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29 settembre 1982
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7 aprile 1990
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13 maggio 1991
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8 agosto 1992
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8 dicembre 2005
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26 luglio 2008
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4 febbraio 2010
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13 ottobre 2011
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14 giugno 2015
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Art. 416-bis.
Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione ((da dieci a quindici anni))
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione ((da dodici a diciotto anni))
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione ((da dodici a venti anni)) nei casi previsti dal primo comma e ((da quindici a ventisei anni)) nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. PERIODO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N.
55 . (118)
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
(96) (125) (233)
------------- AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------- AGGIORNAMENTO (118)
La L. 19 marzo 1990, n. 55 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che restano tuttavia ferme le decadenze di diritto previste dalla seconda parte del settimo comma del presente articolo conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa L. 19 marzo 1990, n. 55 . ------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------- AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione ((da dieci a quindici anni))
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione ((da dodici a diciotto anni))
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione ((da dodici a venti anni)) nei casi previsti dal primo comma e ((da quindici a ventisei anni)) nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. PERIODO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N.
55 . (118)
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
(96) (125) (233)
------------- AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------- AGGIORNAMENTO (118)
La L. 19 marzo 1990, n. 55 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che restano tuttavia ferme le decadenze di diritto previste dalla seconda parte del settimo comma del presente articolo conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa L. 19 marzo 1990, n. 55 . ------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------- AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
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- 1. Custodia cautelare per 416-bis e presunzione di esigenze cautelariDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 dicembre 2025 · 71.56535
[…] La censura difensiva sulla concretezza e attualità della pericolosità sociale Il Tribunale del riesame di Palermo rigettava un ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. avverso un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona gravemente indiziata del delitto di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 2 della provvisoria incolpazione), […] in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., […] che, in materia di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2026, n. 27096Provvedimento: […] n. 8580/2021 della Corte di appello di Napoli ha assolto OZ dalla imputazione ex art. 416-bis cod. pen . «perché il fatto non sussiste» e che con le sentenze richiamate nella richiesta di revisione, […] mentre OR LO è stato condannato dal Giudice dell'udienza preliminare di Napoli ex art. 110 e 416-bis cod. pen . per concorso esterno nella associazione, […] ha condannato OR LO per il reato ex artt. 110 e 416-bis cod. pen . […] Si concludeva che la Corte di appello non aveva motivato in alcun modo circa la concreta utilizzazione della forza di intimidazione propria della associazione di stampo mafioso e circa i connotati di stabilità e permanenza richiesti dall'art. 416 bis cod. pen […]Leggi di più...
- concorso esterno·
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- art. 416-bis cod. pen.·
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- revoca sentenza di condanna·
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- annullamento senza rinvio·
- art. 630 cod. proc. pen.·
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- associazione per delinquere