Sentenza 30 novembre 2010
Massime • 2
Non sussiste la nullità dell'ordinanza con cui il giudice, avvalendosi della procedura di correzione degli errori materiali, abbia integrato il dispositivo della sentenza - pronunciata, in sede di patteggiamento allargato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta - applicando le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. e 29 l. fall., trattandosi di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato, sicché ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen..
La competenza alla eliminazione degli errori materiali - nella specie omessa statuizione, in sede di patteggiamento allargato, in ordine alle pene accessorie - appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia stato impugnato, perché, in tal caso, la competenza appartiene al giudice dell'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 luglio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a F. Alberto la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, causazione dolosa del fallimento, bancarotta semplice patrimoniale e ricorso abusivo al credito. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo inosservanza della legge penale. In tal senso il ricorrente lamenta che il G.i.p. ha illegittimamente ritenuto di non irrogare all'imputato le pene accessorie fallimentari sulla base di una prognosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2010, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2010 |
Testo completo
288 / 1 1 M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 30/11/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIO ROTELLA Dott.
- Presidente - SENTENZA
- Rel. Consigliere - N. 1823 GENNARO MARASCA Dott.
REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 23267/2010 Dott. SILVANA DE BERARDINIS
- Consigliere - Dott. PIERO SAVANI
Dott. ULIANA ARMANO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RR AL OV N. IL 21/12/1979
2) RR EN N. IL 02/07/1968
avverso l'ordinanza n. 3943/2009 GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 29/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
A
Udit i difensor Avv.;
Casola, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
La Corte di Cassazione osserva :
A RI EX IO e RI CE è stata applicata ai sensi dell'articolo 444c.p.p. così detto patteggiamento allargato - la pena di anni tre di reclusione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta dal GIP presso il
Tribunale di Agrigento .
Il Giudice, però, ometteva di applicare ai due imputati le pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'articolo 216 delle legge fallimentare e dell'articolo 29c.p..
Con ordinanza emessa il 29 marzo 2010 il GIP presso il Tribunale di Agrigento,
avvalendosi della procedura di correzione degli errori materiali, integrava il dispositivo della sentenza emessa ex articolo 444c.p.p. dallo stesso Giudice il 23
dicembre 2009 e applicava a RI EX IO e RI CE le pene accessorie dinanzi indicate in quanto predeterminate in ordine all'an ed al quomodo e non implicanti, quindi, una valutazione del Giudice essendo di "
applicazione automatica in conseguenza della pronuncia anche di patteggiamento.
Con due ricorsi per cassazione RI EX IO e RI CE
deducevano :
1) la nullità dell'ordinanza impugnata conseguente all'impiego da parte del
Giudice della procedura di correzione dell'errore materiale ex articolo
130c.p.p. per fare fronte ad una carenza del contenuto decisorio della sentenza;
2 2) in subordine l'abnormità del provvedimento impugnato perché
eventualmente si sarebbe dovuto fare ricorso alla procedura dell'incidente di esecuzione e non a quella di correzione degli errori materiali .
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da RI EX IO e RI
CE non sono fondati .
Nonostante gli interessanti e suggestivi argomenti prospettati con i ricorsi, va detto che la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata, ha stabilito che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti sono rimediabili '
attraverso la procedura della correzione degli errori materiali le omesse statuizioni sulla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e sull'applicazione della pena accessoria che non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata o alla specie ( così Cass., Sez.
VI, n. 48433 del 20 novembre - 30 dicembre 2008, PG in proc. Funari, CED 1
242427).
Non ha alcun rilievo quanto rilevato dai ricorrenti che nel caso citato era stato il
PG ha proporre impugnazione finalizzata ad ottenere la correzione dell'errore materiale perché la sentenza citata ha stabilito il principio generale che è ben possibile utilizzare la procedura di correzione dell'errore materiale per applicare pene accessorie non comminate dal Giudice che debbano per disposizione di legge essere necessariamente ed automaticamente applicate in misura
predeterminata dal legislatore.
In effetti costituisce limite al ricorso alla procedura di cui all'articolo 130c.p.p. il fatto che si tratti di un errore concettuale e non materiale, errore concettuale che
3 non è possibile ravvisare quando per scelta del legislatore a determinate condanne, o applicazioni di pena, debbano seguire per legge e, quindi, per
-
decisione del legislatore- determinate pene accessorie, la cui applicazione sia doverosa e non demandata alla valutazione discrezionale del giudice.
Ebbene nel caso di specie le pene accessorie, che il GIP che aveva applicato la pena aveva dimenticato di applicare, debbono essere applicate automaticamente in caso di condanna - o di applicazione della pena ex articolo 444c.p.p. - per il
-
delitto di bancarotta nella misura indicata dal legislatore.
Il Collegio, pertanto , condivide l'indirizzo giurisprudenziale indicato e la corretta applicazione di esso nel provvedimento impugnato.
Va anche detto che la dedotta nullità determinata dal fatto di aver posto rimedio con la procedura di correzione dell'errore materiale ad una nullità della sentenza emessa dal GIP per mancanza di un requisito essenziale non può trovare accoglimento perché, come autorevolmente stabilito dalle Sezioni Unite Penali
(SS.UU. 31 gennaio 2008, Boccia, in CED 238426 ), l'omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene ad una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'articolo
130c.p.p..
L'indirizzo è condiviso dal Collegio perché fondato su una corretta
interpretazione degli articoli 546 e 130c.p.p. e gli argomenti addotti dai ricorrenti per superare tale indirizzo non appaiono conferenti perché si riferiscono a fattispecie del tutto diverse.
4 Quanto al dedotto profilo di abnormità, va detto che esso non è ravvisabile nel caso di specie perché la competenza alla eliminazione degli errori materiali appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento, fatta salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia stato impugnato, perché in tale ultimo caso la competenza appartiene al giudice della impugnazione ( Cass., Sez. I, 27 novembre 11
dicembre 2009, n. 24551, CED 244245).
La legge non limita tale competenza ai provvedimenti non ancora passati in giudicato.
In ogni caso prescindendo da tale considerazione, va detto che nel caso di specie la procedura di correzione dell'errore materiale ha avuto inizio nel momento in cui i provvedimenti in discussione non erano ancora passati in giudicato e la competenza si radica senz'altro nel momento in cui abbia inizio la procedura .
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 30 novembre 2010
IL PRESIDENTE
Шай вете Il Consigliere estensore
Mow epositata in Cancelleria toma, 1 GEN. 201110 5 Funzione udiziario Carmela AN