Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/10/2025, n. 26754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26754 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto AULA 'B'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Numero registro generale 2812/2019
Numero sezionale 3224/2025 Numero di raccolta generale 26754/2025 Data pubblicazione 05/10/2025 Oggetto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO Dott. ROSSANA MANCINO Dott. GABRIELLA MARCHESE
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO
Dott. LUCA SOLAINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 2812-2019 proposto da:
- Presidente -
pensione privilegiata per causa di
servizio e diritto alla pensione di
anzianità
-Rel. Consigliere - R.G.N. 2812/2019
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA
Cron.
- Consigliere - Rep.
Ud. 24/06/2025
- Consigliere - PU
- Consigliere -
PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;
contro
- ricorrente -
IM AN, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO PELOSI;
- controricorrente -
di
avverso la sentenza n. 8759/2017 della CORTE D'APPELLO NAPOLI, depositata il 10/01/2018 R.G.N. 781/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
2025
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 2812/2019 Numero sezionale 3224/2025
udito l'avvocato PIETRO CESARE VINCENTI per Nudete accolta generale 26754/2025
avvocato DOMENICO PELOSI.
FATTI DI CAUSA
Data pubblicazione 05/10/2025
1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda dell'Inps volta alla declaratoria d'insussistenza del diritto dell'odierno controricorrente al pensionamento di anzianità sul presupposto dell'inutilizzabilità del periodo di arruolamento in marina ed essendo l'assicurato titolare di pensione privilegiata non cumulabile con il trattamento ordinario.
2. Per la Corte di merito, stante la natura della pensione privilegiata per infermità sorta a causa di servizio militare, andava riconosciuta la compatibilità con l'anzianità contributiva totale, all'uopo richiamando l'orientamento di questa Corte, espresso con sentenza n. 21511/2017, affermativo della compatibilità e cumulabilità della pensione privilegiata per evento dannoso subito durante il servizio militare, in considerazione della natura del trattamento, risarcitoria ed indennitaria, non previdenziale.
3. Avverso tale sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato ad un unico motivo, avverso il quale resiste, con controricorso, IM IO, ulteriormente illustrato con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. E' preliminare l'esame dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso, svolta dal controricorrente, per tardività giacché, a suo avviso, il dispositivo unitamente alla motivazione è stato letto in udienza pubblica, in data 18 dicembre 2017; la sentenza è stata pubblicata in data 10/1/2018; ai sensi dell'art. 176, comma 2, cod.proc.civ., la lettura contestuale in udienza del
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dispositivo e della motivazione integra la pubblicazioneccolta generale 26754/2025 della sentenza, derivandone che il termine lungo per proporre impugnazione previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. nella misura di un anno ratione temporis, trattandosi di giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009 - decorre da tale data, ossia dalla lettura in udienza del provvedimento, e non dalla successiva materiale redazione della sentenza;
in definitiva il termine annuale sarebbe, pertanto, scaduto il 18 dicembre 2018 e il ricorso per cassazione dell'INPS, invece, è stato consegnato all'UNEP per la notifica soltanto il 10 gennaio 2019 (e notificato il 16 gennaio 2019), quindi oltre il termine massimo previsto dalla normativa.
5. L'eccezione va disattesa per essere il ricorso tempestivo.
6. Il termine <<lungo>> per impugnare la sentenza decorre dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 327, primo comma, cod.proc.civ.); il dispositivo della sentenza qui impugnata è stato letto il 16 dicembre 2017 e la sentenza risulta pubblicata il 10 gennaio 2018 (in atti); la notifica del ricorso in cassazione è stata richiesta il 10 gennaio 2019 (in atti); per il notificante, dunque, la notifica si è perfezionata entro il termine <<lungo>> per impugnare di un anno, ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009 (art. 149, terzo comma, cod. proc. civ.).
7. Tanto premesso, con il motivo di ricorso l'INPS si duole di violazione degli artt. 67,124,126 d.P.R. n.1092 del 1973, per avere la Corte di merito ritenuta fondata la pretesa dell'assicurato, volta al riconoscimento della pensione di anzianità, con inclusione di un periodo contributivo già utilizzato per l'erogazione di altra prestazione.
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8. Assume che la pensione privilegiata era stata concessaccolta generale 26754/2025 dal Ministero della difesa per il periodo di svolgimento del servizio militare, dal gennaio 1970 al luglio 1973, ma durante detto periodo l'assicurato non era tuttavia militare di leva ma arruolato nella marina, di tal ché la pensione privilegiata in godimento non era legata al servizio militare di leva, bensì al periodo successivo, nel quale il medesimo aveva svolto servizio di carriera. Da tanto conseguiva la natura previdenziale della pensione in godimento e che la contribuzione in parola era già stata utilizzata per l'erogazione di tale trattamento previdenziale, e non risarcitorio-indennitario, onde la stessa non poteva essere nuovamente utilizzata per l'erogazione della richiesta pensione di anzianità.
9. Il ricorso è fondato.
10. E' incontestato che nel periodo 1° gennaio 1970 - 31 luglio 1973 l'assicurato abbia prestato servizio alle
dell'amministrazione
militare
dipendenze (amministrazione presso la quale, in un periodo precedente, aveva svolto il servizio militare); in tale periodo ha maturato il diritto alla pensione privilegiata, riconosciutogli nel 1979, sicché la pensione privilegiata in godimento non era di natura tabellare, vale a dire non era legata al servizio militare di leva, ma al periodo successivo nel quale il medesimo aveva svolto servizio militare di carriera. 11. La pensione in godimento aveva, dunque, natura previdenziale e la contribuzione, già utilizzata per l'erogazione di tale trattamento previdenziale, e non risarcitorio-indennitario, non poteva essere utilizzata nuovamente per l'erogazione della richiesta pensione di anzianità.
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12. Inoltre, la pensione è stata concessa ai sensi dei commumero sezionale 3224/2025 2 e 3 d.P.R. n. 1092/1973, come da decreto di riconoscimento, e la pensione disciplinata dal ridetto comma 3 è prestazione contributiva, la pensione ordinaria, concessa in relazione all'infermità di servizio ma parametrata alla retribuzione relativa al servizio militare di carriera e non di leva. 13. La differenza tra pensionati privilegiati tabellari (militari di leva) e pensionati privilegiati militari volontari e di carriera (che non abbiano raggiunto gli anni di servizio utili per l'accesso alla pensione ordinaria) sta nel fatto che i militari di leva non hanno diritto alla costituzione della posizione assicurativa perché la pensione privilegiata deriva da un rapporto di servizio obbligatorio e non lavorativo, mentre gli altri, quali ex dipendenti, hanno diritto al già menzionato beneficio. 14. Peraltro, indipendentemente dalla natura indennitaria o risarcitoria della pensione percepita dai cosiddetti percentualisti, va sottolineato che dal T.U. si ricava che il trattamento pensionistico privilegiato <adempie alla fondamentale esigenza del neminem laedere sia per il soldato astretto agli obblighi di leva sia per il militare in servizio volontario per un numero di anni inferiore a quello minimo previsto per la pensione normale». 15. La pensione privilegiata ordinaria è soggetta a prelievo fiscale, e non lo è la pensione di natura risarcitoria (Cass. nn. 12392, 17896 del 2002; n. 7004 del 2003), come diffusamente chiarito da Corte Conti, Sezioni riunite, n.2 del 2005, nel delineare le differenze tra pensione privilegiata ordinaria e pensione privilegiata tabellare, e la questione stessa della costituzione della posizione assicurativa in favore del dipendente pubblico, riaffermando che la costituzione della
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posizione assicurativa di cui all'art. 124 T.U. cit. puumero sezionale 3224/2025
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aver luogo solo qualora il dipendente sia cessato dal servizio senza aver acquisito il diritto sia ad una pensione normale sia ad una pensione privilegiata ordinaria (esclusa quella tabellare, quella, cioè, corrisposta ai militari di leva) che, anche se nasce da un diverso presupposto rispetto a quella normale e che può a prima vista indurre a reclamarne il carattere indennitario o risarcitorio mentre in realtà ne determina la natura di mera apparenza d'indennizzo (cfr. Corte cost. n. 1 del 1962) - è assimilata sotto molteplici aspetti alla pensione normale. 16. La pensione privilegiata ordinaria è legata ad un preesistente rapporto lavorativo di dipendenza volontariamente costituito e quindi anche al relativo trattamento economico retributivo, di cui rappresenta la proiezione differita (cfr. Corte cost. n. 431 del 1996 e n. 387 del 1989). 17. In altri termini, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata (quanto all'an) in ragione della titolarità di un rapporto di attività assistito dalla quiescibilità a carico dello Stato e (per quel che concerne il quantum) in ragione della durata del servizio prestato e, quindi, è liquidata con riferimento alla base pensionabile prevista per la pensione normale. 18. In definitiva, la pensione privilegiata ordinaria tende non soltanto a rivalere l'impiegato di un danno connesso con la perdita di ulteriori guadagni, ma anche, e soprattutto, ad annullare lo svantaggio dell'anticipata cessazione dal servizio sul presupposto che la continuazione di questo avrebbe consentito dipendente, secondo l'id quod plerumque accidit, di raggiungere la massima età pensionabile.
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al
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19. Per contro, la pensione privilegiata tabellare corrisposta umero sezionale 3224/2025 ai militari di leva (la cui misura è ragguagliata non alla durata del servizio, ma solo alle categorie invalidanti, secondo la tabella n. 3 annessa al T.U. cit.) prescinde, così come quella di guerra, dai periodi di attività di servizio svolti dall'interessato e da ogni riferimento all'anzianità di servizio, non avendo essa fondamento in un rapporto d'impiego o di lavoro con lo Stato, ma rinvenendo il titolo preminente nel principio di riconoscimento e solidarietà nei confronti di coloro che abbiano subito una menomazione fisica per aver adempiuto al dovere dello svolgimento del servizio militare ex art. 52 Cost. (cfr. Cass. n. 987 del 1993). 20. Come già chiarito da Cass. n. 21511 del 2017 (benché INPS imputi al precedente citato il riferimento al servizio di leva, dalla premessa in fatto si evince, all'evidenza, una lunga attività dell'assicurato come militare, anche in quel precedente), tutte le disposizioni del citato d.P.R. n. 1092 del 1973 "approvazione del TU delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato") concorrono a delineare il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
(recante
21. Tra le dette varie disposizioni, vanno richiamati gli artt. 6, 39 e 41, norme di carattere generale (e, come tali, non limitate alle sole pensioni normali) e quindi d'indistinta applicazione in tema di determinazione del diritto di quiescenza, perché ricomprese, la prima, appunto tra le "Disposizioni generali" (Parte 1, Titolo 1) e, le altre, tra le "Disposizioni comuni" (Parte 1, Titolo 2 - Servizi computabili - Capo 5). 22. Le citate norme recano un principio fondamentale e di generale applicazione nell'ordinamento delle pensioni
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dei dipendenti statali e cioè quello del divieto dNdoppiaccolta generale 26754/2025 valutazione di un periodo di attività o di un periodo di tempo o di un periodo di servizio (salvo il caso di
consentito cumulo di impieghi). 23. L'art. 6, infatti, precisa che «un periodo di attività lavorativa che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato» e tale disposizione si applica «anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza». 24. L'art. 39, d'altro canto, afferma che «un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole e tale disposizione si applica <anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza». 25. Conferma di quanto sopra viene, poi, dal disposto di cui all'art. 41, comma 1, che vieta la computabilità ai fini del trattamento di quiescenza statale dei periodi di servizio reso allo Stato, che siano stati utili a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione a diversi fondi di previdenza (cfr. in tal senso Corte dei Conti n2/2005 cit.). 26. Ne' risulta fondata la tesi secondo cui l'art. 6 citato non è riferibile anche alla pensione privilegiata stante la natura indennitaria della stessa. 27. Questa Corte ha affermato (cfr. Cass. n. 11010/2009) che le pensioni privilegiate ordinarie, dirette o indirette, sono quelle spettanti ai dipendenti dello Stato, o ai loro superstiti, cioè a coloro che hanno avuto un rapporto di servizio con una pubblica amministrazione e che, in
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dipendenza di tale rapporto, abbiano contratto unaumero sezionale 3224/2025 infermità.
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28. In questa ipotesi la natura previdenziale del trattamento, secondo quanto stabilito dal d.P.R. n. 1092 cit., artt. 65,66 e 67, dipende dallo stato giuridico posseduto dal dipendente e presuppone l'esistenza di un rapporto di servizio. 29. Diversa, invece, è la pensione privilegiata tabellare, riconosciuta al militare di leva per invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare, che prescinde dal rapporto di servizio e dalla sua durata, la cui misura è ragguagliata non alla durata del servizio, ma solo alle categorie invalidanti (secondo la tabella n. 3 annessa al T.U. cit.), prescinde, così come quella di guerra, dai periodi di attività di servizio svolto dall'interessato e da ogni riferimento all'anzianità di servizio, non avendo essa fondamento in un rapporto d'impiego o di lavoro con lo Stato, ma titolo preminente nel principio di riconoscimento e solidarietà nei confronti di coloro che abbiano subito una menomazione fisica per aver adempiuto al dovere dello svolgimento del servizio militare ex art. 52 Cost. (cfr.
Cass. n. 987 del 1993 cit.).
30. Ai sensi del combinato disposto della L. n. 153 del 1969, art. 49 e della L. n. 1079 del 1971, art. 3, il godimento della pensione privilegiata ordinaria per un evento dannoso subito durante il servizio militare deve ritenersi compatibile e cumulabile con altri trattamenti pensionistici, atteso che essa costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed indennitaria e non previdenziale (vedi Cass. n. 6414/1992, n. 8619/1993, 12219/2004).
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dunque, principio acquisito Numeraccolta generale 26754/2025
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31. Costituisce, giurisprudenza di questa Corte che la percezione di una pensione privilegiata ordinaria, conseguente al servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, è di natura previdenziale e non indennitaria con la conseguenza che in relazione a tale trattamento pensionistico opera il divieto di cumulo (cfr. Cass. n. 11010 cit. con riferimento ai trattamenti collegati al costo della vita;
nonchè Cass. n. 8787/2015 circa il divieto di considerare due volte lo stesso periodo di servizio che abbia già condotto al riconoscimento della pensione privilegiata e circa la natura previdenziale della pensione privilegiata ordinaria;
Cass. n.21511 del 2017 cit.). 32. In conclusione, la sentenza impugnata che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda. 33. L'intervento nomofilattico di questa Corte del quale si è dato atto nei paragrafi che precedono, risalente ad epoca successiva alla proposizione dell'azione monitoria, consiglia la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetto l'originaria domanda;
spese compensate dell'intero processo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore Rossana Mancino
Il Presidente Lucia Esposito
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