Sentenza 18 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O 1711 B , & 1 Y E 9 E 9 N BBLICA ITALIANA 1 C O - I A 1 Z 1 P 5683/0 1 - A 1 I R 2 NOME DEL POP T D S . I E L G C E 9 I R 3 T SUP D E Oggetto A U E D 6 N 4 E . Opposizione a T . T SEZIONE TERZA CIVILE T N S T E I precetto ( S R E A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13158/98 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Cron. 12251 Consigliere Dott. Francesco SABATINI - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 27/10/00 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD NC, ZA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA presso CORTE DI CASSAZIONE, difesi PELLICANO' ANTONINO, giusta delega in dall'avvocato atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrenti Richiesta copia studio contro dal Sig. DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro per diritti L. MINISTERO il IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo { rappresenta e difende ope legis;
2000 controricorrente - 1710 avversO la sentenza n. 333/97 del Giudice di pace di 1 REGGIO CALABRIA, emessa il 2/12/1997, depositata il 17/12/97; RG.1055/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso. ANTECEDENTI DI FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Gli avvocati Vincenzo AC e MA MA, creditori del Ministero dell'Interno per onorari pro- fessionali distratti in loro favore in ordinanza di as- segnazione di somme e non riscossi, con atto di precet- to del 22 settembre 1995 intimarono al Ministero il pa- gamento della somma di lire 172.723. Il Ministero, con ricorso del 27 ottobre 1995, chiese al pretore di Reggio Calabria di adottare un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia del precetto per impedire ai richiedenti di procedere a pignoramento. Il pretore, prima con decreto, poi con ordinanza del 21 febbraio 1997 ha ordinò a Vincenzo AC e Ma- ria MA di non procedere a pignoramento e rimise le parti davanti al giudice di pace per l'inizio del giu- dizio di merito. 2 2. La causa è stata riassunta dal Ministero davanti al giudice di pace di Reggio Calabria con atto di cita- zione del 16 giugno 1997. Con la citazione il Ministero ha proposto opposi- zione al precetto del 22 settembre 1995 ed ha chiesto che fosse dichiarato che le somme indicate nell'atto di precetto non erano dovute e che non esisteva il diritto della controparte di procedere ad esecuzione per man- canza di titolo esecutivo. Gli opposti non si sono costituiti in giudizio. 3 Il giudice di pace, con sentenza del 17 dicembre 1997, ha dichiarato nullo l'atto di precetto ed ha con- dannato gli intimanti al pagamento delle spese del giu- dizio. Il giudice ha ritenuto che il Ministero aveva già pagato quanto richiesto con un precedente atto di pre- cetto e che l'atto di precetto opposto, non seguito dal pignoramento nei termini, aveva perduto efficacia, sic- ché la successiva intimazione di pagamento del 22 set- tembre 1995 era inammissibile, in quanto non si poteva "rinvenire il titolo e/o i titoli esecutivi su cui fon- dare la procedura coattiva di consegna del residuo”. 4b Per la cassazione di questa sentenza Vincenzo AC e MA MA hanno proposto ricorso. Resiste con controricorso il Ministero degli Inter- 3 ni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. E' preliminare l'esame dell'eccezione di inam- missibilità del ricorso, con la quale l'Avvocatura del- lo Stato ha dedotto che la decisione del giudice di pa- ce, ancorché emessa in causa di valore inferiore a lire due milioni, era motivata in diritto e, quindi, doveva essere impugnata mediante appello e non con il ricorso per cassazione. L'eccezione non è fondata.
1.2. Le sezioni unite di questa Corte, con la sen- tenza 23 settembre 1998 n. 9493, hanno formulato nella materia il seguente principio di diritto: "Avverso le sentenze del giudice di pace emesse su cause il cui va- lore non eccede le lire due milioni è ammissibile il solo ricorso per cassazione, abbia il giudice pronun- ciato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito o abbia, infine, pro- nunciato sulla competenza e sul merito, restando irri- levante che il merito sia stato deciso secondo equità o secondo diritto". Il Collegio intende aderire al principio, il quale ha trovato conferma anche in successive decisioni di questa Corte, tra le quali la sentenza febbraio 2000, n. 1372, emessa tra le stesse parti in analoga vicenda processuale.
2. Con il primo complesso motivo del ricorso è de- nunciata la nullità della sentenza impugnata per ille- gittimità del procedimento. I ricorrenti sostengono: a) che, per conseguire la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti relativi alla distrazione delle spese in loro favore, il Ministero avrebbe dovuto avvalersi delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., nell'ambito delle quali chiedere i provvedimenti di so- spensione, onde non poteva ricorrere allo strumento atipico costituito dal provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 dello stesso codice;
b) che l'uso surret- tizio della procedura d'urgenza derivava anche dal fat- to che l'ordinanza di assegnazione del credito pignora- to, nell'ambito della quale era stata disposta la di- strazione delle spese, il pagamento delle quali era stato chiesto con l'atto di precetto, era impugnabile solo mediante opposizione agli atti esecutivi a decide- re la quale è competente il giudice dell'esecuzione; c) che, ove fosse stata proposta opposizione all'esecuzione, competente sarebbe stato il pretore del lavoro, in quanto il credito nasceva da sentenza di la- voro, emessa con il rito del lavoro. 5 Con il secondo motivo è denunciata nuovamente nul- lità della sentenza impugnata e del procedimento sotto il profilo della nullità dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, il quale non reca 7 cod. proc. l'avvertimento, previsto dall'art. 163 n. civ., che la costituzione del convenuto oltre il termi- ne previsto comporta le decadenze di cui al precedente art. 167. Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 1181 e 1194 cod. civ. I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non contiene una motivazione sufficiente circa l'affermazione della sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo.
3. Il primo motivo del ricorso introduce il proble- ma della possibilità di ricorrere al procedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. quando si voglia paralizzare l'inizio dell'esecuzione solo prean- nunciata con l'atto di precetto. I ricorrenti sostengono che la risposta deve essere negativa per la preclusione derivante dalla tassatività dei provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecu- tiva attraverso provvedimenti atipici.
3.1. Questa Corte, in vicenda identica, ha già di- chiarato che il carattere residuale proprio del proce- 6 dimento cautelare atipico giustifica la richiesta di interdizione dell'attivazione della procedura esecuti- va, quando il risultato non può essere conseguito con gli strumenti delle opposizioni all'esecuzione: senten- n. 1372 del 2000, citata. za La conclusione ora indicata è condivisibile, anche a giudizio del collegio, deve essere ulteriormente se, chiarita nel senso che nella vicenda processuale che ne occupa non necessario porsi il problema dell'ammissibilità dell'uso del procedimento d'urgenza per conseguire l'interdizione dell'esecuzione solo pre- annunciata con atto di precetto.
3.2. E' ben noto che il diritto alla cautela, che si esprime soprattutto attraverso la richiesta dei provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., è tutelato dall'ordinamento con tecniche che, in funzione preventiva, possono anche anticipare provviso- riamente gli effetti di una decisione finale. Quando ciò accade, i corrispondenti provvedimenti hanno carattere provvisorio e strumentale di una deci- sione di merito, che, nel caso di provvedimento favore- vole, deve essere sollecitata dal richiedente. La disciplina cosiddetta uniforme dei procedimenti cautelati avutasi con gli artt. da 669bis a 669quaterdecies cod. proc. civ., letti alla luce degli 7 interventi che su queste norme si sono avuti ad opera della Corte costituzionale (sentenze 23 giugno 1994, n. 253; 27 dicembre 1996, n. 421; 17 marzo 1998, n. 65), ha disegnato un sistema della tutela cautelare completo ed esaustivo. All'interno di questo sistema le forme di controllo della legittimità del provvedimento sono date dal pote- re di reclamo, esaurito il quale, è esaurita la stessa azione cautelare. In caso di provvedimento favorevole resta solo dell'istante del provvedimento d'urgenza di l'onere iniziare il giudizio di merito;
ossia di proporre la domanda volta ad ottenere quella sentenza della quale sono stati assicurati gli effetti in sede cautelare. Il giudizio di merito, tuttavia, non è di opposi- zione al provvedimento d'urgenza conseguito, né di con- valida o di impugnazione di questo, come la dottrina riteneva prima dell'introduzione della disciplina uni- forme dei procedimenti cautelari in generale. Nel sistema instaurato con gli artt. 669bis e se- guenti del codice di procedura il procedimento in esso disciplinato si configura, infatti, come potere di cau- tela generale ed il giudizio di merito come svolgimento del potere di tutela giurisdizionale di una comune si- tuazione giuridica sostanziale. La conferma di questa soluzione è data dalla prov- provvedimento visorietà e dalla strumentalità del d'urgenza come provvedimento cautelare. Provvisorietà, caratterizzata sia dal fatto che il provvedimento d'urgenza chiesto prima dell'inizio del giudizio di merito non assicura in maniera definitiva i contenuti del provvedimento stesso, perché questo è de- stinato a perdere efficacia ove il diritto a cautela del quale è stato concesSO il provvedimento venga di- chiarato inesistente nel giudizio a cognizione piena, sia dal fatto che lo stesso provvedimento d'urgenza non assicura definitivamente neppure i suoi stessi effetti, perché questi sono assorbiti o giustificati dal provve- dimento che sarà reso a cognizione piena. Strumentalità, data dal carattere servente del provvedimento d'urgenza rispetto al giudizio ordinario a cognizione piena sulla situazione tutelata, perché il provvedimento d'urgenza è destinato a divenire ineffi- cace ove il giudizio ordinario non sia iniziato. Nel nuovo sistema, cioè, il giudizio di merito si svolge senza che su di esso possa avere alcuna interfe- renza l'azione cautelare precedentemente promossa O il provvedimento corrispondente che sia stato emanato.
3.3. Le considerazioni svolte come premessa all'esame del motivo di ricorso, se riferite alla fat- 9 tispecie che si sta esaminando, servono a considerare che nel giudizio di opposizione a precetto intimato da- gli avvocati Vincenzo AC e MA MA si deve di- scutere solo del loro diritto di procedere all'esecuzione forzata ed è vano rimettere in discus- sione i presupposti dell'azione cautelare, perché que- sti dovevano formare oggetto del procedimento cautelare già svolto davanti al pretore di Reggio Calabria oppure di reclamo contro il provvedimento conseguito dal Mini- stero dell'Interno. Sotto questo profilo, quindi, il primo motivo del ricorso introduce una questione inammissibile in questa sede e, pertanto, deve essere rigettato.
3.4. Le ulteriori articolazioni del primo motivo del ricorso, riguardanti l'uso surrettizio della proce- dura d'urgenza in luogo dell'opposizione agli atti ese- cutivi, per la quale era competente il giudice dell'esecuzione, e la competenza del pretore del lavoro derivante dalla natura del credito azionato, non sono ammissibili. Infatti, esse introducono la questione del non ri- tuale avvio dell'opposizione davanti al giudice di pace anziché davanti al giudice dell'opposizione o al preto- re in funzione di giudice del lavoro, che gli interes- sati avrebbero dovuto far valere avanti al giudice che 10 ha emesso la sentenza impugnata.
4. La questione oggetto del secondo motivo del ri- corso, relativa alla violazione del secondo comma dell'art. 163 n. 7 cod. proc. civ. è infondata. Nel giudizio che si svolge davanti al giudice di pace, infatti, non è richiesto che l'atto introduttivo del giudizio contenga "l'avvertimento che la costitu- zione oltre i termini” implica le decadenze di cui all'art. 167 dello stesso codice. Ciò in ragione della semplificazione del procedi- mento, già ritenuta da questa Corte: da ultimo la sen- tenza n. 1372 del 2000, già citata.
5. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile sia nella parte in cui è denunciata violazione di legge, sia in quella in cui denuncia carenza di motivazione. Il giudice di pace ha dichiarato che i debiti del Ministero, "per come quantificati dal giudice dell'esecuzione, comprensivi di spese e competenze, SO- no stati adempiuti e non esiste alcun altro titolo [....] sulla base del quale i creditori potessero reclamare il pagamento delle somme residue". L'accertamento compiuto dal giudice di pace, reso evidentemente in regime di equità, essendo la
contro
- versia di valore inferiore a lire due milioni, implica che la disciplina dell'adempimento del Ministero non è 11 data dalle norme contenute negli articoli 1181 е 11940 ЗАВШЕОИЛО strittsdmet inneveib del codice civile, dei quali è denunciata la falsa ap- plicazione, ma dalla norma di equità individuata da ni giudice di pace, per come questa è stata prima dig481 ta;
in questo senso, per tutte, Cass. 15 ottobre 1999 St adimai innovoi n. 716/SU. Per le stesse ragioni la decisione non è sindacabi- le sotto il profilo dell'erronea o contraddittoria mo- tivazione.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in lire 20.400 oltre onorari liquidati in lire 1 milione. Così deciso in Roma, nella camera di̟ consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 27 ottobre 2000. Luigi Francesco Di Nanni, Est. buymy. fus Il Presidente Доба Fiducin 122 4 IL CANCELLIERE C1 VA TI A M Depositata in Cancelleria Oggi, lì 18 APR. 2001 CASSA IL CANCELLIERE A VA TI P U S E T R E O N O C * ། 4 O 7 ) L 3 L . E O N C B , A E 1 P 9 E 9 I N 1 D - O I 1 1 Z E - A 1 C I R 2 T D . S L I U I G 9 E 3 G R E E A 6 N D . 4 E T . T T S I N T ( E R S A E