Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22053
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Sentenza 22 maggio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, emessa il 18 aprile 2023, presieduta dal Dott. Geppino Rago. Le parti coinvolte hanno presentato ricorsi contro la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva confermato le condanne per vari reati di ricettazione e riciclaggio. Le richieste delle parti vertevano principalmente sulla contestazione della motivazione della sentenza di appello, ritenuta contraddittoria e illogica, e sull'asserita mancanza di prove sufficienti a sostenere le condanne.

Il giudice ha rigettato i ricorsi di alcuni imputati e dichiarato inammissibili quelli di altri, argomentando che le doglianze erano manifestamente infondate e generiche. La Corte ha sottolineato la presenza di una "doppia conforme" nelle sentenze di merito, evidenziando che il giudice di appello non era tenuto a riesaminare dettagliatamente ogni argomentazione già esaminata in primo grado. Inoltre, ha ribadito che la valutazione delle prove e delle dichiarazioni era di competenza del giudice di merito, e che le motivazioni fornite erano logiche e coerenti, non presentando vizi di illogicità o contraddittorietà. La Corte ha, infine, confermato la legittimità della confisca dei beni, ritenendo che fosse stata correttamente applicata la normativa in materia di prodotto del reato.

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Massime2

In tema di competenza per territorio, la connessione meramente soggettiva tra procedimenti non è idonea a determinare trasferimenti di competenza se concernenti un imputato nei cui confronti si proceda anche per altri reati commessi in concorso, posto che, in tal caso, l'interesse dei coimputati a non essere sottratti al giudice naturale secondo le norme ordinarie della competenza prevale sull'interesse del singolo a una trattazione unitaria, in altra sede, dei procedimenti che lo riguardano. (Conf.: n.479 del 1989, Rv.180960-01; n. 950 del 1987, Rv.175730-01 e n.2442 del 1984, Rv.167048 - 01).

In tema d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter cod. pen., è possibile, ove il reato sia stato commesso in concorso, la confisca del suo "prodotto" anche per equivalente, a prescindere dal ruolo concretamente svolto da ciascun concorrente, essendo sufficiente, a tal fine, un qualunque contributo causale, con l'unico limite costituito dal divieto di duplicazione. (Fattispecie relativa al reimpiego di consistenti quantità di metallo prezioso - nella specie oro e argento - di provenienza furtiva, trasformate in lingotti d'oro e in fruste d'argento e reimmesse nel circuito legale attraverso una complessa struttura organizzativa di mezzi e persone, in relazione alla quale è stata disposta la confisca per equivalente del valore dei metalli trasformati a carico di tutti i concorrenti nel reato, in forza del principio solidaristico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22053
    Data del deposito : 22 maggio 2023

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