Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7426 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
ESPULSIONE BLICA IS CORTE SUPREMA0742 6/02 ITALIANA -9 1 S 8 - IN NOME DEL POPO TAL 6 C 8 I H T C SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.7714/01 Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.20656 Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 14/02/02 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA len sul ricorso proposto da: TE BA, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Senario 66, presso l'avv. Cristina Chiassai, e rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Antonio Mameli del Foro di Sassari
- ricorrente -
Contro
Prefetto di SASSARI
- intimato -
avverso il decreto 30 Gennaio 2001 del Tribunale di Sassari. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.02.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 5.12.2000 il Prefetto di Sassari disponeva l'espulsione dal 398 2002 territorio nazionale di MA BA - cittadina ungherese - ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. B) della L. 40/98 perché, entrata in Italia il 18.7.2000 ed ottenuto permesso per ragioni di turismo scaduto il 15.9.2000, si sarebbe trattenuta oltre 60 giorni senza richiedere la concessione del titolo di soggiorno. Avverso il decreto, notificatole in pari data con traduzione in tre lingue, la MA proponeva ricorso al Tribunale di Sassari in data 11.12.2000 ed il Tribunale, sentitala ed alla presenza di funzionario delegato del Prefetto, con decreto 30.1.01 rigettava l'impugnazione. Per la cassazione di tale decreto la MA ha proposto ricorso con atto notificato al Prefetto il 12 marzo 2001 contenente tre motivi. L'intimato non si è costituito né ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la MA denunzia violazione degli artt. 24 Cost., 101 c.p.c., 13 lett. B del D.Leg. 286/98 e vizio di motivazione: a suo avviso il Giudice non avrebbe preso in esame le sue istanze istruttorie, dirette a sostenere il suo assunto di non aver mai ricevuto copia del p.d.s. e di aver invece appreso verbalmente che esso sarebbe scaduto il 27.10.2000, così mancando di rilevare che alla data della espulsione non erano trascorsi i sessanta giorni di cui alla norma richiamata. Il motivo, nel quale il richiamo alla violazione di norme di diritto appare fuor di segno (sol denunziate essendo la omessa ammissione di prove e la omessa motivazione sulla proposta difesa), è inaccoglibile, avendo la MA mancato correlato alla esigenza di totale autosufficienza del ricorsoal suo onere- per cassazione di indicare in quali atti ella avrebbe formulato le sue neglette istanze e di qual contenuto esse fossero, non bastando a 2 sostenere la valutazione di rilevanza e decisività della omissione la sola affermazione per la quale l'originario permesso non le sarebbe stato mai consegnato. Parimenti inaccoglibile è il secondo motivo del ricorso con il quale la MA denunzia il mancato rilievo da parte del Tribunale -della denunziata assenza, nella copia notificatale del decreto, dell'attestato di conformità della copia all'originale. Ed infatti, se è ben vero che condizione di legittimità della notificazione dell'espulsione è che all'espellendo sia data copia del decreto prefettizio, in originale firmato da tale Autorità, attestante la conformità all'originale stesso (Cass. 13871/01), e se è altrettanto vero che innanzi al Tribunale di Sassari tal carenza venne dalla MA espressamente denunziata, è pur vero che il decreto qui impugnato ha comunque preso posizione su tale denunzia là dove ha statuito - con argomentare indubbiamente generico - "il rispetto della procedura di legge nella emanazione del provvedimento e nella correlata notificazione alla destinataria di esso." E su dunque pronunzia al proposito venne adottata, sarebbe stato onere della MA denunziare l'insufficienza evidente, con riguardo al profilo della rilevata carenza della copia consegnatale, non essendo certo sufficiente in sede di legittimità riproporre, sinteticamente, la propria posizione di censura del decreto espulsivo quasi che su tale posizione nessuna statuizione per quanto generica ed apodittica - fosse stata emessa. Infondata, da ultimo, è la censura contenuta nel terzo motivo del ricorso, là dove viene esposta la violazione della legge 241/90 negata dal primo Giudice sull'erroneo, quanto generico, assunto della esigenza di celerità del 3 procedimento di espulsione, ostativo all'adozione dell'avviso di avvio. Il Collegio, invero, non può che ribadire il costante indirizzo al proposito assunto da questa Corte (Cass. 13874/01 – 12803/01 - 12795/01) a mente del quale le esigenze di urgenza sottese alla procedura di espulsione - scandita da brevissimi termini di opposizione e di esecuzione della misura à rendono affatto inapplicabile il disposto della legge sul procedimento afferente l'onere di avviso dell'avvio del medesimo, in tal senso non essendo equivoco il disposto dell'art. 7 della L. 241/90 che dall'onere de quo dispensa l'Amministrazione le volte in cui sussistano particolari esigenze di celerità nella sua definizione. Respinto il ricorso, non è luogo a provvedere sulle spese stante la assenza di attività defensionale dell'intimata Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002 Il Cons.est. il Presidente Ner CAN 21 MAG 2002 DEPOSITATA IN IL CANCELLIERE flarie 26Nuous Mana Di Nusa Oggi, IL CANCELLERE Magia Di 4