Articolo 586 del Codice penale
Articolo 493 terArticolo 569
Versione
1 luglio 1931
Art. 586.

(Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto)

Quando da un fatto prevenuto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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