Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 205
(Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione)
1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio puo' disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
2. Per il procedimento si applica l'articolo 190, comma 6.
Commentari • 5
- 1. Azione civile e contributo unificato nel processo penaleGaetano Walter Caglioti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Abstrat. L'azione civile nel processo penale ne comporta, alle condizioni stabilite dalla legge, il pagamento del contributo unificato [1] Alla “semplificazione” relativa alla quantificazione dell'importo dovuto legato, a differenza di quanto avviene nel processo civile [2], alla determinazione in sentenza del risarcimento del danno o dell'anticipazione di somma a titolo di provvisionale, fanno da contraltare le difficoltà in relazione alle situazioni,oggettive e soggettive, che si determinano nel processo penale [= momento della prenotazione a debito , numero di imputati, numero di parti civili, riferibilità dei capi di imputazione , appello non promosso dalla parte civile e c.d. …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 16
- 1. Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11817Provvedimento: […]Leggi di più...
- definitività titolo esecutivo·
- art. 125 c.p.c.·
- spese processuali·
- art. 205 D. lgs. 174/2016·
- sospensione esecutività sentenza·
- revocazione sentenza·
- procura ad agire·
- opposizione a precetto·
- art. 480 c.p.c.