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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5702 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2979/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2979/2025;
Avente ad oggetto: “Procedimento su domanda congiunta ex art. 473 bis .51 c.p.c.”.
Esaminato il ricorso con cui:
, nata in [...] il Parte_1
19/03/1985 (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. IACA OLGA, giusta procura in atti;
E
nato in [...] il [...] Parte_2
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
PANTÒ CHIARA IRENE, giusta procura in atti
Congiuntamente proponevano domanda di disconoscimento di paternità chiedendo di dichiarare che il minore Persona_1
nato a [...] il [...], non è figlio di
[...] Parte_2
e di adottare tutte le conseguenti statuizioni;
[...]
Rilevato che le parti hanno proposto domanda congiunta ai pagina 1 di 3 sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c. esponendo quanto segue: -hanno contratto matrimonio in Catania in data 14/10/2006 e dalla loro unione sono nati quattro figli, tra i quali il minore Persona_1
(16/09/2020); -quest'ultimo, pur essendo figlio legittimo di in quanto concepito durante il matrimonio, non è Parte_2
figlio biologico dello stesso bensì è nato da una relazione extraconiugale di con altro uomo;
-ciò Parte_1
premesso, hanno congiuntamente chiesto ex art. 473 bis .51 c.p.c. di: “1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 2) dichiarare che il minore nato a [...] il Persona_1
01/09/2020, non è figlio del sig. 3) Dichiarare Parte_2
che il minore assuma il cognome materno Persona_1
eliminando il cognome paterno;
4) Disporre la conseguente
annotazione nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania;
5)
Adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno e necessario in relazione alla presente procedura.”;
Considerato che il Giudice delegato, esaminati gli atti, ha chiesto alle parti di interloquire sull'ammissibilità della domanda di disconoscimento di paternità proposta con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis 51 co. 1 c.p.c;
Ritenuto che:
In forza dell'art. 473 bis 51 co. 1 c.p.c. “La domanda congiunta
relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473 bis .47 c.p.c. si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte”;
La suddetta norma disciplina il procedimento su domanda congiunta facendo esplicito riferimento ai “procedimenti di cui all'art. 473 bis .47 c.p.c.”.
L'art. 473 bis .47 comma 1 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 473 bis .51 c.p.c. contiene esclusivo riferimento alle
“domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento pagina 2 di 3 dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni”;
Soltanto i procedimenti citati dal summenzionato art. 473 bis
.47 c.p.c., pertanto, possono essere eventualmente introdotti con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c.;
Nel caso di specie, la domanda proposta dalle parti, avente ad oggetto disconoscimento di paternità, certamente non rientra tra i procedimenti che possono essere proposti con domanda congiunta ex art. 473 bis 51 co. 1 c.p.c;
Per quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che il procedimento su domanda congiunta può riguardare esclusivamente i giudizi elencati dall'art. 473 bis .47 c.p.c. sopra citati, che nella specie viene invece in considerazione una causa di disconoscimento di paternità e che la materia oggetto del presente giudizio attiene a diritti assolutamente indisponibili;
Nessuna statuizione sulle spese va emessa, non sussistendo una situazione di soccombenza, essendo stata proposta la domanda con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa ex art. 473 bis .51 c.p.c. iscritta al n. 2979/2025 RGVG;
Dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2979/2025;
Avente ad oggetto: “Procedimento su domanda congiunta ex art. 473 bis .51 c.p.c.”.
Esaminato il ricorso con cui:
, nata in [...] il Parte_1
19/03/1985 (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. IACA OLGA, giusta procura in atti;
E
nato in [...] il [...] Parte_2
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
PANTÒ CHIARA IRENE, giusta procura in atti
Congiuntamente proponevano domanda di disconoscimento di paternità chiedendo di dichiarare che il minore Persona_1
nato a [...] il [...], non è figlio di
[...] Parte_2
e di adottare tutte le conseguenti statuizioni;
[...]
Rilevato che le parti hanno proposto domanda congiunta ai pagina 1 di 3 sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c. esponendo quanto segue: -hanno contratto matrimonio in Catania in data 14/10/2006 e dalla loro unione sono nati quattro figli, tra i quali il minore Persona_1
(16/09/2020); -quest'ultimo, pur essendo figlio legittimo di in quanto concepito durante il matrimonio, non è Parte_2
figlio biologico dello stesso bensì è nato da una relazione extraconiugale di con altro uomo;
-ciò Parte_1
premesso, hanno congiuntamente chiesto ex art. 473 bis .51 c.p.c. di: “1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 2) dichiarare che il minore nato a [...] il Persona_1
01/09/2020, non è figlio del sig. 3) Dichiarare Parte_2
che il minore assuma il cognome materno Persona_1
eliminando il cognome paterno;
4) Disporre la conseguente
annotazione nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania;
5)
Adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno e necessario in relazione alla presente procedura.”;
Considerato che il Giudice delegato, esaminati gli atti, ha chiesto alle parti di interloquire sull'ammissibilità della domanda di disconoscimento di paternità proposta con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis 51 co. 1 c.p.c;
Ritenuto che:
In forza dell'art. 473 bis 51 co. 1 c.p.c. “La domanda congiunta
relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473 bis .47 c.p.c. si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte”;
La suddetta norma disciplina il procedimento su domanda congiunta facendo esplicito riferimento ai “procedimenti di cui all'art. 473 bis .47 c.p.c.”.
L'art. 473 bis .47 comma 1 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 473 bis .51 c.p.c. contiene esclusivo riferimento alle
“domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento pagina 2 di 3 dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni”;
Soltanto i procedimenti citati dal summenzionato art. 473 bis
.47 c.p.c., pertanto, possono essere eventualmente introdotti con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c.;
Nel caso di specie, la domanda proposta dalle parti, avente ad oggetto disconoscimento di paternità, certamente non rientra tra i procedimenti che possono essere proposti con domanda congiunta ex art. 473 bis 51 co. 1 c.p.c;
Per quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che il procedimento su domanda congiunta può riguardare esclusivamente i giudizi elencati dall'art. 473 bis .47 c.p.c. sopra citati, che nella specie viene invece in considerazione una causa di disconoscimento di paternità e che la materia oggetto del presente giudizio attiene a diritti assolutamente indisponibili;
Nessuna statuizione sulle spese va emessa, non sussistendo una situazione di soccombenza, essendo stata proposta la domanda con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa ex art. 473 bis .51 c.p.c. iscritta al n. 2979/2025 RGVG;
Dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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