Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 maggio 1978, n. 234 , e sostituito dai seguenti:
"Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenuto conto, per le nuove costruzioni, senza alcuna considerazione del costo di costruzione, del prezzo di unita' similari sul mercato italiano o, in mancanza, sul mercato internazionale.
Le valutazioni del Ministero della marina mercantile sul prezzo delle costruzioni ammesse a contributo vengono comunicate alla commissione di cui all' articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 ".
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 maggio 1978, n. 234 , e sostituito dai seguenti:
"Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenuto conto, per le nuove costruzioni, senza alcuna considerazione del costo di costruzione, del prezzo di unita' similari sul mercato italiano o, in mancanza, sul mercato internazionale.
Le valutazioni del Ministero della marina mercantile sul prezzo delle costruzioni ammesse a contributo vengono comunicate alla commissione di cui all' articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 ".