CASS
Sentenza 7 settembre 2023
Sentenza 7 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/09/2023, n. 36963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36963 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di ORISTANO nel procedimento a carico di: DU IR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 novembre 2021, il Tribunale di Cagliari aveva accolto l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e - in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano in data 27 ottobre 2021 Penale Sent. Sez. 5 Num. 36963 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 14/06/2023 - aveva concesso la proroga dei termini massimi della custodia cautelare in carcere, a suo tempo disposta dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dell'indagato ED Mirko, con ordinanza del 30 ottobre 2020. Con quest'ultima ordinanza era stata affermata la sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti del ED - indagato per omicidio e rapina - nonché la sussistenza delle esigenze cautelari, con la necessità dell'applicazione della misura più gravosa, tenuto conto dell'arresto dell'indagato avvenuto il giorno 15 settembre 2020, presso il paese frontaliero di Gaggiolo di Cantello (sito in provincia di Varese), mentre - alla guida del proprio furgone - trasportava 103 chilogrammi di marijuana e cercava di fare ingresso nel territorio svizzero. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere veniva messa in esecuzione il giorno 3 novembre 2020 e andava quindi a scadere in data 2 novembre 2021. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, con richiesta del 25 ottobre 2021, aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen., dovendo svolgere ulteriori accertamenti investigativi di particolare difficoltà per identificare i complici del ED. Il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 27 ottobre 2021, aveva respinto la richiesta di proroga avanzata dal pubblico ministero, ritenendo, in sostanza, che la prosecuzione degli accertamenti ritenuti necessari non era correlata al permanere dello stato detentivo dell'indagato. 2. Il Tribunale, investito dell'appello proposto dalla pubblica accusa, aveva, invece, concesso la proroga dei termini, ritenendola fondata, osservando che - nelle ipotesi di richiesta di proroga ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen. - deve essere data dimostrazione, da parte del pubblico ministero, non di un nesso strettamente funzionale tra il prolungamento dello stato di detenzione e la natura degli accertamenti da svolgere, ma piuttosto dell'impossibilità di svolgimento di quegli accertamenti durante il già decorso periodo di custodia cautelare nonché dell'indispensabilità della protrazione della misura restrittiva. 3. La Prima sezione penale di questa Corte, a seguito del ricorso per cassazione proposto dall'indagato, aveva annullato l'ordinanza del Tribunale, ritenendo fondato il primo motivo, con il quale il ricorrente aveva dedotto i vizi di motivazione e di erronea applicazione delle norme processuali. Aveva rilevato che la proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare è un istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato unicamente nel caso in cui ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, 2 dell'indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti possano essere realizzati. Richiamando i principi affermati in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 12 del 21/4/1995, Rv. 201207), aveva posto in rilievo che: «la proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari è un istituto di carattere eccezionale, come risulta dalle aggettivazioni della disposizione che la prevede, con riferimento sia alle esigenze cautelari (che devono essere gravi), sia al collegamento tra queste e la proroga (che deve essere indispensabile), sia agli accertamenti da compiere (che devono essere particolarmente complessi)»; «l'interpretazione del citato art. 305 deve essere individuata nella necessità di ricercare un giusto contemperamento tra le opposte esigenze del diritto alla libertà dell'imputato, oltre i termini prefissati di durata massima della custodia cautelare, e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell'indagine processuale»; «stante il collegamento logico-sintattico tra gravità delle esigenze cautelari, necessità dello svolgimento dell'accertamento e indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, la sussistenza di gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione della proroga, perché questa deve essere anche funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità e può, quindi trovare la sua giustificazione solo quando le esigenze cautelari gravi rendano, quanto meno, opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato di detenzione dell'indagato». Tanto premesso in diritto, la Prima sezione di questa Corte aveva osservato che, nel caso in esame, dall'appello della pubblica accusa, non emergevano quali fossero gli adempimenti tecnici, investigativi o valutativi concretamente richiesti a sostegno della proroga né quale fosse il collegamento - da ritenersi imprescindibile - tra l'individuazione dei complici, ancora ignoti, e la posizione processuale dell'indagato non ancora definita nonostante l'esistenza di un giudicato cautelare nei suoi riguardi. Aveva, pertanto, annullato l'ordinanza del Tribunale, con rinvio, per un nuovo esame, alla luce dei principi enunciati. 4. Con ordinanza emessa il 14 ottobre 2022, il Tribunale di Cagliari, in sede di rinvio, ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero. Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per concedere la proroga del termine di custodia cautelare, censurando anche l'affermazione del pubblico ministero secondo la quale l'eventuale scelta di stralciare la posizione dell'indagato - che avrebbe consentito di pervenire a giudizio entro il termine di fase - avrebbe grandemente pregiudicato le indagini in corso. Tale affermazione, 3 secondo il Tribunale, sembrerebbe contraddetta dal fatto che gli atti di indagine non sarebbero stati più assoggettati a segreto, dopo la presentazione dell'istanza di riesame da parte della difesa. Il Tribunale, soprattutto, ha sottolineato che, nell'ordinanza di rigetto emessa dal giudice per le indagini preliminari, era stato evidenziato che nella richiesta di proroga non era contenuta alcuna allegazione relativa alla sussistenza di un nesso di funzionalità tra il permanere dello stato detentivo e la prosecuzione degli accertamenti volti a individuare ulteriori complici. Tale carenza, a parere del Tribunale, non sarebbe stata mai colmata dal pubblico ministero, che avrebbe incentrato le sue doglianze sulla complessità delle indagini già svolte, senza in alcun modo indicare gli elementi utili per valutare la sussistenza di un nesso di funzionalità tra il permanere dello stato detentivo e la prosecuzione delle indagini. Gli unici elementi concreti allegati dal pubblico ministero sarebbero stati inerenti alla gravità delle esigenze cautelari, che, tuttavia, così come già rilevato nella sentenza di annullamento, costituiscono presupposto necessario ma non sufficiente per pervenire alla richiesta proroga. 5. Avverso la "nuova" ordinanza del Tribunale di Cagliari, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione. 5.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale avrebbe travisato i fatti del procedimento, traendo da essi conclusioni illogiche ed erronee in diritto. Il Tribunale si sarebbe concentrato sulla scelta del pubblico ministero di non stralciare la posizione dell'indagato ED per il giudizio immediato per non pregiudicare le indagini in corso, sostenendo che non fosse in alcun modo indicato il grave pregiudizio che sarebbe derivato all'indagine dall'instaurazione del giudizio immediato nei confronti dell'indagato. Nel sostenere tale tesi, il Tribunale avrebbe completamente travisato i fatti, affermando che, in ogni caso, gli atti di indagine nei confronti dell'indagato non sarebbero più assoggettati al segreto, dopo che la difesa aveva proposto istanza di riesame. Tale affermazione non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, poiché la difesa, dopo aver presentato l'istanza di riesame, vi avrebbe immediatamente dopo rinunciato e, in ogni caso, il pubblico ministero, per il riesame, avrebbe depositato solo gli atti sui quali si basava l'ordinanza cautelare, tra i quali non ci sarebbero stati alcuni atti di investigazione - costituiti dalle intercettazioni telefoniche e ambientali cui erano sottoposti sia il ED che altri soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti - mantenuti segreti per non rendere inutili le ulteriori indagini in corso. 4 Il Tribunale, pertanto, sarebbe caduto in errore allorché ha affermato che, in ogni caso, gli atti di indagine nei confronti dell'indagato non sarebbero più soggetti a segreto, atteso che cioè sarebbe vero solo per quelli depositati per il riesame e sui quali si fondava l'originaria richiesta cautelare, mentre ancora erano soggetti al segreto ulteriori atti di indagine, utili per il proseguimento delle indagini. 5.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 305 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui avrebbe censurato il pubblico ministero per non avere - sia nell'istanza rivolta al Giudice per le indagini preliminari che nell'atto di appello - indicato le ulteriori attività investigative da compiere nella pendenza dello stato di detenzione dell'indagato. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il pubblico ministero, per potere ottenere la proroga del termine della misura, avrebbe dovuto indicare al giudice per le indagini preliminari e anche alla difesa (a seguito della fissazione dell'udienza in camera di consiglio) quali ulteriori indagini doveva ancora compiere durante lo stato di detenzione dell'indagato. Tale tesi si porrebbe in palese contrasto con un principio generale del sistema procedimentale penale - quello della segretezza delle indagini preliminari - che impone al pubblico ministero di non svelare anzitempo la direzione delle indagini in corso, rendendole di fatto inutili. 5.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 305 cod. proc. pen. Censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui avrebbe ritenuto rilevante la mancanza di un nesso di funzionalità fra il permanere dello stato detentivo e la prosecuzione degli accertamenti volti a individuare ulteriori complici. Sostiene che, invece, la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento, avrebbe affermato che la proroga potrebbe essere concessa in presenza «di concrete peculiarità dell'indagine, con riferimento sia alle esigenze cautelari, che devono essere gravi, sia al collegamento fra queste e la proroga, che deve essere indispensabile, sia con riferimento agli accertamenti da compiere, che devono essere particolarmente complessi». Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che la particolare complessità degli accertamenti da svolgere non dovrebbe necessariamente essere relativa a nuove indagini da compiere - come ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale - ma potrebbe essere relativa anche ad accertamenti già effettuati, che non abbiano consentito di concludere le indagini nei termini ordinari di custodia. In tal senso si sarebbe pronunciata anche la prevalente giurisprudenza di legittimità, che avrebbe affermato che, tra gli accertamenti di particolare complessità presi in considerazione dall'art. 305, comma 2, cod. proc. pen., 5 rientrerebbero anche le attività valutative e quelle dirette a rendere utilizzabili i risultati delle indagini già svolte nella successiva fase dibattimentale. Il ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, esistevano sia esigenze legate allo svolgimento di nuove indagini da compiersi, che però non potevano essere svelate per non renderle inutili, sia l'esigenza di valutare il lavoro già svolto dagli inquirenti, per renderlo concretamente utilizzabile. Per non pregiudicare irrimediabilmente le indagini da svolgere, il pubblico ministero era stato costretto, al momento della richiesta della proroga, a puntare unicamente sull'attività valutativa, che era relativa a numerose conversazioni intercettate e ai contenuti dei cellulari sequestrati. 5.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 305 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale e il Giudice per le indagini preliminari avrebbero valutato l'indispensabilità del mantenimento della misura cautelare esclusivamente in relazione alle esigenze di carattere probatorio. La giurisprudenza, al contrario, avrebbe affermato che le gravi esigenze cautelari cui fa riferimento l'art. 305 cod. proc. pen. sarebbero tutte quelle indicate dall'art. 274 cod. proc. pen., nessuna esclusa, che dovrebbero essere solo connotate da una rilevanza e da una intensità maggiore, rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l'applicazione della misura cautelare. Evidenzia che il pubblico ministero, in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di rilevanza maggiore rispetto a quelle ordinariamente richieste per l'applicazione iniziale della misura, aveva posto in rilievo: la gravità dei reati commessi;
le altre gravi condotte delittuose realizzate dall'indagato dopo la commissione dei reati oggetto del presente procedimento;
la "rete criminale" nella quale era inserito l'indagato e gli appoggi di cui egli godeva anche fuori dall'Italia. 5.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che l'istanza di proroga della misura cautelare era correlata alla scelta di non procedere con la richiesta di giudizio immediato per il solo ED. Tale richiesta avrebbe pregiudicato le indagini in corso, costringendo il pubblico ministero a svelare tutti gli atti presenti nel fascicolo procedimentale, compresi quelli che egli aveva scelto di non porre alla base della richiesta della misura cautelare, per condurre utilmente le indagini finalizzate a scoprire i complici dell'efferato delitto nonché per rinvenire «elementi più solidi» a carico del Martineddu. Evidenzia che, in ogni caso, gli accertamenti già svolti e quelli da svolgere sarebbero stati particolarmente complessi, così come complessa sarebbe stata la valutazione del compendio probatorio rinvenuto all'esito delle indagini. La Procura di Oristano, peraltro, avrebbe dovuto far fronte a tale ingente attività, avendo a 6 disposizione solo un limitato numero di operatori di polizia giudiziaria e di consulenti tecnici. Immotivato, pertanto, risulterebbe il rigetto dell'istanza di proroga. 6. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 7. L'avv. Caterina Zoroddu, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Tutti i motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati - sono manifestamente infondati. Va, anzitutto, evidenziato che l'argomentazione fondamentale sulla base della quale il giudice del rinvio ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero è costituito dalla mancata dimostrazione «di un nesso di funzionalità tra il permanere dello stato detentivo dell'indagato e la prosecuzione degli accertamenti» investigativi. Sul punto, il Tribunale ha posto in rilievo che, nell'atto d'appello, il pubblico ministero aveva incentrato le sue doglianze sulla complessità delle indagini già svolte durante la pendenza dello stato di detenzione del ED, senza, però, spiegare perché l'attività di valutazione degli esiti di quelle indagini dovesse essere svolta in pendenza dello stato di detenzione dell'indagato. Va evidenziato che, sul punto, il giudice di rinvio si è conformato pienamente alle prescrizioni della sentenza di annullamento, nella quale era stato espressamente ribadito il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12 del 21/04/1995, Maccari, Rv. 201207), secondo il quale la proroga può essere concessa solo quando le gravi esigenze cautelari rendano quantomeno opportuno che gli accertamenti particolarmente complessi da svolgere avvengano in costanza dello stato di detenzione dell'indagato. A fronte della fondamentale lacuna motivazionale, evidenziata nel provvedimento impugnato, la scelta di non separare la posizione processuale dell'indagato, sulla quale il ricorrente si concentra nel primo motivo di ricorso, assume un rilievo scarsamente significativo. Con specifico riferimento alla questione posta nel secondo motivo, va rilevato che essa è manifestamente infondata, poiché è evidente che la valutazione del 7 giudice per le indagini preliminari risulterebbe del tutto astratta se, come sostenuto dal ricorrente, il pubblico ministero non dovesse indicare quali siano le concrete attività istruttorie da compiere. È evidente che il giudice per le indagini preliminari solo se viene a conoscenza di tali attività è in grado, effettivamente, di valutare se esse siano particolarmente complesse e se sia (quantomeno) opportuno che esse vengano svolte in costanza dello stato di detenzione dell'indagato. Al riguardo, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte, hanno rilevato che: sul pubblico ministero incombe «un dovere di allegazione riguardante non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, per la decisione sulla posizione processuale dell'indagato per il quale viene richiesta la proroga, l'accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell'accertamento e dell'impossibilità che lo stesso si fosse potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare»; tale dovere di allegazione direttamente discende da una corretta interpretazione del disposto normativo e non si pone in contrasto con il principio di segretezza degli atti di indagine, atteso che, da un'attenta lettura dell'art. 329 cod. proc. pen., si deduce agevolmente come la segretezza degli atti di indagini non costituisca principio generalizzato ed inderogabile, per tutta la fase delle indagini preliminari, ben potendo essere disposto il "disvelamento" quando è necessario per la prosecuzione delle indagini (Sez. U, n. 12 del 21/04/1995, Maccari, Rv. 201207). Con particolare riferimento al terzo motivo, va, anzitutto, ribadito che: il giudice del rinvio ha rigettato l'appello in quanto il pubblico ministero non aveva dimostrato la sussistenza di un nesso di funzionalità tra il permanere dello stato detentivo dell'indagato e la prosecuzione degli accertamenti investigativi;
la sentenza di annullamento aveva affermato che la proroga può essere concessa solo quando le gravi esigenze cautelari rendano quantomeno opportuno che gli accertamenti da svolgere avvengono in costanza dello stato di detenzione dell'indagato; secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, «la proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare, ai sensi del secondo comma dell'art. 305 cod. proc. pen., è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, dell'indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti possano essere condotti» (Sez. 1, n. 25234 del 10/06/2002, Castellucci, Rv. 223014; Sez. 3, n. 35311 del 19/05/2016, S., Rv. 267646); «l'obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni comporta, quanto all'ultimo degli elementi indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali gli accertamenti devono essere condotti nel permanere della custodia cautelare 8 dell'indagato» (Sez. 1, n. 25234 del 10/06/2002, Castellucci, Rv. 223014; Sez. U, n. 12 del 21/04/1995, Maccari, Rv. 201207; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214). È poi vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tra le attività investigative di particolare complessità possono essere ricomprese anche le attività valutative dei risultati degli accertamenti e quelle dirette a rendere utilizzabili, nella successiva fase dibattimentale, i risultati delle indagini già svolte (Sez. 6, n. 28268 del 13/02/2003, Pistilli, Rv. 226269), ma è altrettanto vero che, anche in relazione a tali attività, è necessario indicare i motivi per i quali esse debbano svolgersi in pendenza dello stato detentivo dell'indagato. Costituisce, invero, «ius receptum il principio secondo cui tra le attività investigative di particolare complessità possono ricomprendersi anche le eventuali attività valutative dei risultati degli accertamenti e quelle dirette a rendere utilizzabili, nella successiva fase dibattimentale, i risultati delle indagini svolte, ma l'obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per la concessione della proroga ex art. 305 cit. comporta, quanto ai profili or ora indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali quegli accertamenti devono essere condotti nel permanere dello stato detentivo della persona sottoposta a cautela» (Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 1, n. 25234 del 10/06/2002, Castellucci, Rv. 223014). Ebbene, nel caso in esame, il pubblico ministero, come posto in rilievo dal Tribunale, non ha spiegato perché l'attività di valutazione degli esiti delle indagini già esperite dovesse essere svolta in pendenza dello stato di detenzione dell'indagato. Con particolare riferimento al quarto motivo, deve essere rilevato che le argomentazioni spese dal ricorrente in ordine alle esigenze cautelari sono del tutto irrilevanti, atteso che né il Tribunale del riesame né il Giudice per le indagini preliminari hanno posto in dubbio la sussistenza di gravi esigenze cautelari, fondando, invece, la loro decisione sulla mancata correlazione tra la prosecuzione degli accertamenti ritenuti necessari e il permanere dello stato detentivo dell'indagato. Così come, con specifico riferimento al quinto motivo di ricorso, del tutto prive di rilievo sono le argomentazioni spese dal ricorrente in ordine alla complessità degli accertamenti: la questione non è quella della complessità o meno di tali accertamenti, ma quella che essi debbano svolgersi in pendenza dello stato di detenzione dell'indagato. Appare palese che il ricorrente non si confronta effettivamente con il provvedimento impugnato, contestandolo nel suo fondamento essenziale, finendo 9 così per rendere il ricorso, oltre che manifestamente infondato, anche privo della necessaria specificità estrinseca. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 14 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 novembre 2021, il Tribunale di Cagliari aveva accolto l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e - in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano in data 27 ottobre 2021 Penale Sent. Sez. 5 Num. 36963 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 14/06/2023 - aveva concesso la proroga dei termini massimi della custodia cautelare in carcere, a suo tempo disposta dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dell'indagato ED Mirko, con ordinanza del 30 ottobre 2020. Con quest'ultima ordinanza era stata affermata la sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti del ED - indagato per omicidio e rapina - nonché la sussistenza delle esigenze cautelari, con la necessità dell'applicazione della misura più gravosa, tenuto conto dell'arresto dell'indagato avvenuto il giorno 15 settembre 2020, presso il paese frontaliero di Gaggiolo di Cantello (sito in provincia di Varese), mentre - alla guida del proprio furgone - trasportava 103 chilogrammi di marijuana e cercava di fare ingresso nel territorio svizzero. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere veniva messa in esecuzione il giorno 3 novembre 2020 e andava quindi a scadere in data 2 novembre 2021. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, con richiesta del 25 ottobre 2021, aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen., dovendo svolgere ulteriori accertamenti investigativi di particolare difficoltà per identificare i complici del ED. Il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 27 ottobre 2021, aveva respinto la richiesta di proroga avanzata dal pubblico ministero, ritenendo, in sostanza, che la prosecuzione degli accertamenti ritenuti necessari non era correlata al permanere dello stato detentivo dell'indagato. 2. Il Tribunale, investito dell'appello proposto dalla pubblica accusa, aveva, invece, concesso la proroga dei termini, ritenendola fondata, osservando che - nelle ipotesi di richiesta di proroga ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen. - deve essere data dimostrazione, da parte del pubblico ministero, non di un nesso strettamente funzionale tra il prolungamento dello stato di detenzione e la natura degli accertamenti da svolgere, ma piuttosto dell'impossibilità di svolgimento di quegli accertamenti durante il già decorso periodo di custodia cautelare nonché dell'indispensabilità della protrazione della misura restrittiva. 3. La Prima sezione penale di questa Corte, a seguito del ricorso per cassazione proposto dall'indagato, aveva annullato l'ordinanza del Tribunale, ritenendo fondato il primo motivo, con il quale il ricorrente aveva dedotto i vizi di motivazione e di erronea applicazione delle norme processuali. Aveva rilevato che la proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare è un istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato unicamente nel caso in cui ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, 2 dell'indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti possano essere realizzati. Richiamando i principi affermati in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 12 del 21/4/1995, Rv. 201207), aveva posto in rilievo che: «la proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari è un istituto di carattere eccezionale, come risulta dalle aggettivazioni della disposizione che la prevede, con riferimento sia alle esigenze cautelari (che devono essere gravi), sia al collegamento tra queste e la proroga (che deve essere indispensabile), sia agli accertamenti da compiere (che devono essere particolarmente complessi)»; «l'interpretazione del citato art. 305 deve essere individuata nella necessità di ricercare un giusto contemperamento tra le opposte esigenze del diritto alla libertà dell'imputato, oltre i termini prefissati di durata massima della custodia cautelare, e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell'indagine processuale»; «stante il collegamento logico-sintattico tra gravità delle esigenze cautelari, necessità dello svolgimento dell'accertamento e indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, la sussistenza di gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione della proroga, perché questa deve essere anche funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità e può, quindi trovare la sua giustificazione solo quando le esigenze cautelari gravi rendano, quanto meno, opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato di detenzione dell'indagato». Tanto premesso in diritto, la Prima sezione di questa Corte aveva osservato che, nel caso in esame, dall'appello della pubblica accusa, non emergevano quali fossero gli adempimenti tecnici, investigativi o valutativi concretamente richiesti a sostegno della proroga né quale fosse il collegamento - da ritenersi imprescindibile - tra l'individuazione dei complici, ancora ignoti, e la posizione processuale dell'indagato non ancora definita nonostante l'esistenza di un giudicato cautelare nei suoi riguardi. Aveva, pertanto, annullato l'ordinanza del Tribunale, con rinvio, per un nuovo esame, alla luce dei principi enunciati. 4. Con ordinanza emessa il 14 ottobre 2022, il Tribunale di Cagliari, in sede di rinvio, ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero. Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per concedere la proroga del termine di custodia cautelare, censurando anche l'affermazione del pubblico ministero secondo la quale l'eventuale scelta di stralciare la posizione dell'indagato - che avrebbe consentito di pervenire a giudizio entro il termine di fase - avrebbe grandemente pregiudicato le indagini in corso. Tale affermazione, 3 secondo il Tribunale, sembrerebbe contraddetta dal fatto che gli atti di indagine non sarebbero stati più assoggettati a segreto, dopo la presentazione dell'istanza di riesame da parte della difesa. Il Tribunale, soprattutto, ha sottolineato che, nell'ordinanza di rigetto emessa dal giudice per le indagini preliminari, era stato evidenziato che nella richiesta di proroga non era contenuta alcuna allegazione relativa alla sussistenza di un nesso di funzionalità tra il permanere dello stato detentivo e la prosecuzione degli accertamenti volti a individuare ulteriori complici. Tale carenza, a parere del Tribunale, non sarebbe stata mai colmata dal pubblico ministero, che avrebbe incentrato le sue doglianze sulla complessità delle indagini già svolte, senza in alcun modo indicare gli elementi utili per valutare la sussistenza di un nesso di funzionalità tra il permanere dello stato detentivo e la prosecuzione delle indagini. Gli unici elementi concreti allegati dal pubblico ministero sarebbero stati inerenti alla gravità delle esigenze cautelari, che, tuttavia, così come già rilevato nella sentenza di annullamento, costituiscono presupposto necessario ma non sufficiente per pervenire alla richiesta proroga. 5. Avverso la "nuova" ordinanza del Tribunale di Cagliari, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione. 5.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale avrebbe travisato i fatti del procedimento, traendo da essi conclusioni illogiche ed erronee in diritto. Il Tribunale si sarebbe concentrato sulla scelta del pubblico ministero di non stralciare la posizione dell'indagato ED per il giudizio immediato per non pregiudicare le indagini in corso, sostenendo che non fosse in alcun modo indicato il grave pregiudizio che sarebbe derivato all'indagine dall'instaurazione del giudizio immediato nei confronti dell'indagato. Nel sostenere tale tesi, il Tribunale avrebbe completamente travisato i fatti, affermando che, in ogni caso, gli atti di indagine nei confronti dell'indagato non sarebbero più assoggettati al segreto, dopo che la difesa aveva proposto istanza di riesame. Tale affermazione non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, poiché la difesa, dopo aver presentato l'istanza di riesame, vi avrebbe immediatamente dopo rinunciato e, in ogni caso, il pubblico ministero, per il riesame, avrebbe depositato solo gli atti sui quali si basava l'ordinanza cautelare, tra i quali non ci sarebbero stati alcuni atti di investigazione - costituiti dalle intercettazioni telefoniche e ambientali cui erano sottoposti sia il ED che altri soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti - mantenuti segreti per non rendere inutili le ulteriori indagini in corso. 4 Il Tribunale, pertanto, sarebbe caduto in errore allorché ha affermato che, in ogni caso, gli atti di indagine nei confronti dell'indagato non sarebbero più soggetti a segreto, atteso che cioè sarebbe vero solo per quelli depositati per il riesame e sui quali si fondava l'originaria richiesta cautelare, mentre ancora erano soggetti al segreto ulteriori atti di indagine, utili per il proseguimento delle indagini. 5.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 305 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui avrebbe censurato il pubblico ministero per non avere - sia nell'istanza rivolta al Giudice per le indagini preliminari che nell'atto di appello - indicato le ulteriori attività investigative da compiere nella pendenza dello stato di detenzione dell'indagato. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il pubblico ministero, per potere ottenere la proroga del termine della misura, avrebbe dovuto indicare al giudice per le indagini preliminari e anche alla difesa (a seguito della fissazione dell'udienza in camera di consiglio) quali ulteriori indagini doveva ancora compiere durante lo stato di detenzione dell'indagato. Tale tesi si porrebbe in palese contrasto con un principio generale del sistema procedimentale penale - quello della segretezza delle indagini preliminari - che impone al pubblico ministero di non svelare anzitempo la direzione delle indagini in corso, rendendole di fatto inutili. 5.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 305 cod. proc. pen. Censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui avrebbe ritenuto rilevante la mancanza di un nesso di funzionalità fra il permanere dello stato detentivo e la prosecuzione degli accertamenti volti a individuare ulteriori complici. Sostiene che, invece, la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento, avrebbe affermato che la proroga potrebbe essere concessa in presenza «di concrete peculiarità dell'indagine, con riferimento sia alle esigenze cautelari, che devono essere gravi, sia al collegamento fra queste e la proroga, che deve essere indispensabile, sia con riferimento agli accertamenti da compiere, che devono essere particolarmente complessi». Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che la particolare complessità degli accertamenti da svolgere non dovrebbe necessariamente essere relativa a nuove indagini da compiere - come ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale - ma potrebbe essere relativa anche ad accertamenti già effettuati, che non abbiano consentito di concludere le indagini nei termini ordinari di custodia. In tal senso si sarebbe pronunciata anche la prevalente giurisprudenza di legittimità, che avrebbe affermato che, tra gli accertamenti di particolare complessità presi in considerazione dall'art. 305, comma 2, cod. proc. pen., 5 rientrerebbero anche le attività valutative e quelle dirette a rendere utilizzabili i risultati delle indagini già svolte nella successiva fase dibattimentale. Il ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, esistevano sia esigenze legate allo svolgimento di nuove indagini da compiersi, che però non potevano essere svelate per non renderle inutili, sia l'esigenza di valutare il lavoro già svolto dagli inquirenti, per renderlo concretamente utilizzabile. Per non pregiudicare irrimediabilmente le indagini da svolgere, il pubblico ministero era stato costretto, al momento della richiesta della proroga, a puntare unicamente sull'attività valutativa, che era relativa a numerose conversazioni intercettate e ai contenuti dei cellulari sequestrati. 5.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 305 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale e il Giudice per le indagini preliminari avrebbero valutato l'indispensabilità del mantenimento della misura cautelare esclusivamente in relazione alle esigenze di carattere probatorio. La giurisprudenza, al contrario, avrebbe affermato che le gravi esigenze cautelari cui fa riferimento l'art. 305 cod. proc. pen. sarebbero tutte quelle indicate dall'art. 274 cod. proc. pen., nessuna esclusa, che dovrebbero essere solo connotate da una rilevanza e da una intensità maggiore, rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l'applicazione della misura cautelare. Evidenzia che il pubblico ministero, in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di rilevanza maggiore rispetto a quelle ordinariamente richieste per l'applicazione iniziale della misura, aveva posto in rilievo: la gravità dei reati commessi;
le altre gravi condotte delittuose realizzate dall'indagato dopo la commissione dei reati oggetto del presente procedimento;
la "rete criminale" nella quale era inserito l'indagato e gli appoggi di cui egli godeva anche fuori dall'Italia. 5.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che l'istanza di proroga della misura cautelare era correlata alla scelta di non procedere con la richiesta di giudizio immediato per il solo ED. Tale richiesta avrebbe pregiudicato le indagini in corso, costringendo il pubblico ministero a svelare tutti gli atti presenti nel fascicolo procedimentale, compresi quelli che egli aveva scelto di non porre alla base della richiesta della misura cautelare, per condurre utilmente le indagini finalizzate a scoprire i complici dell'efferato delitto nonché per rinvenire «elementi più solidi» a carico del Martineddu. Evidenzia che, in ogni caso, gli accertamenti già svolti e quelli da svolgere sarebbero stati particolarmente complessi, così come complessa sarebbe stata la valutazione del compendio probatorio rinvenuto all'esito delle indagini. La Procura di Oristano, peraltro, avrebbe dovuto far fronte a tale ingente attività, avendo a 6 disposizione solo un limitato numero di operatori di polizia giudiziaria e di consulenti tecnici. Immotivato, pertanto, risulterebbe il rigetto dell'istanza di proroga. 6. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 7. L'avv. Caterina Zoroddu, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Tutti i motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati - sono manifestamente infondati. Va, anzitutto, evidenziato che l'argomentazione fondamentale sulla base della quale il giudice del rinvio ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero è costituito dalla mancata dimostrazione «di un nesso di funzionalità tra il permanere dello stato detentivo dell'indagato e la prosecuzione degli accertamenti» investigativi. Sul punto, il Tribunale ha posto in rilievo che, nell'atto d'appello, il pubblico ministero aveva incentrato le sue doglianze sulla complessità delle indagini già svolte durante la pendenza dello stato di detenzione del ED, senza, però, spiegare perché l'attività di valutazione degli esiti di quelle indagini dovesse essere svolta in pendenza dello stato di detenzione dell'indagato. Va evidenziato che, sul punto, il giudice di rinvio si è conformato pienamente alle prescrizioni della sentenza di annullamento, nella quale era stato espressamente ribadito il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12 del 21/04/1995, Maccari, Rv. 201207), secondo il quale la proroga può essere concessa solo quando le gravi esigenze cautelari rendano quantomeno opportuno che gli accertamenti particolarmente complessi da svolgere avvengano in costanza dello stato di detenzione dell'indagato. A fronte della fondamentale lacuna motivazionale, evidenziata nel provvedimento impugnato, la scelta di non separare la posizione processuale dell'indagato, sulla quale il ricorrente si concentra nel primo motivo di ricorso, assume un rilievo scarsamente significativo. Con specifico riferimento alla questione posta nel secondo motivo, va rilevato che essa è manifestamente infondata, poiché è evidente che la valutazione del 7 giudice per le indagini preliminari risulterebbe del tutto astratta se, come sostenuto dal ricorrente, il pubblico ministero non dovesse indicare quali siano le concrete attività istruttorie da compiere. È evidente che il giudice per le indagini preliminari solo se viene a conoscenza di tali attività è in grado, effettivamente, di valutare se esse siano particolarmente complesse e se sia (quantomeno) opportuno che esse vengano svolte in costanza dello stato di detenzione dell'indagato. Al riguardo, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte, hanno rilevato che: sul pubblico ministero incombe «un dovere di allegazione riguardante non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, per la decisione sulla posizione processuale dell'indagato per il quale viene richiesta la proroga, l'accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell'accertamento e dell'impossibilità che lo stesso si fosse potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare»; tale dovere di allegazione direttamente discende da una corretta interpretazione del disposto normativo e non si pone in contrasto con il principio di segretezza degli atti di indagine, atteso che, da un'attenta lettura dell'art. 329 cod. proc. pen., si deduce agevolmente come la segretezza degli atti di indagini non costituisca principio generalizzato ed inderogabile, per tutta la fase delle indagini preliminari, ben potendo essere disposto il "disvelamento" quando è necessario per la prosecuzione delle indagini (Sez. U, n. 12 del 21/04/1995, Maccari, Rv. 201207). Con particolare riferimento al terzo motivo, va, anzitutto, ribadito che: il giudice del rinvio ha rigettato l'appello in quanto il pubblico ministero non aveva dimostrato la sussistenza di un nesso di funzionalità tra il permanere dello stato detentivo dell'indagato e la prosecuzione degli accertamenti investigativi;
la sentenza di annullamento aveva affermato che la proroga può essere concessa solo quando le gravi esigenze cautelari rendano quantomeno opportuno che gli accertamenti da svolgere avvengono in costanza dello stato di detenzione dell'indagato; secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, «la proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare, ai sensi del secondo comma dell'art. 305 cod. proc. pen., è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, dell'indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti possano essere condotti» (Sez. 1, n. 25234 del 10/06/2002, Castellucci, Rv. 223014; Sez. 3, n. 35311 del 19/05/2016, S., Rv. 267646); «l'obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni comporta, quanto all'ultimo degli elementi indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali gli accertamenti devono essere condotti nel permanere della custodia cautelare 8 dell'indagato» (Sez. 1, n. 25234 del 10/06/2002, Castellucci, Rv. 223014; Sez. U, n. 12 del 21/04/1995, Maccari, Rv. 201207; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214). È poi vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tra le attività investigative di particolare complessità possono essere ricomprese anche le attività valutative dei risultati degli accertamenti e quelle dirette a rendere utilizzabili, nella successiva fase dibattimentale, i risultati delle indagini già svolte (Sez. 6, n. 28268 del 13/02/2003, Pistilli, Rv. 226269), ma è altrettanto vero che, anche in relazione a tali attività, è necessario indicare i motivi per i quali esse debbano svolgersi in pendenza dello stato detentivo dell'indagato. Costituisce, invero, «ius receptum il principio secondo cui tra le attività investigative di particolare complessità possono ricomprendersi anche le eventuali attività valutative dei risultati degli accertamenti e quelle dirette a rendere utilizzabili, nella successiva fase dibattimentale, i risultati delle indagini svolte, ma l'obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per la concessione della proroga ex art. 305 cit. comporta, quanto ai profili or ora indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali quegli accertamenti devono essere condotti nel permanere dello stato detentivo della persona sottoposta a cautela» (Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 1, n. 25234 del 10/06/2002, Castellucci, Rv. 223014). Ebbene, nel caso in esame, il pubblico ministero, come posto in rilievo dal Tribunale, non ha spiegato perché l'attività di valutazione degli esiti delle indagini già esperite dovesse essere svolta in pendenza dello stato di detenzione dell'indagato. Con particolare riferimento al quarto motivo, deve essere rilevato che le argomentazioni spese dal ricorrente in ordine alle esigenze cautelari sono del tutto irrilevanti, atteso che né il Tribunale del riesame né il Giudice per le indagini preliminari hanno posto in dubbio la sussistenza di gravi esigenze cautelari, fondando, invece, la loro decisione sulla mancata correlazione tra la prosecuzione degli accertamenti ritenuti necessari e il permanere dello stato detentivo dell'indagato. Così come, con specifico riferimento al quinto motivo di ricorso, del tutto prive di rilievo sono le argomentazioni spese dal ricorrente in ordine alla complessità degli accertamenti: la questione non è quella della complessità o meno di tali accertamenti, ma quella che essi debbano svolgersi in pendenza dello stato di detenzione dell'indagato. Appare palese che il ricorrente non si confronta effettivamente con il provvedimento impugnato, contestandolo nel suo fondamento essenziale, finendo 9 così per rendere il ricorso, oltre che manifestamente infondato, anche privo della necessaria specificità estrinseca. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 14 giugno 2023.