Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2002, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 , Z / 589 A 5 4 Y / R . ee R 6 T N 2 S A . - I T R . G B U P E . . REPUBBLICA ITALIANA B R D L I L 0 1 6 17/02 L R A A E T . D D B I E A S T T N A E N I 1 S E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 R I 1 S E A Oggetto E . T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente R.G.N. 53/98 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Cron. 4075 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Ud. 16/10/01 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro # > domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
ME VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio nex dell'avvocato NAPOLETANO PAOLO, che lo difende unitamente all'avvocato DAL BORGO ARCANGELO, giusta 2001 procura in calce;
. N controricorrente 2011 -1- avverso la sentenza n. 56/97 della Commissione regionale di MILANO, depositata il tributaria 08/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CASS 1805 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Mi- lano, con sentenza n. 339/14/91, annullò l'accerta- mento del reddito di partecipazione di NI Da- meno alla s.d.f. Dameno e Beretta, notificato dall'Ufficio imposte dirette di Milano per l'anno 1983. La rettifica si basava sull'accertamento no- tificato al medesimo Ufficio alla società, il cui reddito era imputabile per il 50% al contribuente, e la Commissione aveva annullato altresì gli accer- tamenti notificati a carico della società parteci- pata. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombar- dia, con sentenza depositata il giorno 8 maggio 1997, confermò la decisione di primo gradoosservan- do che l'accertmento a carico della società era stato annullato in primo grado, con decisione con- fermata anche in secondo grado con decisione 8 giu- gno 1994. Contro la sentenza di appello, notificata il 20 agosto 1997 all'Ufficio imposte dirette di Milano, il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dal- l'Avvocatura generale dello Stato ha proposto ri- 1 1 0 2 corso per cassazione con un motivo, notificandolo il 16 dicembre 1997. Il contribuente resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel controricorso, il contribuente eccepisce la tardività del ricorso, siccome notificato dopo la scadenza del termine breve. L'eccezione è fondata. La sentenza impugnata era stata notificata a cura della parte contribuen- te all'Ufficio imposte dirette di Milano, in data 20 agosto 1997. Il ricorso, invece, è stato notifi- cato il 16 dicembre 1997, e quindi ben oltre la scadenza del termine di legge, anche tenuto conto della sospensione feriale dei termini. Né la notifica eseguita presso l'Ufficio delle imposte, invece che presso l'Avvocatura erariale, potrebbe considerarsi nulla, e come tale inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Al riguardo è sufficiente ricordare che la Corte Co- stituzionale, con sentenza del 22 novembre 2000 n. 525, ha dichiarato l' incostituzionalità dell'art. 21, comma primo, della legge 13 maggio 1999 n. 133, nella parte in cui ha esteso al periodo anteriore alla sua entrata in vigore e cioè al 18 maggio - 1' efficacia dell' interpretazione autenti- 1999 - conselIl constel. est. dr. Aldo Ceccherini ca, dalla medesima norma stabilita, dell'art. 38, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nel senso che, ai fini del decorso del termine breve per l' impugnazione, ai sensi dell' art. 325 cod. proc. civ., le sentenze devono esser notificate al- 1'Amministrazione finanziaria presso l'Avvocatura erariale, come previsto dall'art. 11, comma secon- do, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611. In applicazione del diritto vivente consolidatosi prima della sud- detta legge, le notifiche dei provvedimenti resi dalle Commissioni Tributarie, eseguite, fino al 17 maggio 1999, nei confronti degli uffici tributari emittenti l'atto impugnato, e che non si erano av- valsi della facoltà di farsi assistere dall'Avvoca- tura dello Stato, ai sensi dell' art. 12, comma quarto d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546, sono rituali e perciò idonee a far decorrere, per l' Amministra- zione finanziaria, il termine breve per l'impugna- zione (Cass. 22 giugno 2001 n. 8561, 30 maggio 2001 n. 7412, 4 maggio 2001 n. 6248, 17 aprile 2001 n. 5648, ord. 3 aprile 2001 n. 488). Il ricorso deve essere pertanto dichiarato tar- divo e come tale inammissibile. Le spese di questo e si li- grado sono a carico dell'Amministrazione, complessive £ 2.150.000, di cui £ quidano in 2.000.000 per onorari.
P. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessive £ 2.150.000, di cui £ 2.000.000 per onorari. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 16 ottobre 2001. Il esidente. Il Cons. est. (Alfio Finocchiaro) (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE DEPOSITATO IN CANCELLERA Osvaldo Ascanio Oggi 6 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio IONE Il co rel. est. dr. Aldo Cecelerini