Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
Non integra alcuna nullità della sentenza di patteggiamento la mancata indicazione da parte del giudice delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, applicato in sostituzione della pena detentiva per il reato di guida in stato di ebbrezza, giacché tale omissione non investe l'ambito decisionale ma riguarda le modalità attuative della statuizione e, come tale, può trovare risoluzione nel procedimento di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2014, n. 34774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34774 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 29/01/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 177
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 28222/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
SALZARULO MANUEL LIBERO N. IL 17/03/1985;
avverso la sentenza n. 382/2012 TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, del 09/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto il rigetto del ricorso con trasmissione degli atti all'ufficio giudiziario di provenienza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi applicava ex art. 444 c.p.p. a Salzarulo Manuel Libero, per i reati di cui all'art. 186
C.d.S., comma 2 e art. 186 C.d.S., comma 7, la pena concordata tra le parti, sostituita da quella del lavoro di pubblica utilità.
2.Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 444 c.p.p.. Rileva che in sentenza non vi era menzione alcuna del tipo di attività che l'imputato dovrà svolgere in esecuzione della condanna, essendo indicato solo l'ente presso il quale tale impegno dovrà essere assolto. Rileva che il D.M. 26 marzo 2001, art. 3, prevede, con norma applicabile anche ai patteggiamenti, la necessaria indicazione delle modalità di svolgimento dell'attività prescritta. Chiede, pertanto, il parziale annullamento della sentenza limitatamente alla mancata indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
È pur vero che, in conformità al disposto del D.M. 26 marzo 2001, art. 3, il giudice avrebbe dovuto specificare con la sentenza, oltre all'ente presso cui il lavoro di pubblica utilità doveva essere espletato, anche il tipo di attività che deve essere svolta e le relative modalità, e ciò anche se l'art. 3 D.M. citato menziona a tal riguardo espressamente la sola sentenza di condanna, essendo la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. equiparata ad una pronuncia di condanna (Cass. S. U. 17781/2006). È vero, altresì, come correttamente posto in evidenza da Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 20592 del 07/03/2003 Rv. 224832 che la specificazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità è necessaria, avendo la finalità di rendere eseguibile la pena applicata.
Tuttavia, discostandosi dal dictum della decisione da ultimo citata, la Corte ritiene che la carenza, non incidendo nell'ambito decisionale della cognizione del giudice - come avviene per i vizi e le manchevolezze in punto di errata qualificazione giuridica del fatto, o di determinazione della pena nei limiti legali - e riguardando, piuttosto, le modalità esecutive della statuizione, possa trovare il suo ambito di risoluzione nel procedimento di esecuzione, senza che venga posto nel nulla il patto.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso con trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2014