Versione
7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019
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Art. 156
(Costituzione del convenuto)
1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito ((, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalita' di cui all'articolo 28, comma 2))
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in ((segreteria)) di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.
3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati ((dal ricorrente)) a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
(Costituzione del convenuto)
1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito ((, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalita' di cui all'articolo 28, comma 2))
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in ((segreteria)) di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.
3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati ((dal ricorrente)) a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
Commentari • 8
- 1. Disposizioni finalihttps://www.brocardi.it/ · 1
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà …
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Giurisprudenza • 40
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 01/10/2026, n. 220Provvedimento: […] Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, costituito in proprio tramite la Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);Leggi di più...
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