Sentenza 23 novembre 2012
Massime • 1
L'adempimento dell'obbligo pecuniario a seguito dell'ammissione all'oblazione in difetto delle condizioni previste dalla legge non determina l'immediata estinzione del reato, condizionata esclusivamente alla verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 14 febbraio 2024, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2024, la Corte d'appello di L'Aquila, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), per violazione degli artt. 3, 24 e 41, commi secondo e terzo, della Costituzione. 2.- Il rimettente riferisce che la società A. M. srl e i suoi soci avevano convenuto in giudizio il Condominio G., innanzi al Tribunale ordinario di L'Aquila, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla «revoca», ritenuta «illegittima», di un incarico professionale. Questo …
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- 3. L'ammissione alla oblazione| FilodirittoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 10 settembre 2022
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 16556/2022 ha esaminato la seguente questione: se dopo l'ammissione dell'imputato alla oblazione e dopo il pagamento della somma indicata, sarebbe precluso al giudice di “esperire accertamenti di merito prodromici all'adozione di una pronuncia di assoluzione o condanna” e, comunque, “entrare nel merito” dell'imputazione “qualificando in modo diverso e più grave il reato contestato”. Norme in esame articoli 162 e 162 bis codice penale Art. 162 - Oblazione nelle contravvenzioni 1. Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2012, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 23/11/2012
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1646
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 15473/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO;
nei confronti di:
1) TO TE N. IL 30/09/1975 C/;
avverso la sentenza n. 5865/2009 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del 22/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Cesqui che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Gip del Tribunale di Venezia ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione nei confronti di TE TT, imputato del reato di cui all'art. 186 C.d.S., lett. B. Ricorre il Procuratore generale deducendo che il reato in esame è sanzionato congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria;
sicché non esistevano le condizioni per l'ammissione all'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen., e per la conseguente adozione della pronunzia estintiva.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata da correttamente atto che indebitamente l'imputato è stato ammesso all'oblazione, trattandosi di fatto qualificato come violazione dell'art. 186, comma 2, lett. B, del richiamato C.d.S.. Tuttavia, si aggiunge, è stato versato l'imposto dovuto, sicché l'atto di ammissione all'oblazione non può essere revocato e va comunque emessa la pronunzia estintiva. Tale valutazione deve essere censurata. Invero questa Corte ha ripetutamente enunciato il condiviso principio che quando il giudice abbia ammesso l'imputato all'oblazione discrezionale di cui all'art.162 bis cod. pen., fissandogli un termine per il pagamento e rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l'adempimento dell'obbligo pecuniario è sufficiente a produrre l'effetto estintivo del reato. Lo stesso principio è stato affermato con riguardo all'oblazione non discrezionale di cui all'art. 162 cod. pen.. Tali enunciazioni, tuttavia, afferiscono alle situazioni nelle quali l'ammissione all'oblazione è avvenuta in presenza delle condizioni di legge;
e rimarcano l'esclusione della possibilità di esperire accertamenti di merito prodromici all'adozione di pronunzia di condanna o di proscioglimento con formula più favorevole, consentita solo nel caso in cui l'insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all'imputato emerga dal tenore dell'imputazione (Cass. 1^, 14/2/2008, Rv. 239510; Cass. 3^, 14/3/2012, Rv. 252396;
Cass. 4^, 18/9/2006, Rv. 235021). Diversa la situazione nella quale, come nel caso in esame, il giudice chiamato ad emettere la pronunzia richiesta riscontri che non sussistono le condizioni previste dalla legge perché sia dichiarato l'effetto estintivo. L'erroneità dell'atto di ammissione all'oblazione non può costituire, come è naturale, un vincolo estrinseco, formale, all'esercizio della funzione, ontologicamente propria dell'atto decisorio, afferente alla verifica in ordine alla legalità della sentenza estintiva. Erroneamente, dunque, il Tribunale di Venezia si è ritenuto astretto al vincolo costituito dal provvedimento di ammissione all'oblazione e dal pagamento di quanto dovuto;
ed ha emesso una pronunzia liberatoria pur nella dichiarata consapevolezza che non ricorrevano le condizioni di cui al richiamato art. 162 bis.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio;
e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di Venezia per il giudizio ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., comma 4. Infatti, si è in presenza di sentenza appellabile e nel giudizio di appello non si sarebbe dovuta annullare la prima sentenza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen. (In tal senso già Cass. 4^, 16 ottobre 2008, rv. 241061).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Venezia per il giudizio. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2013