Articolo 519 del Codice penale
Articolo 452 undeciesArticolo 435
Versione
1 luglio 1931
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Versione
6 marzo 1996
Art. 519.

(Della violenza carnale)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1° non ha compiuto gli anni quattordici;

2° non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3° e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole;

4° e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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