Sentenza 3 dicembre 2012
Massime • 1
Nel delitto di usurpazione di funzioni pubbliche, persona offesa è soltanto la P.A., sicché il privato il quale assuma di essere danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
Commentario • 1
- 1. Abuso edilizio: opposizione all’archiviazioneConsulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2012, n. 47661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47661 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 03/12/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1659
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 5236/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA NN, nato a [...] il [...];
avverso il decreto di archiviazione emesso in data 01/12/2011 dal g.i.p. del Tribunale di Montepulciano nel procedimento penale nei confronti di:
2) ZE AB, nato a [...] il [...];
3) HE DA, n.m.i.;
esaminati gli atti, il ricorso e il decreto impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. Dott. Maria G. Fodaroni), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito di indagini, scaturite da denuncia-querela con cui NN ZI, legale rappresentante della società SCAT s.n.c. di Torrita di Siena, si doleva degli atti ispettivi, fonte di sue presunte responsabilità per reati "ambientali" (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), compiuti presso la sua azienda dai tecnici dell'A.R.P.A.T. (Agenzia Regionale Toscana per la Protezione dell'Ambiente) AB NZ e DA TI privi della qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, il procedente p.m. presso il Tribunale di Montepulciano ha richiesto l'archiviazione degli atti per infondatezza della notizia di reato.
Alla richiesta di archiviazione si è opposto il denunciante ZI, criticando le conclusioni del p.m. e prospettando la necessità di ulteriori indagini sulla specifica attività personalmente svolta dal tecnico TI e, in via generale, di un serio approfondimento sulla effettiva attribuibilità della qualifica di ufficiali o agenti di p.g. ex art. 55 c.p.p. e art. 57 c.p.p., comma 3 ai tecnici delle agenzie regionali per la prevenzione in materia ambientale.
2. Con decreto dell'1.12.2011, emesso de plano ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2, il g.i.p. del Tribunale di Montepulciano ha dichiarato inammissibile l'opposizione della persona offesa in ragione della superfluità degli invocati accertamenti suppletivi e della già evidente infondatezza della notitia criminis. Sia sotto il profilo della materialità di un'asserita condotta abusiva dei due tecnici ARPAT operanti. Sia in particolare sotto il profilo della palese inesistenza dell'elemento soggettivo di un contegno di abuso (avendo essi "ritenuto di operare legittimamente nella qualità di u.p.g., come correttamente specificato in ciascuno degli atti redatti nell'ambito del procedimento penale" presupposto). Per l'effetto il g.i.p. ha decretato l'archiviazione del procedimento.
3. NN ZI per mezzo del difensore impugna per cassazione il decreto di archiviazione del g.i.p., deducendo violazione di legge per omessa fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 409 c.p.p. nel contraddicono delle parti e carenza di motivazione in ordine al formulato giudizio di infondatezza della notizia di reato relativa alle operazioni di controllo e accertamento investigativo eseguite presso la sua azienda dai due indagati tecnici regionali, da considerarsi abusive per essere i due tecnici privi della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Censure che sono ribadite con memoria difensiva depositata (3.11.2012) in replica alle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale in sede.
4. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.
A questi non può riconoscersi, infatti, la posizione di persona dal reato di usurpazione di funzioni pubbliche punito dall'art. 347 c.p., unica fattispecie astrattamente configurabile nei comportamenti dei due tecnici-ispettori regionali oggetto della denuncia-querela dell'odierno ricorrente. Si tratta, in vero, di un reato contro la pubblica amministrazione, che è la sola persona offesa dal reato, tale qualifica non potendo competere alla parte privata eventualmente danneggiata, in modo diretto o indiretto, da ipotizzate condotte di abusivo esercizio della pubblica funzione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (Cass. Sez. 6, 9.2.2000 n. 636, Marigliano, rv. 215847; Cass. Sez. 6, 18.4.2007 n. 17203, P.O. in proc. Iannuzzi, rv. 236425). Di tal che non sussiste legittimazione al ricorso in opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m. da parte di un soggetto che adduca la lesione di un suo personale interesse (persona danneggiata) per effetto di supposte condotte riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 347 c.p.. Ne discende che chi, come l'odierno ricorrente, assume di essere stato danneggiato da condotte sussumibili nell'art. 347 c.p. non riveste la qualità di persona offesa dal reato e non può rivendicare facoltà e prerogative a questa riconosciute in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m. e al susseguente provvedimento definitorio del g.i.p..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012