Versione
1 luglio 1931
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12 maggio 1990
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17 marzo 1992
17 marzo 1992
Art. 357.
(Nozione del pubblico ufficiale).
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria)) o amministrativa.
((Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi))
(Nozione del pubblico ufficiale).
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria)) o amministrativa.
((Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi))
Commentari • 257
- 1. Art. 357 c.p., Nozione del pubblico ufficialeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 27 settembre 2023 · 66.51057
L'articolo 357 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, […] ed è rubricato “Nozione del pubblico ufficiale”. Il testo aggiornato dell'art. 357 c.p. dispone: “Agli effetti della legge penale, […] in rappresentanza della propria Camera di appartenenza, sia membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. per l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico o, quanto meno, […] in quanto il criterio oggettivo-funzionale delineato dagli artt. 357 e 358 cod. pen. impone di avere riguardo all'attività concretamente esercitata dal soggetto attivo, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 4193Provvedimento: […] Erroneamente la Corte di appello, andando di diverso avviso rispetto al Tribunale, avrebbe ritenuto che il medico di guardia presso un istituto penitenziario sia da qualificare come pubblico ufficiale, quantunque l'art. 357 cod. pen. ancori tale qualifica allo svolgimento di specifiche attività, tra cui quella certificativa. […] quindi, può avere la circostanza di agire per conto di un ente pubblico, in quanto al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, […]Leggi di più...
- potestà amministrativa·
- art. 12156 del 24/01/2024·
- art. 357 cod. pen.·
- art. 10443 del 26/10/2011·
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