CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2023, n. 25830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25830 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ET IN che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 25830 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 24 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta a OP MA per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente a mesi dieci di reclusione ed €.2000,00 di multa. 2. Propone ricorso per Cassazione l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia. Con unico motivo lamenta violazione di legge poiché la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena applicando la continuazione rispetto ai reati accertati con la sentenza n.254/2021 RG emessa dal Tribunale di Bari il 25 giugno 2021. Sul punto, la Corte aveva affermato che non risultava la irrevocabilità della sentenza con conseguente inapplicabilità dell'art. 81 cpv. Deduceva il ricorrente, allegando documentazione, che la predetta sentenza era divenuta irrevocabile in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, precisamente il 27 gennaio 2022. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo la costante e più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, ai fini della valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha l'onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi. Si è precisato, al riguardo, che l'applicabilità anche al giudizio di cognizione della disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., relativo alla fase di esecuzione, consentirebbe richieste dilatorie, determinerebbe allungamento dei tempi del processo di merito e impedirebbe la sospensione del termine di prescrizione dei reati. . Detto onere è dunque volto ad impedire richieste dilatorie e a garantire la celerità del rito, esigenze che, invece, non sussistono in fase esecutiva (Sez. 3 , n. 41063 del 25/06/2019, Rv. 277977 - 01., Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Rv. 284291 - 01). 3. Tanto premesso, è agevole rilevare che il ricorrente non aveva allegato la sentenza ai fini della richiesta di continuazione cd esterna avanzata nel giudizio di appello : tanto emerge sia dalla sentenza impugnata, ove si fa riferimento alla sentenza " indicata" nell'atto di appello, sia dal verbale dell'udienza tenutasi giudizio di secondo grado. I' u-vt, 4. Si impone, di conseguenza, il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 1 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente NA Niichè CO
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ET IN che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 25830 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 24 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta a OP MA per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente a mesi dieci di reclusione ed €.2000,00 di multa. 2. Propone ricorso per Cassazione l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia. Con unico motivo lamenta violazione di legge poiché la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena applicando la continuazione rispetto ai reati accertati con la sentenza n.254/2021 RG emessa dal Tribunale di Bari il 25 giugno 2021. Sul punto, la Corte aveva affermato che non risultava la irrevocabilità della sentenza con conseguente inapplicabilità dell'art. 81 cpv. Deduceva il ricorrente, allegando documentazione, che la predetta sentenza era divenuta irrevocabile in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, precisamente il 27 gennaio 2022. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo la costante e più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, ai fini della valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha l'onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi. Si è precisato, al riguardo, che l'applicabilità anche al giudizio di cognizione della disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., relativo alla fase di esecuzione, consentirebbe richieste dilatorie, determinerebbe allungamento dei tempi del processo di merito e impedirebbe la sospensione del termine di prescrizione dei reati. . Detto onere è dunque volto ad impedire richieste dilatorie e a garantire la celerità del rito, esigenze che, invece, non sussistono in fase esecutiva (Sez. 3 , n. 41063 del 25/06/2019, Rv. 277977 - 01., Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Rv. 284291 - 01). 3. Tanto premesso, è agevole rilevare che il ricorrente non aveva allegato la sentenza ai fini della richiesta di continuazione cd esterna avanzata nel giudizio di appello : tanto emerge sia dalla sentenza impugnata, ove si fa riferimento alla sentenza " indicata" nell'atto di appello, sia dal verbale dell'udienza tenutasi giudizio di secondo grado. I' u-vt, 4. Si impone, di conseguenza, il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 1 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente NA Niichè CO