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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1134/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7581/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N.126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me1 In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 29520259013425910000 TARSU/TIA 2010
- SOLLECITO n. 29520259013425910000 TARSU/TIA 2011
- SOLLECITO n. 29520259013425910000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato a Agenzia delle Entrate -Riscossione e ad ATo Me 1 spa in liquidazione, il sig. Ricorrente_1 impugna il Sollecito di pagamento n. 29520259013425910000, notificato il 01/10/2025, e la prodromica Cartella di pagamento n. 29520240036593041000, asseritamente notificata il 28/08/2014, di € 495,73, relativa a Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali, sanzioni e interessi 2010, 2011, 2012.
Nel ricorso eccepisce che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in data 19/06/2025, con la sentenza n.3935/2025, depositata in data 30/06/2025, ha annullato la predetta cartella.
Ciò premesso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in data
19/06/2025, con la sentenza n.3935/2025, depositata in data 30/06/2025, ha annullato la predetta cartella, prodromica all'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, a carico, in solido, di Agenzia delle Entrate -Riscossione, e di ATo Me 1 spa in liquidazione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e liquida, per spese di giudizio € 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, a carico, in solido, di Agenzia delle Entrate -Riscossione, e di ATo Me 1 spa in liquidazione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7581/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N.126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me1 In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 29520259013425910000 TARSU/TIA 2010
- SOLLECITO n. 29520259013425910000 TARSU/TIA 2011
- SOLLECITO n. 29520259013425910000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato a Agenzia delle Entrate -Riscossione e ad ATo Me 1 spa in liquidazione, il sig. Ricorrente_1 impugna il Sollecito di pagamento n. 29520259013425910000, notificato il 01/10/2025, e la prodromica Cartella di pagamento n. 29520240036593041000, asseritamente notificata il 28/08/2014, di € 495,73, relativa a Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali, sanzioni e interessi 2010, 2011, 2012.
Nel ricorso eccepisce che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in data 19/06/2025, con la sentenza n.3935/2025, depositata in data 30/06/2025, ha annullato la predetta cartella.
Ciò premesso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in data
19/06/2025, con la sentenza n.3935/2025, depositata in data 30/06/2025, ha annullato la predetta cartella, prodromica all'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, a carico, in solido, di Agenzia delle Entrate -Riscossione, e di ATo Me 1 spa in liquidazione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e liquida, per spese di giudizio € 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, a carico, in solido, di Agenzia delle Entrate -Riscossione, e di ATo Me 1 spa in liquidazione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario