Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 96
(Istruttoria collegiale e giudice delegato)
1. All'udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l'immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione.
2. Se non puo' assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il termine entro il quale essi devono essere assunti e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali.
3. In caso di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio della regione, il collegio delega il presidente della sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, con facolta' di subdelega ad altro giudice della sezione medesima.
4. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio e' fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche ai sensi dell' articolo 204 codice di procedura civile ovvero in quelle previste dalle convenzioni internazionali.
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