Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 169
(Esecutorieta' della sentenza)
1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 151 sono provvisoriamente esecutive.
2. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
3. Il giudice di appello puo' disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione puo' essere anche parziale.
4. Le sentenze che pronunciano condanna a favore dell'amministrazione sono provvisoriamente esecutive.
5. Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.
6. Se l'istanza per la sospensione di cui ai commi 3 e 5 e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
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Giurisprudenza • 49
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