Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9634 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A 0 9 6 3 4 /3 4 / 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.26208/01 Ettore Presidente Dott. Mercurio Raffaele Consigliere Dott. Foglia Cron. 25877 Dott. Cellerino Giuseppe Consigliere Rep. Consigliere Dott. La Terza Maura Ud. 03/05/02 Raffaele Cons. Relatore Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso per revocazione proposto da elettivamente domiciliato in Roma, ALTERIO CARLO Viale Mazzini n.132 presso lo studio dell'avv.to Stefania Iasonna, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Visconti, giusta procura a margine del ricorso ricorrente -
contro
- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA S.p.A. CARISPAQ DELL'AQUILA, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Camerini, giusta procura a margine del controricorso, e con esso elettivamente domiciliato in Viale Mazzini n.11 Roma.
- Controricorrente -
2408 avverso la sentenza della Corte di cassazione - Sez Lavoro n.13943 del 21 ottobre 2000 RG 13774/1998. - Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Udito, nella camera di consiglio del 3/5/2002, l'avv. Dario Visconti;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella. La Corte Rilevato che: - il concetto di errore di fatto è stato definito, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, come un errore di percezione, e cioè come una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza о l'inesistenza di un fatto ル decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso 0 accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa, essendo non soltanto non controverso, ma neanche controvertibile, così da non poter dar luogo ad apprezzamenti di alcun 2 genere. L'errore deve quindi avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche, distinguendosi così da ogni ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali;
- nel caso di specie si imputa alla sentenza impugnata: a) di avere ritenuto che si fosse verificata una novazione del rapporto non dedotta dalle parti, b) e di avere omesso l'esame della emergerebbe l'assoluta documentazione da cui continuità del rapporto, risultando così smentita la novazione;
il primo motivo è inammissibile in quanto non - deduce un errore di fatto di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità (e dotato del carattere della decisività), bensì un preteso vizio della attività valutativa e interpretativa delle li risultanze processuali, riguardante la qualificazione giuridica della vicenda oggetto del giudizio in merito alla ricostituzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito della dispensa del lavoratore dal servizio;
inammissibile appare anche il secondo motivo, sia 3 perché l'assenza di soluzioni di continuità nel rapporto lavorativo dedotto in giudizio non viene sentenza impugnata, sia, negata dalla preliminarmente, perché l'omesso esame dei documenti (in relazione ai quali il ricorrente non spiega se e perché il giudice di legittimità sarebbe stato tenuto ad esaminarli) rileva proprio al fine della suddetta attività valutativa circa la qualificazione giuridica della vicenda, così individuando non già un errore di fatto, ma pretesi vizi che potrebbero in ipotesi formare oggetto di denunzia ai sensi dell'art 360 n.5 c.p.c. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. РОМ Dichiara la inammissibilità del ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro14,39 oltre euro 1500 (millecinquecento) per onorari. Così deciso in Roma il 3/5/2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaele Di Lella Ettore Mercurio Talla Смол DI BOLLO, OL LETSA, TASSA VELL ART. 10DELLA G 11-0-73 N. 533 15