CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2023, n. 18526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18526 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 4 Num. 18526 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n.49239 del 22/11/2022, aveva annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Messina il 8/08/2022 con la quale era stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di ND FR. Tale pronuncia è stata emessa in quanto la Corte di legittimità ha ritenuto che «La motivazione resa dal Tribunale del riesame non può ritenersi calzante con la condotta contestata all'indagato. La attività di corriere, quand'anche svolta in forma professionale e implicante contatti con trafficanti di alto calibro, comporta necessariamente spostamenti sul territorio che si pongono in contrasto con la ritenuta impossibilità di monitorare il prevenuto all'interno delle mura domestiche tanto più se attuata con i presidi previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen., risultando manifestamente illogica l'osservazione secondo la quale le esigenze cautelari non potrebbero essere soddisfatte se non con l'applicazione della misura di massimo rigore: l'ordinanza impugnata risulta, invero, contraddittoria nel ritenere che i pericoli concreti legati alla specifica attività di cui si paventa la reiterazione non potrebbero essere scongiurati ove l'indagato resti, se venisse adottata la misura detentiva meno afflittiva invocata, nel medesimo contesto nel quale ha intessuto i legami illeciti con gli esponenti del narcotraffico e sono state poste in essere le condotte contestate». 2. Il Tribunale di Messina, quale giudice del riesame in fase di rinvio, ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina il 12/07/2022 aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La Corte di cassazione, nel rigettare le censure inerenti alla gravità indiziaria e alla pregnanza delle esigenze cautelari, aveva ritenuto fondato il vizio di motivazione in merito all'adeguatezza della misura di massimo rigore adottata, disponendo l'annullamento del provvedimento limitatamente alla scelta della misura. 3. FR ND propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per violazione degli artt. 275, comma 3, 275 bis e 627 cod. proc. pen. Secondo la difesa, il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato alla sentenza precedente ponendosi in totale, illegittima dissonanza con il dictum del giudice di legittimità laddove ha confermato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere con le medesime argomentazioni già censurate. In particolare, essendo il ND destinatario di provvisoria 2 contestazione della fattispecie associativa di cui all'art. 74 T.U. Stup., il giudice di rinvio ha contestualizzato le condotte in relazione alle quali è stata disposta la misura cautelare nell'ambito di un reato associativo. Ma l'applicazione della misura cautelare è stata dallo stesso Giudice per le 'indagini preliminari messinese correlata ai soli reati-fine concretati da due trasporti di sostanza stupefacente, avendo quel giudice escluso la gravità indiziaria inerente all'affectio societatis sul rilievo che i corrieri si fossero limitati a ricevere il denaro e a consegnare lo stupefacente. Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione congetturale, che fosse il ND a prelevare il denaro consegnato dal gruppo. La sentenza rescindente aveva ritenuto non calzante la motivazione resa dal Tribunale del riesame in punto di adeguatezza in considerazione dello specifico ruolo contestato all'odierno ricorrente, avendo evidenziato come l'attività di corriere sia preclusa anche dalla misura cautelare domiciliare;
per altro verso, aveva ritenuto contraddittoria la motivazione laddove si sosteneva che il pericolo concreto connesso all'attività oggetto di contestazione non potesse essere scongiurato dalla misura degli arresti domiciliari. Ma il giudice del rinvio ha ritenuto che la contraddittorietà della motivazione potesse essere superata sottolineando come la concretezza del pericolo di reiterazione di reati debba essere intesa come pericolo di reati della stessa specie e non come pericolo di reiterazione dello stesso fatto. Il principio di diritto elaborato nella sentenza rescindente riguardava la possibilità che le esigenze cautelari potessero essere monitorate e garantite mediante l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva rispetto a quella in atto;
inoltre, la Corte di legittimità aveva ritenuto contraddittoria la motivazione nella parte in cui affermava che le esigenze cautelari non potessero essere contenute ove l'imputato restasse nel medesimo contesto nel quale aveva intessuti legami illeciti con gli esponenti del narcotraffico. Ma il giudice del rinvio non ha fornito motivazione ulteriore e differente rispetto a quella censurata, limitandosi ad affermare apoditticamente che la circostanza fattuale che l'indagato si fosse prestato ad assumere il ruolo di corriere per conto di un agguerrito sodalizio non consentisse di ritenere che lo stesso dovesse o potesse svolgere esclusivamente tale ruolo, così valicando le contestazioni sulle quali si fonda la misura cautelare. Non risultano indizi sulla cui base affermare che il ricorrente possa contare su una rete di contatti tale da continuare a occuparsi del narcotraffico anche dal domicilio. Manifestamente illogica è anche la conclusione secondo la quale sarebbe inverosimile l'adeguatezza della misura domiciliare attesa l'intensità del pericolo di recidiva, desumibile dalla modalità della condotta in concreto tenuta, posto che la sentenza rescindente aveva chiarito che il pericolo di reiterazione del reato potesse essere monitorato mediante l'applicazione della misura domiciliare. 3 L'ordinanza non ha, dunque, ottemperato al principio di diritto delineato nella sentenza rescindente e ha violato i principi della giurisprudenza di legittimità che richiedono, in caso di annullamento per vizio di motivazione, lo svolgimento di argomentazioni diverse ovvero ulteriori rispetto a quelle censurate. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso e depositando sentenza assolutoria in relazione al reato associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che la Corte di legittimità ha censurato il percorso motivazionale seguito nell'ordinanza annullata limitatamente al punto inerente all'inadeguatezza di misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare in carcere ma che da tale pronuncia non discende l'affermazione di un princìpio di diritto, come impropriamente enunciato nel ricorso. 2. Si tratta, infatti, di sentenza rescindente che ha censurato l'iter logico della decisione, ritenendo non calzante e contraddittorio il collegamento instaurato nell'ordinanza impugnata tra il pericolo di reiterazione della condotta di trasporto della droga di cui all'ipotesi accusatoria e il giudizio di inadeguatezza della misura custodiale domiciliare. 2.1. Qualora la sentenza rescindente censuri il percorso motivazionale, il giudice del rinvio, pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione del fatto concernente il punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento;
in alcune pronunce della Corte si precisa che il giudice del rinvio è altresì vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali indicata dal giudice di legittimità o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, indicata come di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep.2013, Scavetto, Rv. 254830), mentre in altre pronunce si sottolinea la libertà del giudice del rinvio di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di 4 fatto concernenti i punti oggetto di annullamento (Sez.1, n.43685 del 13/11/2007, Pitullo, Rv. 238694). L'obbligo di cui all'art.627, comma 3, cod. proc. pen., si dice, è, in queste ipotesi, rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490; Sez.4, n.30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv.232019). 2.2. La differente ampiezza del vincolo derivante al giudice del rinvio dall'annullamento per vizi di motivazione, che sembra delinearsi nelle decisioni della Corte, dipende, a ben vedere, dalle peculiarità del caso concreto esaminato nelle diverse sentenze di annullamento, essendo evidentemente più stringente nel relativo giudizio rescissorio la pronuncia di legittimità che abbia, non solo enunciato la cosiddetta «trama» motivazionale, ma anche rilevato una violazione di legge concernente i criteri di valutazione della prova;
d'altro canto, lo sviluppo dell'analisi di talune acquisizioni istruttorie non può che avere lo scopo di porre in luce i vizi del provvedimento annullato, piuttosto che l'obiettivo di fornire al giudice del rinvio indicazioni vincolanti in merito all'apprezzamento del fatto. Si chiarisce, in tal senso, ancora meglio l'inammissibilità di quelle censure che si basino sull'asserita violazione delle indicazioni fornite dal giudice di legittimità in merito a una determinata valutazione del compendio istruttorio, non potendo considerarsi che il giudice del rinvio sia vincolato alla lettura delle prove, o degli indizi, in rapporto ai fatti che il giudice di legittimità abbia adombrato per chiarire i termini del vizio di motivazione. 2.3. Non può definirsi, per altro verso, come vera e propria «questione di diritto» nei termini e ai fini indicati dall'art.627, comma 3, cod.proc.pen. l'enunciato della Corte di legittimità che sconfini in valutazioni e analisi di elementi del fatto funzionali a evidenziare il vizio della motivazione della sentenza annullata. Il giudice del rinvio non può, in altre parole, essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di Cassazione quello di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione e alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del punto della decisione colpito da annullamento. Non viola, 5 pertanto, l'obbligo di uniformarsi al cosiddetto giudicato interno il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente alle medesime conclusioni del provvedimento annullato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso é in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n.8733 del 22/11/2019, dep.2020, Le Voci, Rv. 278629 - 02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660). 2.4. Risultano, in altre parole, molto estesi i limiti di ammissibilità delle censure concernenti la violazione del principio di diritto qualora la sentenza di annullamento abbia rilevato un vizio di motivazione. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il profilo di censura per asserita violazione dell'art.627, comma 3, cod. proc. pen. sul presupposto che la sentenza rescindente avrebbe affermato, nel caso concreto, un principio di diritto. Il perimetro motivazionale indicato al giudice del rinvio, desumibile dalle ragioni decisorie espresse nella sentenza rescindente, non precludeva in altre parole la, pur sempre possibile, valutazione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, rimanendo il giudice del rinvio libero di ritenere adeguata anche la misura già adottata nel provvedimento annullato, seguendo un percorso motivazionale del tutto indipendente dalla pronuncia rescindente. 3. E' infondato l'ulteriore profilo di censura, secondo il quale il Tribunale del riesame avrebbe ripercorso il medesimo iter motivazionale censurato con la sentenza rescindente. 3.1. Il tribunale ha premesso che il ricorrente è gravemente indiziato di due ipotesi di trasporto dalla Calabria a Messina di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso pari, rispettivamente, a 2 chilogrammi e 1 chilogrammo nelle date dell'Il giugno e del 21 giugno 2021 in favore di un sodalizio criminoso operante a Messina che si approvvigionava di stupefacente dalla Calabria in grandissime quantità con cadenze anche bisettimanali. Ha, quindi, sottolineato che al ricorrente sono state ascritte almeno due condotte di trasporto di droga a distanza ravvicinata, effettuate con la vettura intestata al padre, a lui in uso, debitamente modificata mediante creazione di un doppiofondo ove occultare lo stupefacente e che proprio il ND era deputato alla detenzione della sostanza, il cui trasporto era accuratamente organizzato mediante l'utilizzo di due diverse autovetture in modalità «staffetta», oltre che al prelievo del denaro consegnato dal gruppo. Il Collegio rileva, a tale proposito, l'inammissibilità delle censure tendenti a contestare la gravità indiziaria in quanto questione coperta da giudicato cautelare. 6 3.2. Il tribunale ha, poi, aggiunto che il pericolo di reiterazione non deve essere inteso con riferimento allo stesso fatto di reato ma debba essere valutato in relazione a reati della stessa specie, osservando come il ricorrente in ben due occasioni e a distanza di tempo ravvicinata si fosse prestato ad assumere il ruolo di corriere per conto di un agguerrito sodalizio, svolgendo anche un ruolo di custode della droga e degli incassi per migliaia di euro. 3.3. Da tale dato fattuale ha desunto la concreta possibilità che il ricorrente dovesse o potesse svolgere anche altri ruoli a vantaggio del gruppo, tanto più che la famiglia calabrese dei TA, fornitrice della sostanza stupefacente, aveva mostrato di riporre fiducia nel suo operato. 3.4. Il tribunale ha ritenuto di valorizzare la circostanza che, nell'ambito di contesti dediti al narcotraffico, l'assoluta fungibilità dei ruoli consente di eludere i provvedimenti dell'autorità e di riorganizzare immediatamente l'attività illecita anche qualora taluni correi siano ristretti. E' stato, quindi, affermato che da un domicilio di restrizione prossimo al contesto territoriale dal quale i trasporti partivano ed erano organizzati l'indagato potrebbe concordare nuovi acquisti e nuove forniture inviando altri corrieri;
tale valutazione si è basata sul fatto che TA AO organizzasse le trasferte proprio durante la sua detenzione domiciliare, così dimostrando come il traffico di droga ad altissimi livelli non sia inibito dal ricorso a misure autocustodiali. 3.5. Dalle modalità della condotta si è desunta l'intensità del pericolo di reiterazione del 'reato, considerata tale da rendere inverosimile la capacità dissuasiva della misura domiciliare, ritenuta inidonea anche se eseguita in un contesto territoriale diverso, seppure prossimo, al contesto geografico di appartenenza in quanto, sebbene impeditiva dell'assunzione della specifica funzione di corriere, non idonea ad impedire la partecipazione al traffico organizzato con altre funzioni. 4. L'ordinanza impugnata risulta aver sviluppato, in ottemperanza a quanto indicato nella sentenza rescindente, il tema afferente le ragioni secondo le quali, indipendentemente dall'attività di corriere in relazione alla quale il ND è indagato, non possa escludersi l'inadeguatezza di misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, con valutazione fondata su dati concreti, ossia il collegamento del ND con la famiglia di narcotrafficanti calabresi TA rivelato dal compendio indiziario. A tanto il Tribunale è pervenuto ampliando lo spettro argomentativo svolto nella sentenza annullata, e tanto è sufficiente per ritenere infondata la censura, laddove ha messo in evidenza che il rischio di reiterazione di reati non deve necessariamente appuntarsi su condotte identiche a quella per cui si procede. 7 Tale argomento è coerente con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la prognosi negativa derivante dalla pregressa commissione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274, lett.c) cod. proc. pen., sussiste anche in presenza di fattispecie criminose che, persino se non previste dalla stessa disposizione di legge, presentino «uguaglianza di natura» in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez.6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392 - 01; Sez.5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444 - 01; Sez.3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031 - 01), per cui non risulta censurabile la motivazione che abbia desunto l'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere facendo riferimento all'esigenza di prevenire possibili ulteriori forme di collaborazione con gruppi criminali dediti al narcotraffico. 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così decise il 12 aprile 2023 Il li: tensore Il Pre idente rao Donatdlla flerranti
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 4 Num. 18526 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n.49239 del 22/11/2022, aveva annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Messina il 8/08/2022 con la quale era stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di ND FR. Tale pronuncia è stata emessa in quanto la Corte di legittimità ha ritenuto che «La motivazione resa dal Tribunale del riesame non può ritenersi calzante con la condotta contestata all'indagato. La attività di corriere, quand'anche svolta in forma professionale e implicante contatti con trafficanti di alto calibro, comporta necessariamente spostamenti sul territorio che si pongono in contrasto con la ritenuta impossibilità di monitorare il prevenuto all'interno delle mura domestiche tanto più se attuata con i presidi previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen., risultando manifestamente illogica l'osservazione secondo la quale le esigenze cautelari non potrebbero essere soddisfatte se non con l'applicazione della misura di massimo rigore: l'ordinanza impugnata risulta, invero, contraddittoria nel ritenere che i pericoli concreti legati alla specifica attività di cui si paventa la reiterazione non potrebbero essere scongiurati ove l'indagato resti, se venisse adottata la misura detentiva meno afflittiva invocata, nel medesimo contesto nel quale ha intessuto i legami illeciti con gli esponenti del narcotraffico e sono state poste in essere le condotte contestate». 2. Il Tribunale di Messina, quale giudice del riesame in fase di rinvio, ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina il 12/07/2022 aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La Corte di cassazione, nel rigettare le censure inerenti alla gravità indiziaria e alla pregnanza delle esigenze cautelari, aveva ritenuto fondato il vizio di motivazione in merito all'adeguatezza della misura di massimo rigore adottata, disponendo l'annullamento del provvedimento limitatamente alla scelta della misura. 3. FR ND propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per violazione degli artt. 275, comma 3, 275 bis e 627 cod. proc. pen. Secondo la difesa, il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato alla sentenza precedente ponendosi in totale, illegittima dissonanza con il dictum del giudice di legittimità laddove ha confermato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere con le medesime argomentazioni già censurate. In particolare, essendo il ND destinatario di provvisoria 2 contestazione della fattispecie associativa di cui all'art. 74 T.U. Stup., il giudice di rinvio ha contestualizzato le condotte in relazione alle quali è stata disposta la misura cautelare nell'ambito di un reato associativo. Ma l'applicazione della misura cautelare è stata dallo stesso Giudice per le 'indagini preliminari messinese correlata ai soli reati-fine concretati da due trasporti di sostanza stupefacente, avendo quel giudice escluso la gravità indiziaria inerente all'affectio societatis sul rilievo che i corrieri si fossero limitati a ricevere il denaro e a consegnare lo stupefacente. Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione congetturale, che fosse il ND a prelevare il denaro consegnato dal gruppo. La sentenza rescindente aveva ritenuto non calzante la motivazione resa dal Tribunale del riesame in punto di adeguatezza in considerazione dello specifico ruolo contestato all'odierno ricorrente, avendo evidenziato come l'attività di corriere sia preclusa anche dalla misura cautelare domiciliare;
per altro verso, aveva ritenuto contraddittoria la motivazione laddove si sosteneva che il pericolo concreto connesso all'attività oggetto di contestazione non potesse essere scongiurato dalla misura degli arresti domiciliari. Ma il giudice del rinvio ha ritenuto che la contraddittorietà della motivazione potesse essere superata sottolineando come la concretezza del pericolo di reiterazione di reati debba essere intesa come pericolo di reati della stessa specie e non come pericolo di reiterazione dello stesso fatto. Il principio di diritto elaborato nella sentenza rescindente riguardava la possibilità che le esigenze cautelari potessero essere monitorate e garantite mediante l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva rispetto a quella in atto;
inoltre, la Corte di legittimità aveva ritenuto contraddittoria la motivazione nella parte in cui affermava che le esigenze cautelari non potessero essere contenute ove l'imputato restasse nel medesimo contesto nel quale aveva intessuti legami illeciti con gli esponenti del narcotraffico. Ma il giudice del rinvio non ha fornito motivazione ulteriore e differente rispetto a quella censurata, limitandosi ad affermare apoditticamente che la circostanza fattuale che l'indagato si fosse prestato ad assumere il ruolo di corriere per conto di un agguerrito sodalizio non consentisse di ritenere che lo stesso dovesse o potesse svolgere esclusivamente tale ruolo, così valicando le contestazioni sulle quali si fonda la misura cautelare. Non risultano indizi sulla cui base affermare che il ricorrente possa contare su una rete di contatti tale da continuare a occuparsi del narcotraffico anche dal domicilio. Manifestamente illogica è anche la conclusione secondo la quale sarebbe inverosimile l'adeguatezza della misura domiciliare attesa l'intensità del pericolo di recidiva, desumibile dalla modalità della condotta in concreto tenuta, posto che la sentenza rescindente aveva chiarito che il pericolo di reiterazione del reato potesse essere monitorato mediante l'applicazione della misura domiciliare. 3 L'ordinanza non ha, dunque, ottemperato al principio di diritto delineato nella sentenza rescindente e ha violato i principi della giurisprudenza di legittimità che richiedono, in caso di annullamento per vizio di motivazione, lo svolgimento di argomentazioni diverse ovvero ulteriori rispetto a quelle censurate. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso e depositando sentenza assolutoria in relazione al reato associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che la Corte di legittimità ha censurato il percorso motivazionale seguito nell'ordinanza annullata limitatamente al punto inerente all'inadeguatezza di misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare in carcere ma che da tale pronuncia non discende l'affermazione di un princìpio di diritto, come impropriamente enunciato nel ricorso. 2. Si tratta, infatti, di sentenza rescindente che ha censurato l'iter logico della decisione, ritenendo non calzante e contraddittorio il collegamento instaurato nell'ordinanza impugnata tra il pericolo di reiterazione della condotta di trasporto della droga di cui all'ipotesi accusatoria e il giudizio di inadeguatezza della misura custodiale domiciliare. 2.1. Qualora la sentenza rescindente censuri il percorso motivazionale, il giudice del rinvio, pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione del fatto concernente il punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento;
in alcune pronunce della Corte si precisa che il giudice del rinvio è altresì vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali indicata dal giudice di legittimità o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, indicata come di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep.2013, Scavetto, Rv. 254830), mentre in altre pronunce si sottolinea la libertà del giudice del rinvio di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di 4 fatto concernenti i punti oggetto di annullamento (Sez.1, n.43685 del 13/11/2007, Pitullo, Rv. 238694). L'obbligo di cui all'art.627, comma 3, cod. proc. pen., si dice, è, in queste ipotesi, rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490; Sez.4, n.30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv.232019). 2.2. La differente ampiezza del vincolo derivante al giudice del rinvio dall'annullamento per vizi di motivazione, che sembra delinearsi nelle decisioni della Corte, dipende, a ben vedere, dalle peculiarità del caso concreto esaminato nelle diverse sentenze di annullamento, essendo evidentemente più stringente nel relativo giudizio rescissorio la pronuncia di legittimità che abbia, non solo enunciato la cosiddetta «trama» motivazionale, ma anche rilevato una violazione di legge concernente i criteri di valutazione della prova;
d'altro canto, lo sviluppo dell'analisi di talune acquisizioni istruttorie non può che avere lo scopo di porre in luce i vizi del provvedimento annullato, piuttosto che l'obiettivo di fornire al giudice del rinvio indicazioni vincolanti in merito all'apprezzamento del fatto. Si chiarisce, in tal senso, ancora meglio l'inammissibilità di quelle censure che si basino sull'asserita violazione delle indicazioni fornite dal giudice di legittimità in merito a una determinata valutazione del compendio istruttorio, non potendo considerarsi che il giudice del rinvio sia vincolato alla lettura delle prove, o degli indizi, in rapporto ai fatti che il giudice di legittimità abbia adombrato per chiarire i termini del vizio di motivazione. 2.3. Non può definirsi, per altro verso, come vera e propria «questione di diritto» nei termini e ai fini indicati dall'art.627, comma 3, cod.proc.pen. l'enunciato della Corte di legittimità che sconfini in valutazioni e analisi di elementi del fatto funzionali a evidenziare il vizio della motivazione della sentenza annullata. Il giudice del rinvio non può, in altre parole, essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di Cassazione quello di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione e alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del punto della decisione colpito da annullamento. Non viola, 5 pertanto, l'obbligo di uniformarsi al cosiddetto giudicato interno il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente alle medesime conclusioni del provvedimento annullato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso é in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n.8733 del 22/11/2019, dep.2020, Le Voci, Rv. 278629 - 02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660). 2.4. Risultano, in altre parole, molto estesi i limiti di ammissibilità delle censure concernenti la violazione del principio di diritto qualora la sentenza di annullamento abbia rilevato un vizio di motivazione. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il profilo di censura per asserita violazione dell'art.627, comma 3, cod. proc. pen. sul presupposto che la sentenza rescindente avrebbe affermato, nel caso concreto, un principio di diritto. Il perimetro motivazionale indicato al giudice del rinvio, desumibile dalle ragioni decisorie espresse nella sentenza rescindente, non precludeva in altre parole la, pur sempre possibile, valutazione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, rimanendo il giudice del rinvio libero di ritenere adeguata anche la misura già adottata nel provvedimento annullato, seguendo un percorso motivazionale del tutto indipendente dalla pronuncia rescindente. 3. E' infondato l'ulteriore profilo di censura, secondo il quale il Tribunale del riesame avrebbe ripercorso il medesimo iter motivazionale censurato con la sentenza rescindente. 3.1. Il tribunale ha premesso che il ricorrente è gravemente indiziato di due ipotesi di trasporto dalla Calabria a Messina di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso pari, rispettivamente, a 2 chilogrammi e 1 chilogrammo nelle date dell'Il giugno e del 21 giugno 2021 in favore di un sodalizio criminoso operante a Messina che si approvvigionava di stupefacente dalla Calabria in grandissime quantità con cadenze anche bisettimanali. Ha, quindi, sottolineato che al ricorrente sono state ascritte almeno due condotte di trasporto di droga a distanza ravvicinata, effettuate con la vettura intestata al padre, a lui in uso, debitamente modificata mediante creazione di un doppiofondo ove occultare lo stupefacente e che proprio il ND era deputato alla detenzione della sostanza, il cui trasporto era accuratamente organizzato mediante l'utilizzo di due diverse autovetture in modalità «staffetta», oltre che al prelievo del denaro consegnato dal gruppo. Il Collegio rileva, a tale proposito, l'inammissibilità delle censure tendenti a contestare la gravità indiziaria in quanto questione coperta da giudicato cautelare. 6 3.2. Il tribunale ha, poi, aggiunto che il pericolo di reiterazione non deve essere inteso con riferimento allo stesso fatto di reato ma debba essere valutato in relazione a reati della stessa specie, osservando come il ricorrente in ben due occasioni e a distanza di tempo ravvicinata si fosse prestato ad assumere il ruolo di corriere per conto di un agguerrito sodalizio, svolgendo anche un ruolo di custode della droga e degli incassi per migliaia di euro. 3.3. Da tale dato fattuale ha desunto la concreta possibilità che il ricorrente dovesse o potesse svolgere anche altri ruoli a vantaggio del gruppo, tanto più che la famiglia calabrese dei TA, fornitrice della sostanza stupefacente, aveva mostrato di riporre fiducia nel suo operato. 3.4. Il tribunale ha ritenuto di valorizzare la circostanza che, nell'ambito di contesti dediti al narcotraffico, l'assoluta fungibilità dei ruoli consente di eludere i provvedimenti dell'autorità e di riorganizzare immediatamente l'attività illecita anche qualora taluni correi siano ristretti. E' stato, quindi, affermato che da un domicilio di restrizione prossimo al contesto territoriale dal quale i trasporti partivano ed erano organizzati l'indagato potrebbe concordare nuovi acquisti e nuove forniture inviando altri corrieri;
tale valutazione si è basata sul fatto che TA AO organizzasse le trasferte proprio durante la sua detenzione domiciliare, così dimostrando come il traffico di droga ad altissimi livelli non sia inibito dal ricorso a misure autocustodiali. 3.5. Dalle modalità della condotta si è desunta l'intensità del pericolo di reiterazione del 'reato, considerata tale da rendere inverosimile la capacità dissuasiva della misura domiciliare, ritenuta inidonea anche se eseguita in un contesto territoriale diverso, seppure prossimo, al contesto geografico di appartenenza in quanto, sebbene impeditiva dell'assunzione della specifica funzione di corriere, non idonea ad impedire la partecipazione al traffico organizzato con altre funzioni. 4. L'ordinanza impugnata risulta aver sviluppato, in ottemperanza a quanto indicato nella sentenza rescindente, il tema afferente le ragioni secondo le quali, indipendentemente dall'attività di corriere in relazione alla quale il ND è indagato, non possa escludersi l'inadeguatezza di misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, con valutazione fondata su dati concreti, ossia il collegamento del ND con la famiglia di narcotrafficanti calabresi TA rivelato dal compendio indiziario. A tanto il Tribunale è pervenuto ampliando lo spettro argomentativo svolto nella sentenza annullata, e tanto è sufficiente per ritenere infondata la censura, laddove ha messo in evidenza che il rischio di reiterazione di reati non deve necessariamente appuntarsi su condotte identiche a quella per cui si procede. 7 Tale argomento è coerente con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la prognosi negativa derivante dalla pregressa commissione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274, lett.c) cod. proc. pen., sussiste anche in presenza di fattispecie criminose che, persino se non previste dalla stessa disposizione di legge, presentino «uguaglianza di natura» in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez.6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392 - 01; Sez.5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444 - 01; Sez.3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031 - 01), per cui non risulta censurabile la motivazione che abbia desunto l'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere facendo riferimento all'esigenza di prevenire possibili ulteriori forme di collaborazione con gruppi criminali dediti al narcotraffico. 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così decise il 12 aprile 2023 Il li: tensore Il Pre idente rao Donatdlla flerranti