Sentenza 22 maggio 2023
Massime • 2
In tema di competenza per territorio, la connessione meramente soggettiva tra procedimenti non è idonea a determinare trasferimenti di competenza se concernenti un imputato nei cui confronti si proceda anche per altri reati commessi in concorso, posto che, in tal caso, l'interesse dei coimputati a non essere sottratti al giudice naturale secondo le norme ordinarie della competenza prevale sull'interesse del singolo a una trattazione unitaria, in altra sede, dei procedimenti che lo riguardano. (Conf.: n.479 del 1989, Rv.180960-01; n. 950 del 1987, Rv.175730-01 e n.2442 del 1984, Rv.167048 - 01).
In tema d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter cod. pen., è possibile, ove il reato sia stato commesso in concorso, la confisca del suo "prodotto" anche per equivalente, a prescindere dal ruolo concretamente svolto da ciascun concorrente, essendo sufficiente, a tal fine, un qualunque contributo causale, con l'unico limite costituito dal divieto di duplicazione. (Fattispecie relativa al reimpiego di consistenti quantità di metallo prezioso - nella specie oro e argento - di provenienza furtiva, trasformate in lingotti d'oro e in fruste d'argento e reimmesse nel circuito legale attraverso una complessa struttura organizzativa di mezzi e persone, in relazione alla quale è stata disposta la confisca per equivalente del valore dei metalli trasformati a carico di tutti i concorrenti nel reato, in forza del principio solidaristico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22053 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |