CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2023, n. 18068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18068 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato MARCO PIRODDI che si riporta ai motivi di ricorso. .. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18068 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 02/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 ottobre 2022 la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia DA LF, avendolo ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate, minaccia grave e danneggiamento in danno di ND ED. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti L'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e travisamento della prova, rilevando: a) che la mancata costituzione della persona offesa come parte civile era dipesa da mera negligenza della prima e che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, erano tutt'altro che solide le conferme processuali alle dichiarazioni della persona offesa, la quale non aveva prodotto alcuna documentazione relativa ai danni subiti;
b) che la versione dell'imputato non poteva essere considerata strumentale o tardiva, posto che la Corte territoriale aveva, a tal fine, valorizzato atti che avevano riguardato la persona offesa e non l'imputato, il quale, nel corso di entrambe le udienze preliminari, era stato assistito da difensori d'ufficio in quanto non aveva ricevuto la notifica dell'avviso dell'udienza. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta insussistenza della scriminante della legittima difesa, posto che l'imputato si era limitato a reagire, in termini proporzionati, all'aggressione dell'antagonista. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 2 marzo 2023 si è svolta la trattazione orale. Considerato in diritto 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili per manifesta infondatezza e reiteratività, in quanto tornano a ribadire una prospettazione difensiva che, nella sostanza, i giudici di merito hanno affrontato in termini puntuali, cogliendo una conferma dell'attendibilità della persona offesa nell'assenza di iniziative risarcitorie e soprattutto nella documentazione fotografica e sanitaria in atti. 1 Rispetto a siffatto nucleo argomentativo, razionalmente idoneo a sorreggere le conclusioni raggiunte, il ricorso insiste: a) sulle ragioni che avevano indotto l'imputato a recarsi presso l'agenzia assicurativa del ED - ossia su un dato che, nella migliore delle ipotesi per l'imputato, è irrilevante, in quanto dimostra piuttosto le ragioni che giustificavano le rimostranze del primo rispetto alle pretese economiche del secondo, raggiunto L'LF presso la propria agenzia;
b) sulle ragioni che, attraverso una personale lettura degli atti, avrebbero impedito, per un mero disguido e per la scelta dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato, al ED di costituirsi parte civile, laddove, pur non essendo elemento decisivo di valutazione, rileva piuttosto l'assenza di iniziative risarcitorie;
c) sull'assenza di documentazione comprovante i danni patrimoniali sofferti, ossia su un dato coerente con il mancato esercizio di una pretesa civilistica da parte del ED;
d) sul fatto che la versione dell'imputato non sarebbe tardiva, contestando i dati processuali valorizzati dalla Corte territoriale, i quali, tuttavia, rappresentano un profilo assolutamente secondario, poiché, per un verso, la tardività è riferita all'epoca dei fatti e all'assenza di iniziative dell'LF e, per altro - assorbente - verso, il giudizio inverosimiglianza della prospettazione difensiva è ancorato dalla Corte d'appello alle risultanze documentali assolutamente coerenti con l'opposto racconto del ED. Smentita la versione di un'aggressione del ED, ne resta travolto il secondo motivo. 2. Inammissibile è anche il terzo motivo, per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Coerentemente a tali premesse, si è di recente aggiunto, con riguardo all'ipotesi della pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, che quest'ultima non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste L'art. 131-bis cod. pen. 2 per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, L'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, L'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). Si deve, peraltro, tenere conto che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione 'può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. I, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). Tale è appunto il caso della sentenza impugnata che ha razionalmente valorizzato la gravità dell'offesa e la futilità dei motivi che avevano sorretto la condotta dell'imputato. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato MARCO PIRODDI che si riporta ai motivi di ricorso. .. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18068 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 02/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 ottobre 2022 la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia DA LF, avendolo ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate, minaccia grave e danneggiamento in danno di ND ED. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti L'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e travisamento della prova, rilevando: a) che la mancata costituzione della persona offesa come parte civile era dipesa da mera negligenza della prima e che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, erano tutt'altro che solide le conferme processuali alle dichiarazioni della persona offesa, la quale non aveva prodotto alcuna documentazione relativa ai danni subiti;
b) che la versione dell'imputato non poteva essere considerata strumentale o tardiva, posto che la Corte territoriale aveva, a tal fine, valorizzato atti che avevano riguardato la persona offesa e non l'imputato, il quale, nel corso di entrambe le udienze preliminari, era stato assistito da difensori d'ufficio in quanto non aveva ricevuto la notifica dell'avviso dell'udienza. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta insussistenza della scriminante della legittima difesa, posto che l'imputato si era limitato a reagire, in termini proporzionati, all'aggressione dell'antagonista. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 2 marzo 2023 si è svolta la trattazione orale. Considerato in diritto 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili per manifesta infondatezza e reiteratività, in quanto tornano a ribadire una prospettazione difensiva che, nella sostanza, i giudici di merito hanno affrontato in termini puntuali, cogliendo una conferma dell'attendibilità della persona offesa nell'assenza di iniziative risarcitorie e soprattutto nella documentazione fotografica e sanitaria in atti. 1 Rispetto a siffatto nucleo argomentativo, razionalmente idoneo a sorreggere le conclusioni raggiunte, il ricorso insiste: a) sulle ragioni che avevano indotto l'imputato a recarsi presso l'agenzia assicurativa del ED - ossia su un dato che, nella migliore delle ipotesi per l'imputato, è irrilevante, in quanto dimostra piuttosto le ragioni che giustificavano le rimostranze del primo rispetto alle pretese economiche del secondo, raggiunto L'LF presso la propria agenzia;
b) sulle ragioni che, attraverso una personale lettura degli atti, avrebbero impedito, per un mero disguido e per la scelta dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato, al ED di costituirsi parte civile, laddove, pur non essendo elemento decisivo di valutazione, rileva piuttosto l'assenza di iniziative risarcitorie;
c) sull'assenza di documentazione comprovante i danni patrimoniali sofferti, ossia su un dato coerente con il mancato esercizio di una pretesa civilistica da parte del ED;
d) sul fatto che la versione dell'imputato non sarebbe tardiva, contestando i dati processuali valorizzati dalla Corte territoriale, i quali, tuttavia, rappresentano un profilo assolutamente secondario, poiché, per un verso, la tardività è riferita all'epoca dei fatti e all'assenza di iniziative dell'LF e, per altro - assorbente - verso, il giudizio inverosimiglianza della prospettazione difensiva è ancorato dalla Corte d'appello alle risultanze documentali assolutamente coerenti con l'opposto racconto del ED. Smentita la versione di un'aggressione del ED, ne resta travolto il secondo motivo. 2. Inammissibile è anche il terzo motivo, per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Coerentemente a tali premesse, si è di recente aggiunto, con riguardo all'ipotesi della pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, che quest'ultima non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste L'art. 131-bis cod. pen. 2 per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, L'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, L'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). Si deve, peraltro, tenere conto che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione 'può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. I, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). Tale è appunto il caso della sentenza impugnata che ha razionalmente valorizzato la gravità dell'offesa e la futilità dei motivi che avevano sorretto la condotta dell'imputato. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/03/2023