Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2010, n. 288
CASS
Sentenza 30 novembre 2010

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Non sussiste la nullità dell'ordinanza con cui il giudice, avvalendosi della procedura di correzione degli errori materiali, abbia integrato il dispositivo della sentenza - pronunciata, in sede di patteggiamento allargato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta - applicando le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. e 29 l. fall., trattandosi di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato, sicché ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen..

La competenza alla eliminazione degli errori materiali - nella specie omessa statuizione, in sede di patteggiamento allargato, in ordine alle pene accessorie - appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia stato impugnato, perché, in tal caso, la competenza appartiene al giudice dell'impugnazione.

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 12 luglio 2024

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a F. Alberto la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, causazione dolosa del fallimento, bancarotta semplice patrimoniale e ricorso abusivo al credito. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo inosservanza della legge penale. In tal senso il ricorrente lamenta che il G.i.p. ha illegittimamente ritenuto di non irrogare all'imputato le pene accessorie fallimentari sulla base di una prognosi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2010, n. 288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 288
Data del deposito : 30 novembre 2010

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