CASS
Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2023, n. 30988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30988 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HA IM, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2022 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON EP, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado del 18 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Pistoia aveva condannato IM HA in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen., commesso in Pescia il 13 agosto 2015. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30988 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 14/06/2023 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 179 e 185 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale pronunciato la decisione senza avere regolarmente notificato al prevenuto il decreto di citazione al giudizio di secondo grado. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, con gli effetti di seguito precisati. 2. Dalla lettura degli atti del processo si evince che, dopo un primo infruttuoso tentativo di notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 15 settembre 2022, la Corte di appello di Firenze dispose la ricitazione dell'imputato. Tuttavia, in seguito al patrocinatore non venne notificato un nuovo decreto di citazione, ovvero la copia del vecchio decreto con il verbale dell'udienza del 15 settembre 2022, ma solamente la copia di tale verbale con la era stata aggiornata all'udienza del 28 quale la trattazione del processo novembre 2022. La sentenza impugnata è stata emessa all'esito della camera di consiglio "cartolare", ma sulla base di atto introduttivo viziato da una nullità generale, che deve ritenersi tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione. 2. Va rilevato come, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e nelle more della fissazione della presente udienza, il reato contestato come commesso il 13 agosto 2015 si sia estinto il 13 febbraio 2023, per decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi (non essendovi stati periodi di sospensione). Declaratoria di estinzione che va pronunciata immediatamente, senza la necessità di una restituzione degli atti al giudice del merito, in assenza delle condizioni per un proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 14/06/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON EP, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado del 18 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Pistoia aveva condannato IM HA in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen., commesso in Pescia il 13 agosto 2015. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30988 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 14/06/2023 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 179 e 185 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale pronunciato la decisione senza avere regolarmente notificato al prevenuto il decreto di citazione al giudizio di secondo grado. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, con gli effetti di seguito precisati. 2. Dalla lettura degli atti del processo si evince che, dopo un primo infruttuoso tentativo di notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 15 settembre 2022, la Corte di appello di Firenze dispose la ricitazione dell'imputato. Tuttavia, in seguito al patrocinatore non venne notificato un nuovo decreto di citazione, ovvero la copia del vecchio decreto con il verbale dell'udienza del 15 settembre 2022, ma solamente la copia di tale verbale con la era stata aggiornata all'udienza del 28 quale la trattazione del processo novembre 2022. La sentenza impugnata è stata emessa all'esito della camera di consiglio "cartolare", ma sulla base di atto introduttivo viziato da una nullità generale, che deve ritenersi tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione. 2. Va rilevato come, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e nelle more della fissazione della presente udienza, il reato contestato come commesso il 13 agosto 2015 si sia estinto il 13 febbraio 2023, per decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi (non essendovi stati periodi di sospensione). Declaratoria di estinzione che va pronunciata immediatamente, senza la necessità di una restituzione degli atti al giudice del merito, in assenza delle condizioni per un proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 14/06/2023