Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
72405 088 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLITAI A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA agevolazioni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 23201/00 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Cron. 7063 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud. 13/12/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 72405 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da TRIBUTARIO DIREZIONE REG ENTRATE UFF CONTENZIOSO SICILIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESIelettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 2001 rappresenta e difende ope legis;
2585 ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA BRANCATI EMANUELE, VIA ACHILLE PAPA 21, presso 10 studio dell'avvocato GIORGIO LUCERI, che lo difende, giusta procura а margine;
controricorrente - avversO la decisione n. 5591/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 29/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, l'Avvocato MARSILLO (con delega), che si riporta al controricorso e insiste per il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, ricorre
contro
AT RM, per la cassazione della sentenza specificata in epigra- fe, con la quale la Commissione Tributaria Centrale ha riconosciuto al AT il diritto al rimborso delle trattenute IRPEF operate sulla pensione di invalido ci- 2 vile percepita nell'anno 1983. 1.2. In fatto, il AT dopo avere presentato apposita istanza di rimborso, ha impugnato il silenzio rifiuto, con esito vittorioso in tutti i precedenti gradi di giudizio.
1.3. A sostegno del ricorso, il Ministero, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, comma 2, DPR 601/73, in relazione all'art. 9 della legge n. 218/1952 e vizi di motivazione.
1.4. Il AT si è costituito con controricorso.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. Preliminarmente deve essere rilevato che la censura prospettata dal Ministero ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione è inammissibile per- ché, nella specie, trattasi di ricorso avversO una de- cisione della Commissione Tributaria Centrale, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., ammissibile, quindi, solo per violazioni di legge.
2.3. Nel merito, la tesi del Ministero ricorrente è la seguente: "la pensione percepita dal Signor AT viene corrisposta allo stesso non nella qualità di cieco civile>> ma nella qualità di assicurato INPS riconosciuto invalido, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 218 del 1952"; l'esenzione di cui all'art . 34 DPR 3 601/1973, invocata dal contribuente, “si riferisce, in- vece, alla precedente legge del 27.05.1970, n. 382, e riguarda soltanto le pensioni assistenziali liquidate a titolo di cieco civile>>. Pertanto, essendo la pen- ... sione di che trattasi ordinaria a tutti gli effetti, il contribuente in parola non può usufruire delle agevola- zioni fiscali previste dall'art. 34, secondo comma, del D. P. R. n. 610/1973 (rectius: n. 601/1973) e cioè della esenzione IRPEF" (p. 3 del ricorso). La tesi di diritto, prospettata dal ricorrente Mi- nistero, implica accertamenti in fatto (sulla natura della pensione in questione) che non sono più proponi- bili in questa sede, nemmeno sotto il profilo del vizio di motivazione. In punto di fatto, secondo la Commis- sione Centrale, "che la pensione de qua fruita nel 1983 dal contribuente, cieco civile, avesse natura reversi- bile è stato positivamente attestato dall'INPS con nota 9 ottobre 1998, a seguito di ordinanza istruttoria". Conseguentemente, sulla base di tale presupposto di fatto, non resta che applicare il secondo comma dell'art. 34 DPR 601/73 che prevede espressamente la esenzione invocata dal contribuente quando si tratti di pensione reversibile.
2.4. Il ricorso, quindi, va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2001. Il Consig,igliereiere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr. Pasqua, IL CANCELLIERE C1 TO TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA -1 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TA 5