Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 88
(Fissazione dell'udienza)
1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell'atto di citazione, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90.
2. Con il medesimo decreto, il presidente assegna al pubblico ministero un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione dell'atto di citazione.
3. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.
4. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore della causa almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.
5. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, a cura del pubblico ministero, unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio, e' notificato al presunto responsabile nel domicilio eventualmente eletto in fase di istruttoria o, in assenza, alla residenza anagrafica.
6. La notificazione, ove risulti un valido indirizzo di posta elettronica certificata del presunto responsabile, puo' essere effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'articolo 6.
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