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7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019
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Art. 182
(Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza)
1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo ((alle altre parti)) entro il termine stabilito ((; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile))
2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.
3. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita' della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.
4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede ((a norma dell'articolo 93))
6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.
Commentari • 21
- 1. Cassazione penale n. 6945/1991https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) In tema di istruzione dibattimentale, allorché, su richiesta di parte o d'ufficio, il giudice dispone una perizia, deve ritenersi consentita al perito la presentazione di una relazione scritta, prevista in linea generale dall'art. 227 c.p.p. e non esclusa dall'art. 508, terzo comma, stesso codice, là dove è stabilito che il perito stesso risponda ai quesiti, senza però specificare che ciò debba avvenire solo oralmente. Della relazione deve essere data lettura, previo esame del perito, ai sensi degli artt. 508, terzo comma, e 511, terzo comma stesso codice. La lettura compiuta senza il previo esame del perito non determina la inutilizzabilità della perizia, ma una nullità …
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Giurisprudenza • 75
- 1. Corte Cost., sentenza 18/07/2023, n. 147Provvedimento: SENTENZA N. 147 ANNO 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, CO MODUGNO, ST Antonio BA, UL TI, NN OR, FR IG, CA NI, ST PE, AN CE, AN AR, RI IA SA IO, Filippo PATRONI GRIFFI, MA D'ALBERTI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 11, 13, commi 15, 32, 90 e 93, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 luglio 2022, depositato in cancelleria lo …Leggi di più...
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