Sentenza 24 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18319 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 5726/2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 20021 83 1 9 /02 LA CORTE oggetto: lavoro Слои из 100 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Stefano Ciricetti Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Federico Roselli Consigliere 4. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere 5. Dottor Camilla Di Iasi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RU NC, elettivamente do- miciliata in Roma in viale degli Sccipioni 269/A presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Bozzi, che, unitamente agli avvocati Pasquale Fatigato e Gianfranco Marzocco, la rappre- senta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro la società per azioni SAIL, elettivamente domiciliata in Ro- ma in via Nitti 11 presso l'avvocato Cesare Capotorto (stu- 4268 1 dio dell'avvocato Paolo Napoletano), che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Bari del 2 ottobre 2000, depositata il 21 dicembre 2000, nu- mero 588, r.g. 1265/2000; Udita la relazione svolta nell'udienza del 30 ottobre 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Renato Finocchi Ghersi, che ha con- cluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 20 maggio 1997, RU NC premesso che aveva prestato attività lavorativa come biologa alle di- pendenze della società Daunia Natura quale addetta al con- trollo della qualità, che con lettera del 17 dicembre 1996 le era stato intimato il licenziamento per giustificato mo- tivo oggettivo determinato da un riassetto organizzativo con soppressione del posto di lavoro da lei occupato, che invece le mansioni di biologa da lei svolte erano state affidate ad altri dipendenti, che il licenziamento era pertanto illegit- timo convenne in giudizio, avanti il tribunale di Foggia, la società stessa chiedendone la condanna a reintegrarla nel posto di lavoro con ogni conseguenza sul piano risarcitorio. e successivamente alla Costituitosi il contraddittorio, riassunzione del giudizio dopo la sua interruzione dovuta alla fusione per incorporazione della convenuta nella so- cietà SAIL, il tribunale rigettò la domanda con pronuncia 2 del 22 maggio 2000. L'impugnazione proposta dalla RU è stata respinta dalla Corte d'appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rileva- to che, contrariamente alle deduzioni svolte dalla appellan- te, era rimasto ampiamente provato che la società Daunia Na- tura, a seguito di una situazione di crisi aziendale, era stata costretta a una riduzione del personale culminata in una procedura di mobilità attuata tra i mesi di dicembre del 1993 e aprile del 1994 e che, nel settembre del 1993, pro- prio in vista della necessità di sopprimere il posto di la- voro della RU, si era iniziato a istruire, nell'uso dei macchinari da questa utilizzati per l'espletamento delle mansioni alle quali la stessa era addetta, alcuni operai in- caricati delle operazioni di ricevimento e di pastorizzazio- ne del latte. Si era quindi verificato che la RU era ri- masta assente dal lavoro dal successivo mese di ottobre (i- nizio del periodo di astensione obbligatoria per gravidanza) fino al mese di dicembre del 1996, facendo rientro in servi- zio solo sporadicamente e per brevi intervalli durante i quali veniva adibita a mansioni di tipo amministrativo, ve- nendo intanto portato a compimento la qualificazione di co- loro tra i quali ripartire i compiti alla stessa prima asse- gnati, conseguendone la non pretestuosità del licenziamento, sussistendo il giustificato motivo oggettivo che lo aveva legittimato. Il giudice di appello ha inoltre rilevato che la RU non aveva neanche dedotto che la società avesse assunto altri dipendenti in sua vece e che non aveva propo- 3 sto impugnazione avverso la pronuncia di primo grado per le parti relative alla effettiva sussistenza della situazione di crisi aziendale e alla assenza nella azienda di posizioni di servizio alternative. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla RU con ricorso affidato a due motivi. La società SAIL resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione: Con il primo motivo denunciando vizi della motivazione, - violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966 numero 604 la ricorrente deduce che erronea - è la premessa in punto di fatto dalla quale è partito il giudice di merito per concludere per la sussistenza del giu- stificato motivo oggettivo per il licenziamento, avendo lo stesso ritenuto che la attività svolta dalla lavoratrice fosse stata, all'atto del recesso, quella di biologa, mentre era risultato che la stessa era stata utilizzata, da ben tre anni, in mansioni diverse da quella di analista, essendo stata adibita ad altre di tipo amministrativo, che la so- cietà le aveva affidato in sostituzione di quelle precedenti e il cui svolgimento era stato da lei accettato, assoluta- mente estranee rispetto a quelle di assunzione, per le quali le necessità di riorganizzazione aziendale, conseguenti alla situazione di crisi in cui versava l'impresa, aveva indotto alla soppressione del posto di lavoro. La censura è per un verso inammissibile e per altro infonda- ta. 4 E invero, occorre osservare in primo luogo che la deduzione è totalmente nuova, non avendo mai la RU in precedenza, e durante l'intero svolgimento del giudizio di merito, fon- dato la sua domanda su un intervenuto mutamento della posi- zione di lavoro che fosse stato tacitamente concordato at- traverso un reciproco comportamento per atti concludenti, il che, oltre tutto, implicherebbe che la lavoratrice avreb- be riconosciuto, sia pure implicitamente, la effettività della soppressione di quella con riferimento alla quale si era proceduto alla sua assunzione. Ma, anche a volersi pre- scindere da una tale assorbente considerazione, deve rile- varsi che, per quanto inequivocabilmente risulta dalla moti- vazione della sentenza impugnata, la circostanza appare as- solutamente smentita nel suo effettivo verificarsi, emergen- do invece che era accaduto che la assenza dal servizio della ricorrente aveva coinciso con il periodo in cui il datore di a causa della eliminazione dall'organigramma azien- lavoro - dale del posto di lavoro di incaricato delle analisi si - era trovato costretto alla ridistribuzione dei relativi com- piti tra gli operai addetti alle operazioni di pastorizza- zione del latte con la conseguente esigenza di una loro gra- duale istruzione nei nuovi compiti. Sempre dalla motivazione appare chiaramente che, essendo ormai di fatto inesistente la posizione di lavoro occupata dalla RU e presentandosi sporadicamente la stessa in azienda per brevissime riprese della attività lavorativa durante il lungo periodo di assen- za, protrattasi per oltre tre anni, altra possibilità non si 5 era presentata se non quella di affidarle un qualche incari- occasionale e marginale, di tipo diverso, fin quando, venuta a cessare la tutela reale apprestata alla ricorrente quale lavoratrice madre, si potette formalizzare il provve- dimento di recesso. Resta evidentemente assorbito il secondo motivo del ricorso la ricorrente lamenta la omissione di motivazione per la parte relativa alla denunciata nullità del licenziamento in quanto determinato dall'esclusivo intento dell'imprenditore di punirla a causa della prolungata assenza dal lavoro, a sostegno del quale del resto altro non si pone se non che 1 cessazione del rapporto sarebbe stata comunicata in coinci denza con il compimento dell'età di un anno da parte del se condogenito della RU, circostanza che appare assoluta mente inconferente e che anzi conferma che al recessO diede luogo non appena erano venuti a cessare gli impedimen- ti di natura normativa (legge 30 dicembre 1971 numero 1204) Del ricorso si impone quindi il rigetto con condanna della sua proponente a rimborsare alla società resistente le spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna RU NC a rimborsare alla società SAIL le spese del giudizio che li- quida in euro 17,00 oltre euro duemila per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 30 ottobre 2002. Уер истет ен Il presidente Il consigliere estensore Verline Mill Gr CANCELLIER Depositatc in Cancelleria (3016/2017 CANCELLIERE