Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3314/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati: dott. Carlo Azzolini - presidente relatore - dott. Federica Benvenuti - giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - giudice - Udita la relazione del Giudice relatore, pronunzia la presente S E N T E N Z A nel proc. n. 3314/2025 R.G. promosso con ricorso depositato in data 28.01.2025 da
, Parte_1 in, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
; CP_1
-convenuto contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia OGGETTO: divorzio contenzioso/scioglimento del matrimonio conclusioni delle parti per parte ricorrente: come da ricorso/verbale d'udienza del 17.06.2025; MOTIVAZIONE In accoglimento del ricorso, tra i coniugi e può essere senz'altro Parte_1 CP_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio c da enezia e regolarmente trascritto nel registro Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 150, parte I, serie /, anno 1997 (doc. 1). Come noto, infatti, gli artt. 1 e 2 della legge 1.12.1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per effetto dell'art. 1 della legge 6.05.2015, n. 55 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'11.05.2015), le parole: “tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”, sono state sostituite dalle seguenti: “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Tale
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e sotto il secondo aspetto, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica (v. Cass. sez. I, 26.11.1993, n. 11.722). Nella fattispecie concreta, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, considerando che i coniugi erano comparsi in data 28.01.2005 innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di Venezia d.d. 14.02.2005 (doc. 4). Il termine di sei mesi era quindi senz'altro già decorso al momento del deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del presente giudizio (deposito avvenuto in data 28.01.2025), atteso che è a tale momento che deve farsi riferimento al fine della proponibilità della domanda (v. Cass., sez. I, 15.02.1999, n. 1260; e Cass., sez. I, 1.03.1997, n. 1819). Con ciò, la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta. Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi si è reso impossibile in ragione della mancata costituzione in giudizio del coniuge convenuto, e che, in ogni caso, il comportamento tenuto dagli stessi sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. La stessa contumacia del convenuto nel presente giudizio a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo conferma la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui l'accoglimento della domanda di scioglimento del loro matrimonio, regolarmente trascritto, formulata nel ricorso e confermata dalla ricorrente all'udienza d.d. 17.06.2025, all'esito della quale il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio. Non vi è da provvedere su altre questioni poiché la ricorrente non ha avanzato richieste economiche e dal matrimonio non sono nati figli. Quanto, infine, alle spese di giudizio, la natura necessariamente costitutiva della presente sentenza, esclude la configurabilità di ogni soccombenza in senso proprio e comporta la compensazione delle stesse.
P Q M
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando,
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data Parte_1 CP_1
19.12.1997 a Venezia e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 150, parte I, serie /, anno 1997;
-Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
pagina2 di 3 -Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -
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