Articolo 1225 del Codice della navigazione
Articolo 1205Articolo 1214
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21 aprile 1942
Art. 1225.
(Omissione di provvedimenti profilattici).

Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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