Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10198 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
C.C. 64396 VINYINGINL G N IS 'N 9861/9/95 REPUBBLICA ITALIANAOIT USID EN S IV IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 03 Composta dagi Ill Sid ri is rati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G. N. 8727/99 Dott. Eugenio AMARI - 72670 Consigliere Cron. Dott. Stefano BIELLI Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO Ud. 03/02/03 Dott. Stefano SCHIRO' Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI C SSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 64396 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
MARCHE LEGNO SRL;
intimato avversO la sentenza n. 10/98 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 2003 07/03/98; 319 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 03/02/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha conclusoper l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
inammissibilità o rigetto del secondo motivo. -2- Ricorso n. 8727/99 FATTO A seguito di p.v.c. della Guardia di finanza di Pesaro, l'Ufficio IVA della stessa città rettificava la dichiarazione presentata dalla società Marche Legno srl per l'anno 1993, addebitando alla stessa la sottofatturazione della vendita di un immobile la mancata registrazione di fatture attive e passive e periodico dell'IVAl'omesso versamento conseguentemente determinava l'imposta dovuta con gli interessi ed irrogava le relative sanzioni. Contro detto atto la società presentava ricorso innanzi alla C.T. di primo grado, lamentando che la rettifica relativa eraall'importo della vendita dell'immobile basata su semplici supposizioni e non era corredata da alcun elemento di prova. Esponeva, inoltre, di aver ottemperato tutti gli adempimenti a fiscali impostile. La C.T. accoglieva il ricorso sul punto della sottofatturazione del prezzo di vendita dell'immobile e 10 respingeva per le altre contestazioni. Avverso detta decisione proponeva appello l'Ufficio IVA riportandosi a quanto già sostenuto in primo grado;
proponeva appello incidentale la società in relazione ai punti non accolti in primo grado. La C.T.R. delle Marche respingeva l'appello dell'Ufficio ritenendo che non vi fossero le prove per ritenere che il prezzo indicato non corrispondesse alla realtà in quanto l'assunto dei En verbalizzanti si fondava su considerazioni che esulavano dalla disciplina dell'acquisizione delle prove. Accoglieva parzialmente l'appello incidentale del contribuente. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, articolando due motivi;
non risulta costituita la società Marche Legno srl. DIRITTO Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art.22 DPR n. 636/1972 per avere la società proposto l'appello incidentale oltre il termine previsto ( 60gg. ) da detta norma, per cui la C.T. R. avrebbe dovuto dichiarare tale impugnativa inammissibile. Il primo motivo è fondato. Dagli atti il cui esame è ammesso in sede di legittimità procedendo, risulta che l'appello,trattandosi di error in proposto dall'Ufficio IVA di Pesaro, fu notificato alla società il 23 gennaio 1996 e la società Marche legno srl propose appello incidentale solo il 20 ottobre 1997 e cioè oltre il termine di 'sessanta giorni prescritto dall'art.22 comma quinto, DPR n. 636 /1972, vigente all'epoca dei fatti;
né, peraltro, tale impugnativa poteva usufruire della proroga dei termini a norma dell'art. 72 d. lgs. n. 546/1992 in quanto alla data di entrata in vigore di tale disciplina (1 aprile 1996) il termine non era più pendente ma già scaduto. La C.T.R. avrebbe dovuto, dunque, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale per tardività, vizio questo censurabile d'ufficio anche in sede di legittimità; pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per tale parte non potendo il ' giudice pronunciarsi su un appello inammissibile. la violazione Con il secondo motivo si censura dell'art.54, secondo comma, DPR n. 633/1972 e degli artt. 2697 е 2729 c.c. nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. Sostiene l'Amministrazione delle finanze che legittimamente l'ufficio IVA aveva rettificato l'importo della vendita del terreno della società sulla base delle risultanze di applicando la stessaaltra vendita effettuata l'anno precedente, percentuale di ricarico rispetto al costo di analoghi beni. Né la situazione giustificazione opposta dalla srl di trovarsi in una economica critica era stata suffragata da alcuna prova e, pertanto, andava cassata la sentenza impugnata per aver acriticamente recepito tali affermazioni. Nel contempo lamenta la mancanza di motivazione per non essere stati esternati in base a quali elementi di fatto e logici il giudice del merito aveva disatteso l'affermazione, basata sulla comune esperienza, che le imprese non vendono sottocosto come era avvenuto nel caso di specie. Detto motivo deve essere dichiarato inammissibile ed, invero, sotto la rubrica di violazione di legge e del difetto di ricorrente tende ad ottenere un motivazione l'Amministrazione ви riesame del merito precluso in sede di legittimità, in presenza di motivazione scevra da contraddizioni o vizi logici. L'art. 360, n. 50 alla Corte diC. P. C. non conferisce, infatti, il potere di riesaminare e valutare autonomamentecassazione il merito della causa bensì solo quello di controllare sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, - l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui e' riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva che alla cassazione dall'esame del della sentenza si può giungere solo quando, ragionamento svolto dal giudice, quale risulti dalla sentenza, questo si rilevi incompleto, incoerente o illogico, non già quando semplicemente attribuito agli elementi giudicanteil abbia vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte. La doglianza è, pertanto, inammissibile e, conseguentemente, il secondo motivo va rigettato, con conferma del capo della sentenza che ha riconosciuto la veridicità del prezzo della vendita dell'immobile. Conclusivamente va respinto il secondo motivo, mentre va Fcassata in parte, l'impugnata decisione in accoglimento della prima censura e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla società Marche Legno. Non si statuisce sulle spese, non essendosi costituita detta società.
P.Q.M.
En VIVLASINI ICI N 150 RNGS IV NVLL IS VO IN La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla società Marche Legno. Nulla per le spese. Cosi deciso in Roma il 3 febbraio 2003 Il Presidente IL Consigliere estensore бино (асчист Monigli Amish Ceren Amell 25 GIU. 2003 Ашков Онон