Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2001, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
A LIAN E ITA 6 N 5 5 O A I 0 BLIC . Z / N 4 A C.C. / B R U 6 P B 2 T . S . I R L . U G L P . B E A I D IN ED POPO01594/0 1 R . R B L T E A A D T D I 1 S A E 3 N I T 1 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R S N Oggetto E (Izlef_ilor - Effetti E I N T S A E sent. Corte cost. A SEZIONE TRIBUTARIA 4.175/86-Faltisferie M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16261/98 - Presidente Dott. Mario DELLI PRISCOLI Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere - Consigliere Cron.3356 Dott. Giulio GRAZIADEI Rep. Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Ud. 11/10/00 Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 8 FEB 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro it IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI A1 LR 3000 CANCELLERIA PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
E N E O DO GINO, elettivamente domiciliato inin ROMA I L 1VIA Z I A S V I S A RIBOTY 26, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS C C I D E A MARIANI PAOLA, difeso dall'avvocato DE GIORGIO N M E 1 O R I P 3 U GIULIANA, giusta delega in calce;
P S 0 E M T R 1 2000 A - controricorrente O 6 C C . 1652 avverso la sentenza n. 182/97 della Commissione N tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 09/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, in data 5 novembre 1982, l'Ufficio distret- tuale delle imposte dirette di NA notificò a IN DO avvisi di accertamento in rettifica dei reddi- ti dallo stesso dichiarati, tra l'altro, per gli anni 1976-1979 ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r.; che il DO non impugnò tali avvisi e presen- tò dichiarazione integrativa, ai sensi del d.l. n.429 del 1982, conv., con mod., nella legge n. 516 del 1982; - che, in data 31 ottobre 1988, fu notificata al DO cartella di pagamento delle imposte liquidate ed iscritte a ruolo in base alla dichiarazione integra- tiva;
- che, con ricorso alla Commissione tributaria di grado di Chieti del 14 novembre 1988, il DO I 2 impugnò la cartella, chiedendone l'annullamento limita- tamente all'i.r.pe.f. per gli anni 1976-1979 e soste- nendo, in particolare, che, siccome gli avvisi di ac- certamento dovevano considerarsi nulli per effetto del- di illegittimità costituzionale la dichiarazione n. 429 del 1982, pronunciata con la dell'art. 16 del d.l. sentenza della Corte costituzionale n.175 del 1986, da ciò derivava sia la nullità della dichiarazione inte- grativa, sia della conseguente iscrizione a ruolo dell'i.r.pe.f. liquidata in forza della dichiarazione medesima;
- il quale - che, in contraddittorio con l'Ufficio la Commissione instò per la reiezione del ricorso adita, con decisione n.1229 del 26 aprile 1991, accolse il ricorso;
che, a seguito di appello dell'Ufficio cui re- sistette il DO la Commissione tributaria regio- nale di L'Aquila, con sentenza n. 182/1/97 del 9 luglio 1997, rigettò il gravame e confermò la decisione impu- gnata;
- che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- 9 nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
- che resiste, con controricorso illustrato da me- moria, IN DO. 3 Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.16 del d.l. n. 429/82 convertito in 1. n.516/82; inesistenza о Co- munque insufficienza della motivazione su un punto de- cisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all'art. 62 d.lgs. n.546/92 ed all'art. 360 comma nn. e 5 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, lamentando, innanzitutto, la caren- za e l'incomprensibilità della sua motivazione, e SO- stenendo che, in ogni caso, la pronuncia di incostitu- zionalità n.175 del 1986 non esplicherebbe alcun effet- to nella fattispecie, in forza dei congiunti argomenti, secondo cui gli avvisi di accertamento de quibus non erano stati impugnati e secondo cui la dichiarazione integrativa è irrevocabile in base alla legge di condo- no;
che il ricorso merita accoglimento;
che, infatti - posto che costituiscono circostan- ze incontestate tra le parti quelle, secondo cui il controricorrente non ha impugnato gli avvisi di accer- tamento notificatigli in data 5 dicembre 1989; e secon- do cui lo stesso ha presentato dichiarazione integrati- va per gli anni 1976-1979 ai sensi dell'art.16 del d.l. n. 429 del 1982 - costituisce orientamento, ormai conso- 4 lidato, di questa Corte (cfr. sentt. nn.2224 e 3485 del 1997 e 7331 del 2000), integralmente condiviso dal Col- legio, quello, secondo cui la sentenza della Corte CO- stituzionale n.175 del 1986 (con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 16 del d.
1. n. 429 del 1982, conv., con mod., nella legge n.516 del 1982, nella par- te in cui consente la notifica di accertamenti in ret- tifica e d'ufficio sino alla data di presentazione del- la dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata in vigore del d.l. n.429 del 1982 [14 luglio 1982]) non determina automaticamente, insieme all'annullamento della norma dichiarata incostituziona- le, anche quello di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio 1982, bensì soltanto l'invalidità degli stessi nei rapporti tribu- tari (originati dalla domanda di condono del 1982) , e nei relativi giudizi, ancora "pendenti” nel giorno suc- cessivo alla pubblicazione della pronuncia di incosti- tuzionalità, vale a dire quelli in cui il contribuente, cui sia stato notificato avviso di accertamento poste- riormente al 14 luglio 1982, abbia presentato dichiara- n. 429 zione integrativa ai sensi dell'art.16 del d.l. del 1982 e, ciononostante, abbia tempestivamente impu- gnato l'avviso stesso per il motivo di illegittimità 5 della legge di condono, poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale, altrimenti operando in ragione, sia dell'ambito di efficacia proprio della dichiarazio- ne di illegittimità costituzionale (che ha ad oggetto norme di legge o di atto avente forza di legge, e non già provvedimenti o atti amministrativi), sia della na- tura irrevocabile della dichiarazione integrativa l'incontestabilità del rapporto tributario di condono sulla base del congiunto effetto della "definitività" dell'accertamento, conseguente alla sua omessa impugna- zione, e di "irrevocabilità" della dichiarazione stes- sancita dalla legge (art.32 comma 1 d.l. n.429 del sa, 1982); e secondo cui non può predicarsi, relativamente a questa manifestazione di volontà "definitiva" (salve le ipotesi espressamente previste dalla legge di condo- no), una sorta di invalidità "sopravvenuta" (alla pro- nuncia di incostituzionalità), sia perché la dichiara- zione di illegittimità costituzionale non attiene alla norma regolatrice della dichiarazione integrativa, sia perché non è neppure ipotizzabile un vizio della di- chiarazione determinatosi successivamente alla forma- zione dell'atto;B che, pertanto, la sentenza impugnata -- la quale, al di là del tenore letterale della motivazione, si fonda evidentemente su principi opposti a quelli qui 6 ribaditi (come è dimostrato dal dispositivo, che con- ferma la decisione di primo grado, nonché dal contenuto delle difese delle parti, che si incentrano, quasi esclusivamente, sulla questione degli effetti della predetta pronuncia di illegittimità costituzionale) deve essere annullata;
- che, peraltro, la relativa causa - non essendo all'evidenza necessari ulteriori accertamenti di fatto - può essere decisa nel merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs n.546 del 1992 e 384 comma 1 secondo periodo cod. proc. civ., nel senso della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in- troduttivo (per l'intervenuta definitività dell'accertamento; per l'irrevocabilità della dichiara- zione integrativa e per l'omessa impugnazione del ruolo per vizi suoi propri, ai sensi dell'art.16 comma 3 del d. P. R. n. 636 del 1972, applicabile alla specie ratione temporis), proposto dal DO alla Commissione tri- butaria di I° grado di Chieti il 14 novembre 1988; che le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, mentre quelle del grado d'appello possono essere compensate per intero tra le parti. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, A
P.Q.M.
7 decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio;
condanna la ricorrente alle spese del presente grado di giudi- zio, liquidate in complessive £.2.500.000, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa per intero tra le parti le spese del grado d'appello. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, 1'11 ottobre 2000 Il Presidente Il relatore ed estensore Mario Delli PriscoliPatice Star Mens Suned.Шало нее LV BA CORTE IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano E U P S M R A व DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -5 FEB. 2001 14 CANCELLIERE C1 Саш Arnaldo Casano N 4 * O I 0 5 1 Z / A 4 R 4 T A S I B I . R . R G . L A P E . L R T A D . U L A B E B D A D I T I R A E S 1 I T T N 3 R E 1 N S E E . I S T N A E A M 8