Versione
7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019
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Art. 214
(Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)
1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ((ovvero con provvedimento)) dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.
((1-bis. Nel caso di pluralita' di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di piu' crediti della stessa entita', da ciascuna amministrazione in parti uguali.))
2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalita' di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta piu' proficua in ragione dell'entita' del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante. ((L'amministrazione puo' richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilita' del debitore.))
4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilita' per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.
5. La riscossione del credito erariale e' effettuata:
a) mediante recupero in via amministrativa;
b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile ;
c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.
6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attivita' volte al recupero del credito erariale, puo' indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.
7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l'esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell'attivita' di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e delle altre leggi speciali in materia.
8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali e' in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attivita' svolta.
Commentari • 2
- 1. Parere su istanza di accesso civico - 28 ottobre 2021 [9721510]Garante Privacy · 28 ottobre 2021 · 18.000534
[…] Dall'istruttoria è emerso che è stata inoltrata un'istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto copia di «ogni provvedimento concernente l'attività esecutiva posta in essere [dall'INAF], ai sensi dell'art. 214 del codice di giustizia contabile, per il recupero del credito discendente [di una] sentenza» della Corte dei conti di condanna per danno erariale nei confronti di un soggetto identificato in atti che ha lavorato presso l'INAF.
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Giurisprudenza • 194
- 1. Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 466Provvedimento: […] Contrariamente a quanto affermato dall' opponente l'Azienda Sanitaria non sta affatto “tentando di riscuotere due volte un medesimo credito”, bensì ha semplicemente intrapreso una diversa procedura di esecuzione coattiva del credito fra quelle consentite dall'art. 214 del codice della giustizia contabile.Leggi di più...
- esecuzione forzata·
- vizi procedurali·
- prescrizione crediti·
- legittimazione attiva·
- giudizio di cognizione·
- art. 214 d.lgs. n. 174/2016·
- opposizione a precetto·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 615 c.p.c.·
- titolo esecutivo