Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6362 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
6 3 6 2 /0 1 ) 4 EPUBBLICA ITALIANA 7 A E . I S 1 D 7 S 8 O A 9 IN NOME DEL POP BO ITAL A R 1 T T T o S z S A r I O a S AZIONE RTE SUPREM DI R P G m T M E I ☑ L ' R L A e I L SEZIONE PRIMA CIVILE g I g A D e N D L , G 9 O .ri Magistrati: E 1 .mi Sigg posta dagli Ill O . L T t R.G.N.19248/99 r L N A A E O D S B Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE E Dott. Giammarco Cron.14213 CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 15/02/01 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere OGGETTO: divazio- statuizioni economiche ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MA MI, elettivamente domiciliato in Frattocchie (RM), via delle Catagnole 22, presso l'avv. Giorgio MARINO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IT ON, elettivamente domiciliata in Roma, via Ostiense 183, presso l'avv. Carlo TESTA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 1 Cof. 412 2001 n. 1250 del 02.02/22.04.99 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Testa per la resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto dei motivi 1°, 2° e 4°; per l'inammissibilità del 5°; per l'accoglimento del 3° p.q.r.; Svolgimento del processo Il tribunale di Roma, dopo aver, con sentenza non definitiva, dichiarato la cessazione del matrimonio contratto da MA TO e da IT MO, provvedeva, con sentenza definitiva, ad attribuire alla MO un assegno divorzile di lire 200.000 mensili, con decorrenza dalla data della domanda;
respingeva le ulteriori richieste, di assegnazione della casa coniugale e di contributo al mantenimento della figlia MA;
compensava le spese di lite. La sentenza veniva appellata con ricorso depositato in data 8.11.97 dal TO e con citazione, notificata l'11.11.97 e depositata il 19.11.97, dalla MO. Successivamente, il 19.2.98, il TO notificava alla MO la sentenza di primo grado, già impugnata da entrambi. Con sentenza 2.2/22.4.99 la Corte d'appello di Roma rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata dal TO e confermava - in relazione alla natura parziale del lavoro svolto dalla MO, all'età, alla salute malferma, al lungo iter processuale- la decorrenza dell'assegno. 2 به Confermata l'esclusione del contributo per la figlia MA, ormai autosufficiente, e dell'assegnazione dell'alloggio coniugale, accoglieva la richiesta di aumento dell'assegno divorzile in considerazione del peggioramento delle condizioni della MO -licenziata nel marzo 1998 ed in difficoltà, data l'età, le condizioni di salute e la stasi del mercato a trovare nuovo posto di lavoro- a fronte delle, comparativamente buone, condizioni economiche del TO. Quanto alla decorrenza del nuovo assegno, veniva fissata dal dicembre 1997, mese successivo alla proposizione della domanda d'appello, in considerazione dell'aggravamento, conseguente alla perdita dello stipendio, delle condizioni della MO. Spese dell'appello a carico del TO, data l'inconsistenza e pretestuosità dei suoi motivi d'appello. Contro tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione MA TO avanzando, con atto notificato il 14.10.99, quattro motivi di censura. Resiste, con controricorso notificato il 12.11.99, IT MO. Motivi della decisione Col primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.4.12 1.s.898/70 come modif. dall'art. 8 1.s. 74/87, in relazione agli artt. 706, 737, 742bis cpc. Sostiene il ricorrente che la previsione del rito camerale per l'appello delle sentenze di divorzio determina l'inammissibilità del gravame introdotto con citazione. La censura, sulla cui articolazione non è necessario soffermarsi, perché muove dal presupposto che l'appello mediante citazione sia irrevocabilmente 3 Caf nullo, è inammissibile, perché non ha alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata che, richiamandosi a consolidata giurisprudenza, applica il principio di conversione previsto dall'art. 156.3 cpc alla vicenda in esame in cui, pur essendo stato proposto appello -dalla MO- con citazione anziché con ricorso, il deposito dell'atto è intervenuto entro trenta giorni dalla notifica del ricorso TO. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.
4.10 in relazione all'art. 5.6 1.s.898/70. Secondo il ricorrente e sorvolando su altre, non pertinenti, affermazioni, la retrodatazione dell'assegno è consentita solo quando il beneficiario non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive e tale non è la situazione della MO onde è ingiustificata la retrodatazione del maggior assegno al dicembre 1997. Sempre in relazione a tale retrodatazione, col terzo, e connesso, motivo, si deduce la violazione dell'art.
5.6. I.s. 898/70, la violazione dell'art. 2697 cc per assoluta illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca della statuizione;
l'ultrapetizione. Sostiene il ricorrente che la MO ha mantenuto la propria abitazione nella casa coniugale anche dopo la sentenza di primo grado e che quindi la perdita di tale alloggio costituiva un evento futuro, non idoneo a giustificare la retrodatazione dell'assegno; che la stessa richiesta di aumento, in quanto formulata come domanda subordinata, non era rivolta alla retrodatazione, ed era quindi viziata da ultrapetizione la pronuncia impugnata. Comparativamente, poi, non sussistevano le differenze ritenute dalla sentenza impugnata, perché il TO, anch'egli in pensione, aveva un reddito ben più Caf modesto di quello ipotizzato dalla Corte territoriale, mentre la MO poteva fruire di pensione INPS e del SSN. Non è dato comprendere se la censura investa anche la retrodatazione operata dal tribunale e confermata dal giudice d'appello, in quanto operata senza che vi fosse stata sentenza non definitiva di cessazione -secondo una interpretazione strettamente letterale dell'art. 4.10 1.s. 898/70-, o se il ricorrente accetti l'indirizzo giurisprudenziale (che il ricorrente stesso cita) che considera la possibilità di retrodatazione come un potere spettante al giudice d'ufficio, da esercitare in relazione alle variabili del caso concreto (Cass. 3050/94). La censura deve, in ogni caso, essere rigettata, sulla base della richiamata giurisprudenza di legittimità. Sembra inevitabile, quando il processo di divorzio si protrae, come quello in esame, per lungo tempo, che il giudice tenga conto, nella determinazione dell'assegno, anche delle variazioni intervenute, in corso di causa, nella situazione economica delle parti (Cass. 9792/99): la Corte d'appello ha poi esercitato il potere di retrodatare la decorrenza dell'assegno, tra il momento della domanda e quello della pronuncia, in relazione alle necessità del caso concreto. Col quarto motivo, si lamenta la contraddittoria disciplina in materia di spese, compensate in primo grado e poste a carico del TO per il grado d'appello. Si tratta, peraltro, di statuizioni congruamente motivate, sulla base del carattere familiare della lite e della reciproca soccombenza, per il primo 5 Caf grado, sulla base del carattere pretestuoso ed impugnazione del TO, per l'appello. Sussistono giusti motivi di compensazione legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese. Roma, 15 febbraio 2001 Il Cons. est. NCELLERÍA AG. 2001 CA M IN 8 SITATA - EPO NCELLIERE D ggi, i Nuzzo O IL CA aria D M 6 برة inconsistente delle ragioni di delle spese del giudizio di Il Presidente Viz Baldasal обного IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Marie Б ) I 4 E A 7 D . S n O S A 7 T R A 8 9 T S T 1 O S I o A P z r G R M a I E ' T m L R L 6 L A I A e D I D g g N , e E G L O T L O 9 N 1 L . - E t r A O S A ( D B E