Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
Nel reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato il dolo è generico; ne deriva che nessun rilievo può essere attribuito, con riguardo alla sua sussistenza, all'esistenza di un rapporto di coniugio tra l'imputata ed altro connazionale dimorante in Italia in forza di regolare permesso di soggiorno, che rappresenta, invece, il motivo che ha indotto l'imputata a disobbedire, con piena coscienza e volontà, all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2008, n. 23626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23626 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
10 REPUBBLICA ITALIANA
236 26 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/05/2008
SENTENZA
N. 24/31 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. NARDI DOMENICO
1. Dott. AMATO ALFONSO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 007081/2008 オリ 2. Dott.SAVANI PIERO
3.Dott.DIDONE ANTONIO "
4. Dott. DUBOLINO PIETRO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di BRESCIA
nei confronti di:
N. IL 27/11/1982 1) GB OM SUSAN
avverso SENTENZA del 29/10/2007
TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
•Sentito il sust five you and the mantdett. A. R u le i イ DUBOLINO yuule live hresto Мишо, е entito, l'imputate v De Angeliz il quale ho to f
And. siget you in, if riyette del ri sweden, I gath AM
- che con sentenza del tribunale di Brescia in data 13 giugno 2006 certa GB MO US venne assolta dal reato di inottemperanza all'ordine impartitogli dal questore, il 17 marzo 2006, ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, del
D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, avendo il detto tribunale ritenuto che fosse da disapplicare il decreto di espulsione in attuazione del quale l'ordine anzidetto era stato emanato, attesa l'esistenza di un rapporto di coniugio tra la detta imputata ed altro soggetto, suo connazionale, dimorante in Italia in forza di regolare permesso di soggiorno;
- che, su ricorso della locale procura generale della Repubblica, questa Corte, con sentenza della I sezione penale in data 13 aprile 2007, annullò con rinvio la suddetta decisione, ritenendo insussistenti le ragioni della disposta disapplicazione, sulla base del rilievo che l'art. 19 del D.L.vo n. 286/1998 vieta l'espulsione dello straniero soltanto in caso di rapporto di coniugio con cittadino italiano e che neppure poteva farsi ricorso all'istituto del ricongiungimento familiare, disciplinato dall'art. 29 del medesimo D.L.vo, atteso il mancato espletamento, nella specie, della procedura prevista dal comma 7 dello stesso articolo;
- che con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Brescia, giudicando in sede di rinvio, ha nuovamente assolto l'imputata con la formula "il fatto non costituisce reato", sulla base della ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico (dolo) del reato a lei ascritto, dal momento che - si afferma - pur dovendosi escludere l'idoneità del vincolo di coniugio a costituire, sotto il profilo oggettivo, valido motivo di inottemperanza all'ordine del questore, sarebbe comunque da escludere la riconducibilità di tale inottemperanza ad una “inequivoca volontà di disubbidire" al suddetto ordine dovendo essa ricondursi, invece, alla "volontà di non allontanarsi dal coniuge"; procura- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la locale generale della Repubblica, denunciando violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. ed erronea interpretazione dell'art. 43, comma I, cod. pen., sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che il giudice di rinvio, sostanzialmente disattendendo il "dictum" della pronuncia di annullamento, avrebbe basato la propria decisione su di una confusione tra elemento soggettivo del reato (nella specie, dolo generico) e motivi a delinquere, rilevanti, questi ultimi, solo ai fini della determinazione della pena;
-che la difesa dell'imputata ha fatto pervenire memoria con la quale si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
- che il ricorso appare meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, atteso l'evidente errore in cui è caduto il giudice di rinvio nell'attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione del dolo (generico) richiesto per la configurabilità del reato in questione a quello che altro non era se non il motivo, pur astrattamente apprezzabile, che aveva indotto l'imputata a disobbedire, con piena coscienza e volontà, all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato;
e ciò pur nella (giustamente) riconosciuta
M inidoneità del suddetto motivo a "giustificare", sotto il profilo oggettivo, l'inottemperanza;
- che pertanto non può che darsi luogo ad annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, allo stesso tribunale di Brescia, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, il quale, pur in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto acquisiti o che dovessero essere acquisiti, dovrà aver cura di non ripetere il suindicato errore di diritto né quello che aveva dato luogo al precedente annullamento;
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di
Brescia.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008. Il Presidente
Fomenico orandi
DEPOSTATA IN CANCELLERIA
addì 11 GIU, 2008
IL CANCELLIERE 01 Gesmela Kanzuise
Juis