CASS
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 8003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8003 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AO RI IO RD R.G.N. 41982/2025 US IC SENTENZA Sul ricorso proposto da: sul ricorso proposto da: TR GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2025 del Tribunale Liberta' di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OR CI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. GI TR, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza depositata il 24 novembre 2025 con cui il Tribunale della libertà di Milano aveva rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in data 2 agosto 2025, che aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia dell’ordinanza cautelare del 12 aprile 2025 per superamento dei termini del giudizio di riesame.
2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamentava violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. conseguente al mancato rispetto del termine di legge per il deposito della motivazione dell’ordinanza di rigetto di istanza di riesame. A giudizio della difesa, il Tribunale aveva deciso il rigetto dell’istanza di riesame proposta nell’interesse del TR all’esito dell’udienza di discussione svoltasi in data 5 maggio 2025 così come espressamente attestato nel dispositivo dell’ordinanza nella parte in cui era indicato “così deciso in Milano il 5.5.2025”. La motivazione, però, era stata depositata solo in data 20 giugno 2025 e quindi 46 giorni dopo la lettura del dispositivo con mancato rispetto del termine indicato il dispositivo pari a 45 giorni e conseguente violazione del termine previsto, per il deposito della motivazione dell'ordinanza di riesame, dal comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen.
2.1 L’eccezione di nullità dedotta dalla difesa veniva rigettata dal giudice per le indagini preliminari sull’ erroneo presupposto che il predetto termine di legge decorrerebbe dalla data del deposito del dispositivo e non dall'eventuale diversa data della camera di consiglio. Tale deliberazione veniva ritenuta corretta dai giudici dell’appello cautelare personale secondo cui, l'attestazione del deposito in cancelleria, indicherebbe la reale data della Penale Sent. Sez. 2 Num. 8003 Anno 2026 Presidente: AL CO AR Relatore: RD IO Data Udienza: 20/02/2026 decisione, costituendo dies a quo del termine previsto dal comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen. e non già dalla data della camera di consiglio. Quanto affermato dai giudici di merito si poneva però in contrasto con il principio di diritto secondo cui la motivazione del tribunale del riesame deve essere depositata entro 30 o 45 giorni dalla decisione ossia dalla data in cui il tribunale attesti, nel dispositivo, essere avvenuta la deliberazione in camera di consiglio. I giudici dell'appello avevano erroneamente e apoditticamente affermato che la clausola “così deciso in Milano il 5.5.2025” non costituirebbe l'attestazione della data in cui il tribunale ha effettivamente assunto la propria decisione bensì una mera formula di stile in quanto la camera di consiglio si sarebbe conclusa in data 8 maggio 2025, così come attestato dal deposito in cancelleria in quella data del dispositivo. Tale argomentazione, oltre a essere priva di fondamento probatorio, sarebbe paradossale ed illogica in quanto ne deriverebbe che il collegio sia rimasto in camera di consiglio per tre giorni, mentre emergerebbe con chiarezza che la decisione è stata assunta il 5 maggio 2025 come testualmente riportato nel dispositivo dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Va in primo luogoevidenziato come il ricorrente non abbia denunciato la tardività della decisione adottata dal tribunale del riesame e la conseguente inefficacia della ordinanza nel corso dello stesso procedimento bensì con separata istanza avanzata dinanzi al giudice delle indagini preliminari poi appellata ex art. 310 cod. proc. pen.. Orbene, ritiene questo Collegio dovere dare continuità all’orientamento secondo cui la tardività della decisione adottata dal tribunale del riesame, rispetto al termine di cui all'art. 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen., è denunciabile come motivo di ricorso per cassazione avverso la detta decisione e comporta, se riconosciuta, la competenza della stessa Corte di cassazione a dichiarare l'inefficacia della misura cautelare (Sez. 1, n. 951 del 13/02/1996, Palmas, Rv. 204191 - 01). La necessità di invocare la perdita di efficacia dell’ordinanza che dispone la misura nel corso dello stesso procedimento è essenzialmente legata alla conoscenza degli atti e delle scansioni processuali da parte del giudice che in quel momento procede nonché alla indispensabilità di provocare la perdita di efficacia dell’ordinanza nei brevi termini previsti per la trattazione del successivo ricorso per cassazione senza imporre l’adozione di ulteriori ed autonome richieste da parte dell’indagato e del suo difensore.
1.1 L’applicazione del sopra esposto principio comporta affermare la non fondatezza del ricorso che risulta proposto non avverso l’ordinanza di cui si assume l’inefficacia bensì nei confronti di diverso provvedimento assunto in sede di successivo appello cautelare.
2. Peraltro, va altresì sottolineato come, secondo l’orientamento prevalente di legittimità, in materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni (differibile fino a quarantacinque) entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273364 – 01; Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018, D., Rv. 274177 – 01; Sez. 2, n. 38154 del 14/10/2025, Romeo, Rv. 288850 – 01).
2.1 Nel caso in esame l’attestazione del deposito in cancelleria del dispositivo della decisione reca la data dell’8 maggio, che costituisce il dies a quo del termine previsto dall'articolo 309 comma 10 codice procedura penale;
né la formula “così deciso in Milano il 5.5.2025” apposta in calce al dispositivo, indica una data diversa e anticipata della 2 deliberazione dalla quale decorre il termine per il deposito della motivazione che può avere inizio soltanto dopo che il dispositivo è stato pubblicato.
3. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO RD CO AR AL 3
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OR CI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. GI TR, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza depositata il 24 novembre 2025 con cui il Tribunale della libertà di Milano aveva rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in data 2 agosto 2025, che aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia dell’ordinanza cautelare del 12 aprile 2025 per superamento dei termini del giudizio di riesame.
2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamentava violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. conseguente al mancato rispetto del termine di legge per il deposito della motivazione dell’ordinanza di rigetto di istanza di riesame. A giudizio della difesa, il Tribunale aveva deciso il rigetto dell’istanza di riesame proposta nell’interesse del TR all’esito dell’udienza di discussione svoltasi in data 5 maggio 2025 così come espressamente attestato nel dispositivo dell’ordinanza nella parte in cui era indicato “così deciso in Milano il 5.5.2025”. La motivazione, però, era stata depositata solo in data 20 giugno 2025 e quindi 46 giorni dopo la lettura del dispositivo con mancato rispetto del termine indicato il dispositivo pari a 45 giorni e conseguente violazione del termine previsto, per il deposito della motivazione dell'ordinanza di riesame, dal comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen.
2.1 L’eccezione di nullità dedotta dalla difesa veniva rigettata dal giudice per le indagini preliminari sull’ erroneo presupposto che il predetto termine di legge decorrerebbe dalla data del deposito del dispositivo e non dall'eventuale diversa data della camera di consiglio. Tale deliberazione veniva ritenuta corretta dai giudici dell’appello cautelare personale secondo cui, l'attestazione del deposito in cancelleria, indicherebbe la reale data della Penale Sent. Sez. 2 Num. 8003 Anno 2026 Presidente: AL CO AR Relatore: RD IO Data Udienza: 20/02/2026 decisione, costituendo dies a quo del termine previsto dal comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen. e non già dalla data della camera di consiglio. Quanto affermato dai giudici di merito si poneva però in contrasto con il principio di diritto secondo cui la motivazione del tribunale del riesame deve essere depositata entro 30 o 45 giorni dalla decisione ossia dalla data in cui il tribunale attesti, nel dispositivo, essere avvenuta la deliberazione in camera di consiglio. I giudici dell'appello avevano erroneamente e apoditticamente affermato che la clausola “così deciso in Milano il 5.5.2025” non costituirebbe l'attestazione della data in cui il tribunale ha effettivamente assunto la propria decisione bensì una mera formula di stile in quanto la camera di consiglio si sarebbe conclusa in data 8 maggio 2025, così come attestato dal deposito in cancelleria in quella data del dispositivo. Tale argomentazione, oltre a essere priva di fondamento probatorio, sarebbe paradossale ed illogica in quanto ne deriverebbe che il collegio sia rimasto in camera di consiglio per tre giorni, mentre emergerebbe con chiarezza che la decisione è stata assunta il 5 maggio 2025 come testualmente riportato nel dispositivo dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Va in primo luogoevidenziato come il ricorrente non abbia denunciato la tardività della decisione adottata dal tribunale del riesame e la conseguente inefficacia della ordinanza nel corso dello stesso procedimento bensì con separata istanza avanzata dinanzi al giudice delle indagini preliminari poi appellata ex art. 310 cod. proc. pen.. Orbene, ritiene questo Collegio dovere dare continuità all’orientamento secondo cui la tardività della decisione adottata dal tribunale del riesame, rispetto al termine di cui all'art. 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen., è denunciabile come motivo di ricorso per cassazione avverso la detta decisione e comporta, se riconosciuta, la competenza della stessa Corte di cassazione a dichiarare l'inefficacia della misura cautelare (Sez. 1, n. 951 del 13/02/1996, Palmas, Rv. 204191 - 01). La necessità di invocare la perdita di efficacia dell’ordinanza che dispone la misura nel corso dello stesso procedimento è essenzialmente legata alla conoscenza degli atti e delle scansioni processuali da parte del giudice che in quel momento procede nonché alla indispensabilità di provocare la perdita di efficacia dell’ordinanza nei brevi termini previsti per la trattazione del successivo ricorso per cassazione senza imporre l’adozione di ulteriori ed autonome richieste da parte dell’indagato e del suo difensore.
1.1 L’applicazione del sopra esposto principio comporta affermare la non fondatezza del ricorso che risulta proposto non avverso l’ordinanza di cui si assume l’inefficacia bensì nei confronti di diverso provvedimento assunto in sede di successivo appello cautelare.
2. Peraltro, va altresì sottolineato come, secondo l’orientamento prevalente di legittimità, in materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni (differibile fino a quarantacinque) entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273364 – 01; Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018, D., Rv. 274177 – 01; Sez. 2, n. 38154 del 14/10/2025, Romeo, Rv. 288850 – 01).
2.1 Nel caso in esame l’attestazione del deposito in cancelleria del dispositivo della decisione reca la data dell’8 maggio, che costituisce il dies a quo del termine previsto dall'articolo 309 comma 10 codice procedura penale;
né la formula “così deciso in Milano il 5.5.2025” apposta in calce al dispositivo, indica una data diversa e anticipata della 2 deliberazione dalla quale decorre il termine per il deposito della motivazione che può avere inizio soltanto dopo che il dispositivo è stato pubblicato.
3. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO RD CO AR AL 3