Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10358 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
CC 66196 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R . 264/1986 ria REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL -Nos MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION SEZIONE TRIBUTARIA 1 0358703 Composta da Il Dott. Giovanni R.G.N. 18207/99 Cron. 23111 Dott. Michele D'ALONZO - Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Nino Consigliere FICO Ud. 24/01/03 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente TE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66196 sul ricorso proposto da: MINISTERO FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE CAMPANIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IZ O AB IE;
- intimato avverso la sentenza n. 69/99 della Commissione regionale di NAPOLI, depositata il2003 tributaria 237 16/03/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Oggetto: indennità per licenziamento senza giusta causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PI BR ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza in data 29.9.93 con cui aveva chiesto all'Intendenza di Finanza di Milano e per conoscenza a quella di Avellino il rimborso della ritenuta, operata a titolo IRPEF dalla società INGERSOLO RAND ITALIANA s.p.a, sulla somma da essa corrispostagli nel 1992 in L. 260.000.000 a seguito di risoluzione ingiustificata rapporto di lavoro, deducendone la natura risarcitoria e non reddituale. La Commissione adita ha accolto il ricorso con sentenza n. 70 del 3.22.96 contro cui l'A.F. ha proposto appello innanzi alla Commissione Regionale della Campania, che, a sua volta, l'ha confermata con sentenza 16.3.99. Contro quest'ultima pronunzia il Ministero delle Finanze ricorre per cassazione deducendo unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 48 e 6 del d.p.r n. 917/86, e 38 d.p.r. 602/73, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva che l'esenzione dal tributo non trova applicazione in caso diverso da quello in cui il rapporto di lavoro è stato risolto unilateralmente dal datore di lavoro;
spetta perciò al contribuente dimostrare tale circostanza e che l'indennità rappreseti effettivo ristoro per un danno illecitamente cagionatogli. Tal prova nel caso di specie non è stata acquisita. Ed inoltre, l'indennità in esame è prevista dagli artt. 19 e 20 del CCNL vigente all'epoca dei fatti, e, perciò, non ha natura risarcitoria non provenendo da fatto illecito ma da accordo contrattuale. Infine, essa è ragguagliata alla retribuzione ed è perciò quantificata in funzione del lavoro prestato dal dipendente fino a quel momento. In limine occorre rilevare che l'ufficiale giudiziario si è avvalso della facoltà di effettuare la notifica del ricorso a mezzo il servizio postale, ma non risulta dalla relata, che dà atto solo che l'adempimento è stato compiuto col mezzo suddetto, che siano state compiute tutte le formalità che tale forma di notifica postula, né, tantomeno, è allegato l'avviso di ricevimento del plico da parte del destinatario, la cui allegazione all'originale e' prescritta dall'art. 149 CPC, che è il solo documento idoneo a provare, sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità' della persona a mani della quale e' stata eseguita. Ne discende l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto introduttivo, di cui non si ha valida prova, non essendo documentata né l'attività' iniziale relativa alla spedizione della raccomandata, né la consegna del relativo plico al destinatario, onde neppure può' esserne disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 CPC (cfr, per tutte Cass.n. 70/2002). . Non spiega incidenza alcuna su tale decisione il recente arresto del giudice delle leggi che, con la sentenza n. 477/2002 ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto to della disposizione normativa citata contenuta nell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 co. 3 della legge 20-11-82 n. 890, che regola la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, “nella parte in cui prevede che la notificazione per il notificante si perfeziona alla data di ricezione del plico da parte del destinatario, anziché da quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario", atteso che se è pur vero che gli effetti della notifica possono essere ricollegati per quanto riguarda il notificante al solo compimento delle formalità a lui imposte, che si esauriscono con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, è altrettanto vero però che in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuta ricezione di esso al destinatario, incombe sul soggetto interessato l'onere se non della prova quanto meno dell'allegazione della circostanza che il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio non è a lui imputabile, ovvero di chiedere termine per acquisire ed allegare la ricevuta di ritorno. Nel caso di specie tale onere non è stato soddisfatto. Ne discende, stante la mancata costituzione dell'intimato, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, il 24.1.03 Il consigliere est. W hile I Presidente Ciel cumiСити IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dr. Ennio Amicone Oggi 21 LUG. 2003.. IL CANCELLIERE C1