Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 62868 VIRVINGIUL VIN CEN S N TTV 'AVL [ƐI 'N 9861/5/9 ITALIANA N A NÄS IV REPUBBLICA 11 112 / 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION /0 3 OT 11.ma Sigg.ri Magistrati: Composta dagl R.G. N. 743/1999 Presidente Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. MA CICALA Cron. 2548 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER DI NUBILIA Consigliere Rep. Dott. Vincenzo Ud. 10/06/2002 DI BLASI Rel. - Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Benefici SEN TENZA per l'acquisto della prima casa sul ricorso proposto da: ex Leggi n. 168/82 e n. 118/85 AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro Possibilità di fruire delle disposizioni pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei agevolative previste dalle due Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura leggi - Legittimità. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
CO AR;
Авич - intimato avverso la sentenza n. 120/4/98 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze Sez. n.4, depositata lo 08-07-1998. CORTE SUPR A DI CASSAZIONE CIVILE CAMPON 62868 2604 N. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 10-06-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta scritta del Sostituto Procuratore Dott. V. Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso n. 3182 del 1994 l'Ufficio del Registro di Viareggio revocava le agevolazioni fiscali concesse а PA MA ai sensi dell'art. 2 della sussesoiva legge n. 118/1985 e procedeva alla liquidazione dell'imposta dovuta. Ciò nella considerazione che il beneficio fiscale fosse usufruibile una sola volta e che, pertanto, stante che aveva già goduto della medesima agevolazione avvalendosi del disposto della L. n. 168 del 1982, non aveva più titolo ad avvalersi delle disposizioni della Legge n. 118/1985. L'impugnazione del contribuente veniva accolta dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con decisione confermata in appello dalla C.T.R di Firenze, nella considerazione che la circostanza che il contribuente avesse in precedenza usufruito di agevolazione concessa in base a diversa normativa non ostasse al riconoscimento del beneficio previsto dalla norma nel caso invocata ed applicata. Con ricorso notificato il 31/12/1998, ed affidato ad un 2 mezzo, il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimato non ha svolto difese. Con istanza n. 1104/01 il Sostituto Procuratore Generale Dr. Vincenzo Gambardella ha chiesto che il ricorso, ai sensi dell'art. 375 c.p.c, venga rigettato per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE delIl ricorso in esame va deciso in applicazione consolidato e condiviso principio secondo cui è possibile cumulare le agevolazioni fiscali concesse dalle leggi n. 168/1982 e n. 118/1985. (Cass. n. 2075/2000; n. 2399/2000; n. 4101/2000 e n. 5429/2000). Alla relativa stregua, e non offrendo la fattispecie elementi nuovi che possono indurre ad una riconsiderazione della questione, l'impugnazione è a ritenersi manifestamente infondata e va, quindi, rigettata. Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 10 Giugno 2002. 3 Il Presidente Dott. Giovanni Paolizipoty. - Estensore Il Consigliere Relatore IL CANCELLIERE C) A 36A00 Dott. Ant Blasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12.7 GEN. 2003 CANCELLERE Amaic abano,