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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2023, n. 6682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6682 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: AT UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva dichiarato CA TI colpevole della ricettazione di ottantacinque schede elettorali oggetto di furto e, in parziale riforma della decisione del Tribunale, riconosceva l'attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen. prevalente sulla recidiva reiterata e rideterminava la pena in un anno di reclusione e 300 euro di multa. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6682 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 12/01/2023 2. Ha proposto ricorso CA TI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto due distinti profili. 2.1. Con il primo motivo, richiamate alcune dichiarazioni rese da vari testimoni, il ricorrente ha sostenuto che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova della sicura provenienza furtiva delle schede elettorali detenute dall'imputato, relative alle elezioni del sindaco di Trieste dell'anno 2016 Vista l'assenza di controlli della merce durante gli spostamenti e di verifica del numero di schede stampate e di quelle avanzate, le ottantacinque schede ben sarebbero potute uscire dal circuito di smaltimento per dimenticanza o superficialità degli addetti ai trasporti, magazzini e uffici o per altre diverse ragioni: i giudici di merito non hanno valutato queste circostanze. 2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nonché l'erronea applicazione dei criteri che regolano la prova indiziaria. La Corte di appello ha utilizzato una serie di elementi congetturali, ponendo illegittimamente a carico dell'imputato l'onere di dimostrare l'insussistenza del reato presupposto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 159, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o generici e comunque manifestamente infondati. 5. La difesa ha riproposto argomentazioni esaminate dalla Corte di appello, disattese con puntuale motivazione, immune da vizi, contestando con il ricorso la valutazione delle risultanze probatorie espressa nella sentenza in conformità a quella di primo grado. Pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente erronea del materiale probatorio, sollecitando così questa Corte a un intervento estraneo al proprio perimetro 2 cognitivo, essendole preclusa la possibilità di una diversa e nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alterio, non mass. sul punto). La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio, affermato già in una risalente pronunzia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678), secondo il quale la valutazione della prova indiziaria si svolge in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore al di là di ogni ragionevole dubbio;
ciò deve avvenire con un alto grado di credibilità razionale che sussiste anche qualora le ipotesi alternative pure astrattamente formulabili, sono prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). Esaminando le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa, la sentenza ha rimarcato che "dal dibattimento non è emersa alcuna circostanza di fatto né alcun indizio di sorta che consenta di ipotizzare, con giudizio di ragionevolezza, che possano essere state stampate schede di riserva in numero superiore a quello stabilito ovvero che esse provenissero da qualche altra e diversa tornata elettorale" (pag. 3). Il ricorso è altresì generico nella parte in cui non si è confrontato con altra fondamentale osservazione della sentenza impugnata, là dove si è evidenziato, quanto alla sussistenza del reato presupposto, che era certamente illecita la disponibilità delle schede elettorali da parte di soggetti diversi da quelli che le detenevano negli uffici elettorali ovvero da coloro cui era stato affidato il compito di portarle al macero: ne consegue che la sottrazione delle schede "da parte chi non è legittimato non può che avvenire mediante una condotta che configura necessariamente un illecito penale e segnatamente un furto" (pag. 4). 3 Va poi ribadito, quanto all'elemento oggettivo del reato, che l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del reato presupposto né dei suoi autori, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche e non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali di detto reato (cfr. Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 1, n. 29486 del 26/07/2013, Cavalli, Rv. 256108; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305). 6. La Corte ha poi esaminato il racconto dell'imputato in ordine alle modalità con le quali egli sarebbe entrato in possesso delle schede elettorali e lo ha ritenuto palesemente inverosimile, alla luce di una serie di circostanze puntualmente esposte (pagg. 4-5). Ritenendo sussistente anche l'elemento soggettivo del reato di ricettazione, i giudici di merito hanno richiamato e correttamente applicato il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (o inattendibile, come nel caso di specie) spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; da ultimo v. Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non mass.). Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione;
in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 31006 del 08/06/2022, Liberti, non mass.). Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa 4 accettazione del rischio (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). 7. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva dichiarato CA TI colpevole della ricettazione di ottantacinque schede elettorali oggetto di furto e, in parziale riforma della decisione del Tribunale, riconosceva l'attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen. prevalente sulla recidiva reiterata e rideterminava la pena in un anno di reclusione e 300 euro di multa. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6682 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 12/01/2023 2. Ha proposto ricorso CA TI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto due distinti profili. 2.1. Con il primo motivo, richiamate alcune dichiarazioni rese da vari testimoni, il ricorrente ha sostenuto che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova della sicura provenienza furtiva delle schede elettorali detenute dall'imputato, relative alle elezioni del sindaco di Trieste dell'anno 2016 Vista l'assenza di controlli della merce durante gli spostamenti e di verifica del numero di schede stampate e di quelle avanzate, le ottantacinque schede ben sarebbero potute uscire dal circuito di smaltimento per dimenticanza o superficialità degli addetti ai trasporti, magazzini e uffici o per altre diverse ragioni: i giudici di merito non hanno valutato queste circostanze. 2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nonché l'erronea applicazione dei criteri che regolano la prova indiziaria. La Corte di appello ha utilizzato una serie di elementi congetturali, ponendo illegittimamente a carico dell'imputato l'onere di dimostrare l'insussistenza del reato presupposto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 159, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o generici e comunque manifestamente infondati. 5. La difesa ha riproposto argomentazioni esaminate dalla Corte di appello, disattese con puntuale motivazione, immune da vizi, contestando con il ricorso la valutazione delle risultanze probatorie espressa nella sentenza in conformità a quella di primo grado. Pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente erronea del materiale probatorio, sollecitando così questa Corte a un intervento estraneo al proprio perimetro 2 cognitivo, essendole preclusa la possibilità di una diversa e nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alterio, non mass. sul punto). La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio, affermato già in una risalente pronunzia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678), secondo il quale la valutazione della prova indiziaria si svolge in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore al di là di ogni ragionevole dubbio;
ciò deve avvenire con un alto grado di credibilità razionale che sussiste anche qualora le ipotesi alternative pure astrattamente formulabili, sono prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). Esaminando le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa, la sentenza ha rimarcato che "dal dibattimento non è emersa alcuna circostanza di fatto né alcun indizio di sorta che consenta di ipotizzare, con giudizio di ragionevolezza, che possano essere state stampate schede di riserva in numero superiore a quello stabilito ovvero che esse provenissero da qualche altra e diversa tornata elettorale" (pag. 3). Il ricorso è altresì generico nella parte in cui non si è confrontato con altra fondamentale osservazione della sentenza impugnata, là dove si è evidenziato, quanto alla sussistenza del reato presupposto, che era certamente illecita la disponibilità delle schede elettorali da parte di soggetti diversi da quelli che le detenevano negli uffici elettorali ovvero da coloro cui era stato affidato il compito di portarle al macero: ne consegue che la sottrazione delle schede "da parte chi non è legittimato non può che avvenire mediante una condotta che configura necessariamente un illecito penale e segnatamente un furto" (pag. 4). 3 Va poi ribadito, quanto all'elemento oggettivo del reato, che l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del reato presupposto né dei suoi autori, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche e non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali di detto reato (cfr. Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 1, n. 29486 del 26/07/2013, Cavalli, Rv. 256108; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305). 6. La Corte ha poi esaminato il racconto dell'imputato in ordine alle modalità con le quali egli sarebbe entrato in possesso delle schede elettorali e lo ha ritenuto palesemente inverosimile, alla luce di una serie di circostanze puntualmente esposte (pagg. 4-5). Ritenendo sussistente anche l'elemento soggettivo del reato di ricettazione, i giudici di merito hanno richiamato e correttamente applicato il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (o inattendibile, come nel caso di specie) spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; da ultimo v. Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non mass.). Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione;
in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 31006 del 08/06/2022, Liberti, non mass.). Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa 4 accettazione del rischio (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). 7. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023.