Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 8003
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine di legge per il deposito della motivazione dell’ordinanza di rigetto di istanza di riesame

    La Corte rileva che la tardività della decisione del tribunale del riesame è denunciabile come motivo di ricorso per cassazione avverso la detta decisione, ma nel caso di specie il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento successivo (appello cautelare) e non avverso l'ordinanza di riesame. Inoltre, secondo l’orientamento prevalente, il termine per il deposito della motivazione decorre dalla pubblicazione del dispositivo attestata dalla cancelleria, e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio. Pertanto, la data dell’8 maggio 2025, data del deposito del dispositivo, costituisce il dies a quo del termine previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. La formula "così deciso in Milano il 5.5.2025" non indica una data diversa e anticipata della deliberazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 8003
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8003
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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