Articolo 347 del Codice penale
Articolo 319 quaterArticolo 316 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 347.

(Usurpazione di funzioni pubbliche)

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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