Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4033 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 7 9 T 1 . 3 S I T EPUBBLICA ITALIANA . R G N A E ' R 7 L EDEL 6 L IN NOME DEL POLO ITALIANO0 403 3 / 0 1 9 A E 1 D - D 5 I E - CORTE SUPRĘ S T 3 N N E E E G S S G E I SEZIONE PRIMA CIVILE E " A L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N.17949/98 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Rel. Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron.8568 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. ES Maria FIORETTI Consigliere Ud. 11/01/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA di TERNI, in persona del Prefetto p.t. elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
ES IC - intimato avverso la sentenza del Pretore di Terni n.162 del 03.06/14.07.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; 60 200λ 1 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo II 5.12.96 l'autoveicolo condotto da CI ES veniva a collisione con altra auto, proveniente in senso opposto;
la collisione avveniva in curva e nella mezzeria di competenza dell'altro veicolo;
veniva perciò elevata a carico del CI la contestazione di cui all'art. 143.12 c.d.s. per aver circolato contromano in curva ed il Prefetto, con ordinanza 16.12.96, sospendeva la patente di guida del CI per mesi sei. Contro il p.v.c. e contro il provvedimento di sospensione proponeva opposizione il CI, sostenendo che la collisione si era verificata per la presenza di una spessa coltre di ghiaccio sul fondo stradale e per la conseguente ed inevitabile perdita di controllo della propria auto. Con sentenza 3.6/14.7.97 il Pretore di Terni accoglieva l'opposizione proposta da ES CI avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida, rilevando che la circolazione contromano implica una condotta volontaria e che tale non è quella che consegue al sinistro;
che nel caso il comportamento del CI risultava scriminato dal caso fortuito costituito dalla presenza di ghiaccio sul manto stradale e che, non risultando sufficienti prove che lo sbandamento con conseguente invasione dell'opposta carreggiata fosse imputabile a comportamento colposo, l'opposizione doveva essere accolta. Con atto notificato il 14.10.98 ricorre la Prefettura di Terni, assumendo la violazione degli artt. 194, 140, 141 e 143 commi 11 e 12 c.d.s., degli artt. 3 e 2 - 41.s. 689/81, nonché omessa e contraddittoria motivazione. Il CI, intimato, non si è costituito. Motivi della decisione Va precisato che l'opponente CI aveva chiesto l'annullamento sia del p.v.c. che del provvedimento di sospensione della patente, che la sentenza impugnata ha pronunciato solo l'annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida;
che non è stata proposta censura di infrapetizione. Rileva il ricorrente che l'equiparazione tra presenza di ghiaccio sulla strada e caso fortuito è apodittica e non tiene conto del criterio della guida adeguata;
che vi è inoltre contrasto tra l'affermazione del caso fortuito e l'assunto che tale pronuncia assolutoria non incide sulla questione di responsabilità, non potendosi escludere la presenza di una condotta lato sensu colposa del CI. Sussisterebbero, pertanto, sia i denunciati vizi di motivazione sia la violazione delle richiamate norme della disciplina sulle sanzioni amministrative e sulla circolazione stradale. La censura merita accoglimento nei limiti che verranno precisati. Va escluso, anzitutto, che la sentenza impugnata poggi su una doppia motivazione. Nell'affermare, infatti, che la circolazione contromano deve costituire un comportamento e non l'esito del sinistro, la sentenza propone un rilievo del tutto inconferente, poiché non viene posto in dubbio che il CI si trovava contromano al momento del sinistro e non che la sua vettura è stata spinta contromano dall'urto. Sul piano della causalità materiale non vengono evidenziate, quindi, ragioni assolutorie. Sul piano dell'elemento soggettivo -disciplinato dall'art. 3 della 1.s. 689/81 in 3 forza del rinvio dettato dall'art. 194 c.d.s.- rimane priva di motivazione la esclusione della colpa per caso fortuito. Anche se non previsto dall'art. 4 della 1.s. 689/81, il caso fortuito, come circostanza che, superando la normale prevedibilità e prevenibilità -e trascendendo quindi i limiti della ordinaria prudenza, diligenza e perizia- esclude la colpa, è riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass. 4900/92; 3961/89), ma occorre peraltro che l'assenza di colpa venga giustificata in relazione ai richiamati criteri di diligenza. Tale giustificazione è tanto più necessaria in quanto la colpa, nell'infrazione amministrativa, è presunta (S.U. 10508/95; Cass. 4927/98; 664/00) e la motivazione deve quindi superare tale presunzione, rimanendo esclusa la possibilità di una pronuncia assolutoria per insufficienza di prove sull'elemento colposo. La rilevata carenza di motivazione comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice del tribunale di Terni, anche per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Terni, anche per le spese. Roma, 11 gennaio 2001 Il Presidente I Cons.est. Viz Bollem DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE MAR 2001 Maria Di Nuzzo Marie Dr IL CANCELLIERE онот REGISTRAZIONE Oggi, Maria DrNuzzo AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA DA LEGGE 3-5-1967 N. 317" *ESENTE