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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1103/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2085/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5988/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 02/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 769 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 722 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2108/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico il 02/12/2022 al Comune di Acicastello, qui inviato a mezzo PEC in data 24/03/2023 ed iscritto al n. 2184/2023 R.G.R., Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorreva (con effetto di reclamo ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992) per l'annullamento dei seguenti avvisi di accertamento, notificati entrambi il 05/10/2022:
· n. 769 del 06/11/2019, dell'importo di €.11.320,00= per TARI 2018;
· n. 722 del 18/5/2021 dell'importo di €.10.864,00=per TARI 2019.
Deduceva i seguenti motivi di censura:
1. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L.
212/2000per omessa o insufficiente motivazione;
2. Violazione dell'art. 1 comma 169 della L. 269/2006 e dell'art.- 1, comma 683, della L. 147/2013 per tardività della deliberazione della tariffa;
3. Violazione dei commi 9 e 11 dell'art. 14 D.L. 201 del 2011 per errata determinazione nel quantum;
4. insussistenza del presupposto impositivo, perché negli anni in contestazione l'immobile gravato era affittato quale ramo d'azienda, con contratto registrato in data 01/02/2016.
§2. Il Comune di Acicastello si costituiva in giudizio con atto in data 07/03/2023 ed eccepiva l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
§3. All'odierna udienza nessuno era presente. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“§4. La domanda è infondata.
§5. Non sussiste il denunciato vizio di omessa motivazione, peraltro lamentato in termini del tutto indeterminati e senza allegare e specificatamente provare quale sia stato il pregiudizio in concreto arrecato al diritto di difesa (cfr. SU, 11722 del 14.5.2010).
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di conformarsi, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Sez. 5, Sentenza n. 21571 del 15/11/2004, Rv. 578031;
conforme Sez. 5, Sentenza n. 22841 del 10/11/2010, Rv. 614742).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l'Ente intimato sia correttamente pervenuto alle conclusioni gravate, nella considerazione che dalle emergenze degli atti esaminati si trae agevolmente la descrizione del tributo, ponendo la contribuente nella condizione di conoscere la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali.
Gli avvisi riportano l'omissione del pagamento dell'imposta per gli anni 2018 e 2019 e appaiono motivati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 co. 162 della Legge n. 296/2006 e dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente
(Legge 212/2000), indicando nel dettaglio le modalità di calcolo della tassa rifiuti applicata, il contribuente, il locale e la destinazione dello stesso, il periodo d'imposta e gli imponibili accertati, nonché la tariffa applicata e la relativa delibera, le addizionali, le spese accessorie e, da ultimo, l'organo presso cui può essere proposto il ricorso ed il relativo termine di prescrizione.
§6. Con specifico riferimento alle tariffe, l'avviso di accertamento n. 769/2019 rinvia alla delibera di C. C. n.
16 del 20/2/2018, con la quale il Comune ha approvato le tariffe per l'anno 2018, mentre l'avviso di accertamento n. 722/2021 rinvia alla delibera di C.C. n.10 del 19/2/2019 con cui sono state approvate le tariffe per l'anno 2019. Tali delibere, in quanto atti generali, conosciuti ex lege poiché soggetti a pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente (cfr. Cassazione civile, Sez. Tributaria, 15 marzo 2019, sent. n.7437), non devono essere allegate agli avvisi.
§7. Nemmeno sussiste il vizio di tardiva approvazione delle tariffe.
Si rileva in proposito che gli atti di approvazione delle tariffe sono specificamente indicati in seno agli avvisi impugnati e pubblicati (cfr. supra, §5), nell'albo pretorio dell'Ente.
Ora, l'art. 1 comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006 prevede che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno.
Nel caso in esame, gli atti di approvazione delle tariffe sono stati approvati con le modalità e nei termini ex lege previsti e precisamente:
· in relazione all'anno di imposta 2018, con delibera di C.C. n. 16 del 20/2/2018 entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e cioè 28/2/2018 (su G.U.R.I. del 06.12.2018, Decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017);
· in relazione all'anno di imposta 2019, con la delibera di CC. n.10 del 19/2/2019 entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e cioè 31/3/2019 (su G.U.R.I 2/2/2019 Decreto del Ministro dell'Interno del 25/1/2019).
§8. In ordine al vizio di errata determinazione delle tariffe, rileva il Collegio che il Comune intimato ha legittimamente calcolato la tariffa sulla scorta delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Conseguentemente, la quantificazione della tassa smaltimento dei rifiuti per gli anni in contestazione è legittima.
§9. Infine, nessun pregio possiede la lamentata insussistenza del presupposto impositivo per affitto del ramo d'azienda, atteso che la ricorrente, nella qualità di cedente nel rapporto contrattuale, doveva comunicare al
Comune, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs 507/1993, l'esclusiva detenzione dell'immobile da parte di un altro soggetto e l'esistenza di un contratto di cessione di ramo d'azienda.
Nel caso in esame, non risulta che tale comunicazione sia stata effettuata. Né, d'altra parte, l'asserita cessionaria ha provveduto ad effettuare la dichiarazione TARI ai fini della corretta applicazione e determinazione dell'imposta.
Ancora, non è vano rilevare che, come risulta dalla documentazione prodotta in causa dal Comune (all. 3), la concessione demaniale marittima n. 312/2012 è stata rilasciata dalla Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente, alla società Ricorrente_1 Srl e che nessuna voltura nella titolarità è mai intervenuta nel periodo oggetto di accertamento.
§10. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Poiché il procedimento di mediazione si è concluso con esito negativo, ex art. 17 bis ult.co. D.lgs. 546/1992, la parte soccombente va condannata a pagare, in aggiunta alle spese di questo giudizio, una somma pari al 50% delle medesime, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Rappresentante_1 con atto del 30 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. 212/2000.
Quanto statuito dai Giudici di prime cure non appare certamente condivisibile. Come noto, infatti, i giudici di legittimità hanno chiarito che l'avviso di accertamento si può intendere sufficientemente motivato “se ha permesso al contribuente una puntuale e circostanziata difesa sin dalle prime cure” (Cass. Civ. 24/02/2005,
n. 3852). Nel caso di specie, dall'esame degli atti di accertamento notificati, contrariamente a quanto labilmente riferito in seno alla sentenza oggetto di gravame, non sono indicati i conteggi riportati e i criteri in base ai quali si è giunti all'ammontare richiesto. Dette lacune sicuramente determinano la nullità assoluta degli atti impugnati, poiché rendono impossibile ogni verifica circa i criteri utilizzati per il calcolo dell'imposta e degli accessori.
Parte ricorrente odierna appellante ha altresì lamentato la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del
Contribuente per mancata allegazione. Ed invero, il primo comma della suddetta norma, stabilisce che “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che richiama”.
Nella fattispecie, gli avvisi di accertamento impugnati in epigrafe indicati richiamano il Regolamento e le deliberazioni relative all'approvazione delle tariffe. Ebbene, i suddetti atti non sono stati allegati dal Comune resistente. Nemmeno può rilevare quanto sul punto quanto afferma la Corte di primo grado laddove statuisce che “Con specifico riferimento alle tariffe, l'avviso di accertamento n. 769/2019 rinvia alla delibera di C. C.
n. 16 del 20/2/2018, con la quale il Comune ha approvato le tariffe per l'anno 2018, mentre l'avviso di accertamento n. 722/2021 rinvia alla delibera di C.C. n.10 del 19/2/2019 con cui sono state approvate le tariffe perl'anno 2019. Tali delibere, in quanto atti generali, conosciuti ex lege poiché soggetti a pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente (cfr. Cassazione civile, Sez. Tributaria, 15 marzo 2019, sent. n.7437), non devono essere allegate agli avvisi.”.
In particolare, si osserva che a fronte della detta statuizione nessuna prova viene offerta in proposito e comunque, ammesso che sussista la pubblicazione a cui si riferisce la Corte sull'albo pretorio dell'ente, il difetto di motivazione per mancata allegazione sussiste indiscutibilmente con riferimento ai Regolamenti richiamati.
2) Illegittimità della sentenza di prime cure per non aver accolto l'eccezione di violazione dell'art 1 comma
169 della L. 296/2006 e dell'art. 1, comma 683, della L. 147 del 2013.
I Giudici di primo grado si limitano a rigettare l'eccezione mossa dalla società ricorrente odierna appellante concernente il mancato rispetto del termine per l'approvazione delle tariffe, per come esposto al motivo che precede, unicamente mediante un mero richiamo alla asserita pubblicazione degli atti indicati nell'avviso di accertamento “nell'albo pretorio dell'Ente”. Ebbene, per come esposto, la suddetta statuizione del tutto priva di riscontri probatori, non avendo l'Ente medesimo fornito la benchè minima prova in proposito, non può apparire legittima e corretta.
Anche per tale considerazione il pagamento della tariffa pretesa è palesemente illegittimo.
3) Illegittimità della sentenza di prime cure per non aver accolto l'eccezione di Violazione dei commi 9 e
11 dell'art. 14 D.L. 201 del 2011 per errata determinazione del quantum.
La Corte di prime cure si limita sul punto a ritenere legittimo l'operato del Comune resistente senza però tenere in debito conto l'avvenuta violazione dell'art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 a mente del quale “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,
e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”. Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999. L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura “binomia”):
a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
4) Illegittimità della sentenza di prime cure per non aver ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati per insussistenza del presupposto impositivo e per non aver vagliato l'eccezione di mancato assolvimento dell'onere della prova incombente in capo al Comune resistente-appellato.
Quanto sostenuto dai Giudici di prime cure non può ancora una volta condividersi. Come noto, infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 642 Legge 147/2013 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Pertanto, atteso che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali, la suddetta tassa non grava sul proprietario ma evidentemente su colui che ne ha, di fatto, la disponibilità. In ragione di quanto sopra non sussiste in capo alla società ricorrente il presupposto impositivo, di talchè evidentemente illegittima si appalesa la pretesa oggi vantata dal Comune resistente.
Invero, l'immobile per il quale oggi è stata richiesta la TARI per gli anni 2018 e 2019 risultava, nelle suddette annualità, essere stato affittato, giusto contratto di affitto di ramo di azienda rep. n. 9741 racc. n. 6750 registrato in data 01/02/2016, ad altro soggetto il quale è l'unico evidentemente tenuto al pagamento della tassa oggi richiesta.
Conseguentemente si rileva che non sussiste nemmeno in astratto il presupposto impositivo in capo alla odierna ricorrente.
Si osserva che l'art. 6 del detto contratto disciplina tra le parti contraenti proprio il pagamento della TARI la quale, per come si legge, viene, per volontà delle parti medesime, escluso dal canone di affitto concordato, con la conseguenza quindi che lo stesso avrebbe dovuto essere sopportato esclusivamente dall'affittuario.
5) In ordine alla illegittimità della sentenza con riferimento alle spese aggiuntive liquidate relativamente al procedimento di mediazione e quantificate nella misura del 50% delle spese di giudizio.
Invero, come noto, nessuna norma men che meno il citato art. 17 bis ult.co. D.lgs. 546/1992 prevede una condanna in aggiunta alle spese di lite “a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione”.
La suddetta disposizione normativa richiamata, infatti, è stata notoriamente superata. La Corte di prime cure infatti tenta di applicare la normativa in vigore con decorrenza dall'01/01/2014 che, però, risultava essere stata superata al momento della presentazione del ricorso con il quale è stato introdotto il giudizio di primo grado dalla normativa entrata in vigore dal 16/09/2022. Già tanto appare sufficiente al fine di riformare la sentenza anche nella parte concernente le dette spese aggiuntive.
Per mero tuziorismo difensivo, in ogni caso, piace evidenziare che la suddetta condanna aggiuntiva aveva la finalità di scoraggiare un eventuale atteggiamento contrario alla funzione deflativa del contenzioso, che era propria del procedimento di mediazione.
In altre parole quindi la condanna all'ulteriore 50% trovava applicazione laddove a fronte di una proposta di mediazione il contribuente non aderiva così ostacolando la finalità propria della mediazione tributaria.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 02 Ottobre 2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 2 Ottobre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex. art 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Aci Castello che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto motivato l'avviso di accertamento gravato in primo grado.
Come già rilevato, gli avvisi di accertamento impugnati riportano tutti gli elementi che consentono di individuare le ragioni e le modalità con le quali l'Ente ha proceduto alla quantificazione del tributo.
Segnatamente, l'Ente ha rilevato che a seguito di specifici controlli risultava omesso il pagamento dell'imposta per gli anni 2018 e 2019, indicando poi, nel dettaglio le modalità di calcolo della tassa rifiuti applicata. In effetti, come si evince a pagina 1 degli avvisi, viene riportato il prospetto degli immobili oggetto di tassazione
(con indicazione dei dati catastali, dell'indirizzo di ubicazione, della categoria di tassazione, della superficie, dei bimestri di applicazione e dell'importo) e le modalità di calcolo. Segnatamente, l'Ente ha rilevato che a seguito di specifici controlli risultava omesso il pagamento dell'imposta per gli anni 2018 e 2019, indicando poi, nel dettaglio le modalità di calcolo della tassa rifiuti applicata. Con specifico riferimento alle TARIFFE,
l'avviso di accertamento n. 769/2019 rinvia alla delibera di C.C. n. 16 del 20/2/2018 con la quale il Comune ha approvato le tariffe per l'anno 2018 mentre l'avviso di accertamento n. 722/2021 rinvia alla delibera di C.
C. n.10 del 19/2/2019 con cui sono state approvate le tariffe per l'anno 2019. Queste ultime – contrariamente a quanto ritenuto da controparte – non vanno allegate perché sono atti generali, conosciuti ex lege poichè soggetti a pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente.
Anche con riferimento all'eccezione riferita alla tardiva approvazione delle tariffe tari, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto infondato il predetto motivo, essendo stato dimostrato il rispetto del termine ex lege previsto per tale approvazione. Segnatamente, come già rilevato, l'art. 1 comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006 prevede che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1 gennaio dell'anno. Nel caso in esame, gli atti di approvazione delle tariffe sono stati approvati con le modalità e nei termini ex lege previsti e precisamente: in relazione all'anno di imposta 2018, con delibera di
C.C. n. 16 del 20/2/2018 entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e cioè 28/2/2018 (su
G.U.R.I. del 06.12.2018, Decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017; in relazione all'anno di imposta
2019, con la delibera di CC. n.10 del 19/2/2019 entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e cioè 31/3/2019 (su G.U.R.I 2/2/2019 Decreto del Ministro dell'Interno del 25/1/2019).
Anche in relazione al terzo motivo di censura riferito alla presunta violazione dei commi 9 e 11 dell'art 14 D.
L. 201 del 2011 per errata determinazione del quantum, la sentenza è corretta.
In seno al terzo motivo di ricorso, la società contribuente eccepisce la presunta violazione da parte di questo
Comune della norma indicata in rubrica, peraltro abrogata, poichè: “ il Comune nella determinazione del quantum richiesto non prevede la distinzione tra quota fissa e quota variabile effettuando un calcolo su criteri francamente oltremodo oscuri. Inoltre, lo stesso vale con riferimento all'indicazione di categoria”. L'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014), dispone: “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.” (parte fissa e parte varibile della tariffa). Nel caso in esame, in stretta aderenza a tale disposizione normativa, questo Comune di Aci Castello ha scelto di determinare la tariffa sulla scorta delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e al costo del servizio nonché alla categoria attribuita all'attività svolta per come si evince dalla tabella allegata alla delibera di approvazione delle tariffe negli anni di riferimento.
La sentenza è corretta anche in relazione all'eccepita insussistenza del presupposto impositivo.
L'appellante ritiene di non essere tenuta al pagamento della tassa rifiuti poiché, per le annualità contestate,
l'immobile era stato affittato ad altro soggetto, in virtù di un contratto di cessione di ramo d'azienda.
Invero, la ricorrente, nella qualità di cedente nel rapporto contrattuale era tenuta a comunicare e a documentare a questo Ente l'esclusiva detenzione dell'immobile da parte di un altro soggetto e dell'esistenza di un contratto di cessione di ramo d'azienda e ciò ai sensi dell'art. 70 del D.lgs 507/1993 il quale dispone:
“1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia”.
Il contribuente deve, dunque, comunicare all'Ente ogni circostanza inerente l'immobile ai fini dell'applicazione corretta della Tassa.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha mai provveduto a comunicare alcuna variazione nella detenzione del bene in relazione al citato rapporto contrattuale, nè alla sua conclusione. L'unica comunicazione effettuata a questo Ente, risulta essere la variazione del L.R. a seguito del verbale di assemblea del 26/02/2021 trasmessa all'ufficio SUAP. Peraltro, sotto il profilo amministrativo, anche la concessione demaniale marittima n. 312/2012 (doc. 3) è stata rilasciata dalla Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente, alla società Ricorrente_1 Srl e nessuna voltura nella titolarità è mai intervenuta nel periodo oggetto di accertamento. Va da sè come, in assenza di una idonea comunicazione di variazione o di cancellazione comprovante l'esclusiva detenzione del bene da parte del cessionario, la pretesa tributaria per gli anni in contestazione nei confronti della società Ricorrente_1 Srl è legittima.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 07 Novembre 2025 parte appellante deposita memorie defensive.
All'udienza del 18 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla pretesa nullità e carenza di motivazione degli avvisi di accertamento TARI, lamenta parte appellante che gli avvisi sarebbero generici e privi di congrua motivazione, in violazione dell' art.7 della L. n.212/2000
(Statuto dei diritti del contribuente), non rendendo edotta la contribuente delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria e del calcolo dell'imposta. L'esame degli atti consente di affermare con evidenza la piena legittimità degli avvisi sotto il profilo motivazionale per i seguenti motivi: Gli avvisi contengono i dati essenziali relativi agli immobili imponibili (indirizzo, superficie, destinazione, categoria catastale) e distinguono le quote fissa e variabile. Sono richiamate le specifiche delibere di approvazione delle tariffe TARI per ogni anno d'imposta, con gli estremi, la data e il rinvio agli atti pubblicati nell'albo pretorio, pienamente accessibili e verificabili dal contribuente. Vengono esposti in modo chiaro: l'applicazione dei coefficienti previsti per categoria di utenza (nel caso di specie, utenza commerciale non domestica, categoria ristorazione-ristoranti con somministrazione di alimenti e bevande, come da classificazione
ARERA); il dettaglio delle somme richieste per ciascuna annualità e per ciascuna voce (imposta, addizionali, spese di notifica); la base normativa statale e regolamentare impiegata (richiamo al D. Lgs. n.507/1993, al
D. L. n.201/2011, alla legge n.147/2013, al regolamento comunale per la disciplina della TARI). È noto in giurisprudenza che la motivazione degli atti impositivi in materia di tributi locali non deve risolversi in una mera riproduzione di dati astratti, ma deve fondarsi: sul riferimento puntuale agli elementi identificativi del bene o della situazione imponibile, sull'enunciazione delle fonti normative e regolamentari, sulla chiara indicazione del metodo di calcolo, sulla conoscibilità degli atti richiamati ed eventualmente accessibili al contribuente. La Cassazione ha costantemente ribadito che l'avviso motivato in relazione alla documentazione consultabile presso l'amministrazione risponde all'obbligo di cui all'art.7 della L. n.212/2000, non dovendo necessariamente allegare tutti gli estratti degli atti presupposti se questi sono agevolmente reperibili e individuati nei riferimenti formali. Anche la motivazione puntuale mediante rinvio a regolamenti e delibere, ove questi siano pubblicati e liberamente consultabili, è ritenuta conforme al dettato normativo e ai principi di chiarezza, trasparenza e partecipazione. Per quanto precede, la censura dell'appellante si appalesa infondata.
Sulla regolarità delle delibere tariffarie e loro efficacia, l'appellante sostiene che le tariffe adottate siano prive di efficacia poiché le delibere di approvazione sarebbero intervenute tardivamente rispetto ai termini normativi e, dunque, si dovrebbe applicare la tariffa dell'anno precedente. Dall'esame degli atti e dalla produzione documentale emerge che: Per l'anno 2018, la tariffa è stata approvata con delibera C. C. n.16/2018 in data
20 febbraio 2018; Per l'anno 2019, la tariffa è stata approvata con delibera C. C. n.10/2019 in data 19 febbraio
2019. L'art.1, commi 683-684, L. n.147/2013 prevede che, qualora le tariffe siano deliberate entro i termini per l'adozione del bilancio di previsione, le stesse danno efficacia retroattiva dal 1° gennaio. La perentorietà del termine rileva solo in caso di mancata adozione della delibera entro scadenza, evento che nella specie non si verifica. Non risulta altresì provato né allegato dall'appellante che le delibere siano state pubblicate tardivamente all'albo pretorio informatico, circostanza che avrebbe potuto incidere sulla loro efficacia.
Peraltro, ai fini dell'efficacia delle tariffe, la normativa e la prassi impongono la pubblicazione della delibera sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità indicate dall'art.1, comma 32,
L. n.190/2012. Da parte del Comune è stata dimostrata la pubblicazione secondo legge. Alla luce di tali riscontri, le deliberazioni tariffarie risultano legittime ed efficaci. L'eccezione è, pertanto, destituita di fondamento.
Sulla metodologia di calcolo della TARI e fondatezza della pretesa, l'appellante lamenta illegittimità della determinazione dell'imposta, con riferimento sia alla base imponibile sia alla ripartizione tra quota fissa e variabile. Va rilevato che la TARI, ai sensi degli artt.641-668 della L. n.147/2013 e del D. P. R. n.158/1999, si compone di due quote: Quota fissa: correlata ai costi fissi del servizio, calcolata sulla superficie imponibile
(espressa in mq) e sulla categoria di attività; Quota variabile: determinata sulla base della consistenza dell'utenza (es. quantità presunta di rifiuti prodotti, coefficienti di produttività per categorie merceologiche e destinazioni d'uso, come stabilito dalle tabelle comunali). I dati di calcolo allegati dal Comune confermano che: la superficie tassata è coerente con la destinazione d'uso dei locali e le dichiarazioni presentate dal contribuente;
sono correttamente applicati i coefficienti di riferimento per utenze non domestiche “ristorazione con somministrazione” (conformemente a quanto previsto dalle linee guida ARERA); nella determinazione della tariffa sono esplicitate la quota fissa e variabile, con indicazione delle relative formule di calcolo;
non sussistono errori di duplicazione della quota variabile per i locali adibiti a servizi (bagni, magazzini accessori), come desumibile dai dati riepilogativi. Voce: Superficie imponibile;
Importo (€): 410 mq;
Fonte dati e criteri applicati: Planimetria e dichiarazione contribuente. Voce: Quota fissa;
Importo (€): 6.500; Fonte dati e criteri applicati: Coefficienti D. P. R.158/1999, Cat.22 (ristoranti).
Voce: Quota variabile;
Importo (€): 4.600; Fonte dati e criteri applicati: Coefficienti produttività “Ristorazione”.
Voce: Addizionali/accessori; Importo (€): 220; Fonte dati e criteri applicati: Quote stabilite annualmente dal
Comune. Voce: Spese notifica;
Importo (€): 60; Fonte dati e criteri applicati: Spese vive giustificate. Totale
11.320
Quanto allo specifico rilievo sulla presunta duplicazione della quota variabile, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha chiarito che tale vizio ricorre solo quando risulta documentalmente che la quota variabile sia stata addizionata più volte alla medesima superficie imponibile, prassi qui insussistente secondo i riscontri documentali. Quanto alla gestione dei rifiuti urbani dei soggetti produttori di rifiuti speciali, si precisa che la normativa consente la deduzione delle superfici destinate ad attività produttive per le quali il produttore dimostri che i rifiuti sono smaltiti in regime di autocontrollo;
l'appellante non ha fornito idonea prova della gestione in proprio di porzioni di superficie. Per quanto riguarda la proporzionalità dell'impostazione tariffaria e il rispetto della normativa eurounitaria (direttiva 2008/98/CE, cd. “principio chi inquina paga”), risulta che la struttura della tariffa sia coerente con i parametri nazionali e comunitari.
Sul presupposto impositivo e sulla legittimazione soggettiva, lamenta la società Ricorrente_1 r. l. che, essendo subentrato un terzo soggetto nell'affitto di ramo d'azienda e nella disponibilità dei locali, ella non sarebbe più soggetto passivo. Si ricorda che, a norma dell'art.1, comma 642, L. n.147/2013 e dell'art.63 D.
Lgs. n.507/1993, soggetto passivo della TARI è chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. La cessazione dell'obbligo tributario presuppone apposita dichiarazione del contribuente, nonché prova dell'avvenuto subentro, ai fini della voltura. Gli accertamenti comunali confermano che: il subentro del terzo (affitto di ramo d'azienda) non risultava debitamente segnalato né correttamente dichiarato agli uffici tributi;
la concessione demaniale e i dati catastali intestati erano formalmente ancora riferibili alla società appellante, come risulta dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e del Catasto;
non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a comprovare la regolarità della denuncia di cessazione ai fini della TARI. La Suprema Corte ha costantemente affermato che l'onere della prova della dichiarazione di cessazione grava sul contribuente [art.64, co.4, D. Lgs. n.507/1993]. In difetto di detta dichiarazione, la società è legittimamente individuata come soggetto passivo fino alla data della formale voltura. Per completezza, si rileva che non è configurabile alcuna interruzione automatica del rapporto obbligatorio per effetto di atti interni tra privati, ove non seguiti da regolari comunicazioni obbligatorie alla P.
A.
Sulla liquidazione delle spese e maggiorazione ex art.15, co.
2- septies, D. lgs.546/1992, secondo la società appellante, la sentenza di primo grado avrebbe errato nell'applicare la maggiorazione ex art.15, co.
2-septies,
D. Lgs. n.546/1992, sostenendo la mancata corrispondenza ai presupposti normativi. La disposizione normativa stabilisce che, nei giudizi tributari ove ricorra integrale soccombenza del ricorrente e valore della controversia non superiore a € 50.000, il giudice dispone la liquidazione delle spese con una maggiorazione del 50% rispetto ai valori tabellari, ove sia intervenuto diniego dell'Ufficio in sede di mediazione. La pronuncia impugnata rispetta integralmente tali criteri formali e sostanziali, non essendo contestata la pendenza della procedura di mediazione conclusa con esito negativo esplicitato in atti dall'Ente e confermato dalla sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 srl va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Aci Castello, delle spese processuali del Secondo
Grado del giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 18 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
LV AN) (Dott. Vincenzo Brancato)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2085/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5988/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 02/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 769 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 722 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2108/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico il 02/12/2022 al Comune di Acicastello, qui inviato a mezzo PEC in data 24/03/2023 ed iscritto al n. 2184/2023 R.G.R., Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorreva (con effetto di reclamo ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992) per l'annullamento dei seguenti avvisi di accertamento, notificati entrambi il 05/10/2022:
· n. 769 del 06/11/2019, dell'importo di €.11.320,00= per TARI 2018;
· n. 722 del 18/5/2021 dell'importo di €.10.864,00=per TARI 2019.
Deduceva i seguenti motivi di censura:
1. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L.
212/2000per omessa o insufficiente motivazione;
2. Violazione dell'art. 1 comma 169 della L. 269/2006 e dell'art.- 1, comma 683, della L. 147/2013 per tardività della deliberazione della tariffa;
3. Violazione dei commi 9 e 11 dell'art. 14 D.L. 201 del 2011 per errata determinazione nel quantum;
4. insussistenza del presupposto impositivo, perché negli anni in contestazione l'immobile gravato era affittato quale ramo d'azienda, con contratto registrato in data 01/02/2016.
§2. Il Comune di Acicastello si costituiva in giudizio con atto in data 07/03/2023 ed eccepiva l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
§3. All'odierna udienza nessuno era presente. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“§4. La domanda è infondata.
§5. Non sussiste il denunciato vizio di omessa motivazione, peraltro lamentato in termini del tutto indeterminati e senza allegare e specificatamente provare quale sia stato il pregiudizio in concreto arrecato al diritto di difesa (cfr. SU, 11722 del 14.5.2010).
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di conformarsi, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Sez. 5, Sentenza n. 21571 del 15/11/2004, Rv. 578031;
conforme Sez. 5, Sentenza n. 22841 del 10/11/2010, Rv. 614742).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l'Ente intimato sia correttamente pervenuto alle conclusioni gravate, nella considerazione che dalle emergenze degli atti esaminati si trae agevolmente la descrizione del tributo, ponendo la contribuente nella condizione di conoscere la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali.
Gli avvisi riportano l'omissione del pagamento dell'imposta per gli anni 2018 e 2019 e appaiono motivati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 co. 162 della Legge n. 296/2006 e dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente
(Legge 212/2000), indicando nel dettaglio le modalità di calcolo della tassa rifiuti applicata, il contribuente, il locale e la destinazione dello stesso, il periodo d'imposta e gli imponibili accertati, nonché la tariffa applicata e la relativa delibera, le addizionali, le spese accessorie e, da ultimo, l'organo presso cui può essere proposto il ricorso ed il relativo termine di prescrizione.
§6. Con specifico riferimento alle tariffe, l'avviso di accertamento n. 769/2019 rinvia alla delibera di C. C. n.
16 del 20/2/2018, con la quale il Comune ha approvato le tariffe per l'anno 2018, mentre l'avviso di accertamento n. 722/2021 rinvia alla delibera di C.C. n.10 del 19/2/2019 con cui sono state approvate le tariffe per l'anno 2019. Tali delibere, in quanto atti generali, conosciuti ex lege poiché soggetti a pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente (cfr. Cassazione civile, Sez. Tributaria, 15 marzo 2019, sent. n.7437), non devono essere allegate agli avvisi.
§7. Nemmeno sussiste il vizio di tardiva approvazione delle tariffe.
Si rileva in proposito che gli atti di approvazione delle tariffe sono specificamente indicati in seno agli avvisi impugnati e pubblicati (cfr. supra, §5), nell'albo pretorio dell'Ente.
Ora, l'art. 1 comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006 prevede che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno.
Nel caso in esame, gli atti di approvazione delle tariffe sono stati approvati con le modalità e nei termini ex lege previsti e precisamente:
· in relazione all'anno di imposta 2018, con delibera di C.C. n. 16 del 20/2/2018 entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e cioè 28/2/2018 (su G.U.R.I. del 06.12.2018, Decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017);
· in relazione all'anno di imposta 2019, con la delibera di CC. n.10 del 19/2/2019 entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e cioè 31/3/2019 (su G.U.R.I 2/2/2019 Decreto del Ministro dell'Interno del 25/1/2019).
§8. In ordine al vizio di errata determinazione delle tariffe, rileva il Collegio che il Comune intimato ha legittimamente calcolato la tariffa sulla scorta delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Conseguentemente, la quantificazione della tassa smaltimento dei rifiuti per gli anni in contestazione è legittima.
§9. Infine, nessun pregio possiede la lamentata insussistenza del presupposto impositivo per affitto del ramo d'azienda, atteso che la ricorrente, nella qualità di cedente nel rapporto contrattuale, doveva comunicare al
Comune, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs 507/1993, l'esclusiva detenzione dell'immobile da parte di un altro soggetto e l'esistenza di un contratto di cessione di ramo d'azienda.
Nel caso in esame, non risulta che tale comunicazione sia stata effettuata. Né, d'altra parte, l'asserita cessionaria ha provveduto ad effettuare la dichiarazione TARI ai fini della corretta applicazione e determinazione dell'imposta.
Ancora, non è vano rilevare che, come risulta dalla documentazione prodotta in causa dal Comune (all. 3), la concessione demaniale marittima n. 312/2012 è stata rilasciata dalla Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente, alla società Ricorrente_1 Srl e che nessuna voltura nella titolarità è mai intervenuta nel periodo oggetto di accertamento.
§10. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Poiché il procedimento di mediazione si è concluso con esito negativo, ex art. 17 bis ult.co. D.lgs. 546/1992, la parte soccombente va condannata a pagare, in aggiunta alle spese di questo giudizio, una somma pari al 50% delle medesime, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Rappresentante_1 con atto del 30 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. 212/2000.
Quanto statuito dai Giudici di prime cure non appare certamente condivisibile. Come noto, infatti, i giudici di legittimità hanno chiarito che l'avviso di accertamento si può intendere sufficientemente motivato “se ha permesso al contribuente una puntuale e circostanziata difesa sin dalle prime cure” (Cass. Civ. 24/02/2005,
n. 3852). Nel caso di specie, dall'esame degli atti di accertamento notificati, contrariamente a quanto labilmente riferito in seno alla sentenza oggetto di gravame, non sono indicati i conteggi riportati e i criteri in base ai quali si è giunti all'ammontare richiesto. Dette lacune sicuramente determinano la nullità assoluta degli atti impugnati, poiché rendono impossibile ogni verifica circa i criteri utilizzati per il calcolo dell'imposta e degli accessori.
Parte ricorrente odierna appellante ha altresì lamentato la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del
Contribuente per mancata allegazione. Ed invero, il primo comma della suddetta norma, stabilisce che “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che richiama”.
Nella fattispecie, gli avvisi di accertamento impugnati in epigrafe indicati richiamano il Regolamento e le deliberazioni relative all'approvazione delle tariffe. Ebbene, i suddetti atti non sono stati allegati dal Comune resistente. Nemmeno può rilevare quanto sul punto quanto afferma la Corte di primo grado laddove statuisce che “Con specifico riferimento alle tariffe, l'avviso di accertamento n. 769/2019 rinvia alla delibera di C. C.
n. 16 del 20/2/2018, con la quale il Comune ha approvato le tariffe per l'anno 2018, mentre l'avviso di accertamento n. 722/2021 rinvia alla delibera di C.C. n.10 del 19/2/2019 con cui sono state approvate le tariffe perl'anno 2019. Tali delibere, in quanto atti generali, conosciuti ex lege poiché soggetti a pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente (cfr. Cassazione civile, Sez. Tributaria, 15 marzo 2019, sent. n.7437), non devono essere allegate agli avvisi.”.
In particolare, si osserva che a fronte della detta statuizione nessuna prova viene offerta in proposito e comunque, ammesso che sussista la pubblicazione a cui si riferisce la Corte sull'albo pretorio dell'ente, il difetto di motivazione per mancata allegazione sussiste indiscutibilmente con riferimento ai Regolamenti richiamati.
2) Illegittimità della sentenza di prime cure per non aver accolto l'eccezione di violazione dell'art 1 comma
169 della L. 296/2006 e dell'art. 1, comma 683, della L. 147 del 2013.
I Giudici di primo grado si limitano a rigettare l'eccezione mossa dalla società ricorrente odierna appellante concernente il mancato rispetto del termine per l'approvazione delle tariffe, per come esposto al motivo che precede, unicamente mediante un mero richiamo alla asserita pubblicazione degli atti indicati nell'avviso di accertamento “nell'albo pretorio dell'Ente”. Ebbene, per come esposto, la suddetta statuizione del tutto priva di riscontri probatori, non avendo l'Ente medesimo fornito la benchè minima prova in proposito, non può apparire legittima e corretta.
Anche per tale considerazione il pagamento della tariffa pretesa è palesemente illegittimo.
3) Illegittimità della sentenza di prime cure per non aver accolto l'eccezione di Violazione dei commi 9 e
11 dell'art. 14 D.L. 201 del 2011 per errata determinazione del quantum.
La Corte di prime cure si limita sul punto a ritenere legittimo l'operato del Comune resistente senza però tenere in debito conto l'avvenuta violazione dell'art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 a mente del quale “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,
e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”. Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999. L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura “binomia”):
a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
4) Illegittimità della sentenza di prime cure per non aver ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati per insussistenza del presupposto impositivo e per non aver vagliato l'eccezione di mancato assolvimento dell'onere della prova incombente in capo al Comune resistente-appellato.
Quanto sostenuto dai Giudici di prime cure non può ancora una volta condividersi. Come noto, infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 642 Legge 147/2013 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Pertanto, atteso che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali, la suddetta tassa non grava sul proprietario ma evidentemente su colui che ne ha, di fatto, la disponibilità. In ragione di quanto sopra non sussiste in capo alla società ricorrente il presupposto impositivo, di talchè evidentemente illegittima si appalesa la pretesa oggi vantata dal Comune resistente.
Invero, l'immobile per il quale oggi è stata richiesta la TARI per gli anni 2018 e 2019 risultava, nelle suddette annualità, essere stato affittato, giusto contratto di affitto di ramo di azienda rep. n. 9741 racc. n. 6750 registrato in data 01/02/2016, ad altro soggetto il quale è l'unico evidentemente tenuto al pagamento della tassa oggi richiesta.
Conseguentemente si rileva che non sussiste nemmeno in astratto il presupposto impositivo in capo alla odierna ricorrente.
Si osserva che l'art. 6 del detto contratto disciplina tra le parti contraenti proprio il pagamento della TARI la quale, per come si legge, viene, per volontà delle parti medesime, escluso dal canone di affitto concordato, con la conseguenza quindi che lo stesso avrebbe dovuto essere sopportato esclusivamente dall'affittuario.
5) In ordine alla illegittimità della sentenza con riferimento alle spese aggiuntive liquidate relativamente al procedimento di mediazione e quantificate nella misura del 50% delle spese di giudizio.
Invero, come noto, nessuna norma men che meno il citato art. 17 bis ult.co. D.lgs. 546/1992 prevede una condanna in aggiunta alle spese di lite “a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione”.
La suddetta disposizione normativa richiamata, infatti, è stata notoriamente superata. La Corte di prime cure infatti tenta di applicare la normativa in vigore con decorrenza dall'01/01/2014 che, però, risultava essere stata superata al momento della presentazione del ricorso con il quale è stato introdotto il giudizio di primo grado dalla normativa entrata in vigore dal 16/09/2022. Già tanto appare sufficiente al fine di riformare la sentenza anche nella parte concernente le dette spese aggiuntive.
Per mero tuziorismo difensivo, in ogni caso, piace evidenziare che la suddetta condanna aggiuntiva aveva la finalità di scoraggiare un eventuale atteggiamento contrario alla funzione deflativa del contenzioso, che era propria del procedimento di mediazione.
In altre parole quindi la condanna all'ulteriore 50% trovava applicazione laddove a fronte di una proposta di mediazione il contribuente non aderiva così ostacolando la finalità propria della mediazione tributaria.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 02 Ottobre 2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 2 Ottobre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex. art 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Aci Castello che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto motivato l'avviso di accertamento gravato in primo grado.
Come già rilevato, gli avvisi di accertamento impugnati riportano tutti gli elementi che consentono di individuare le ragioni e le modalità con le quali l'Ente ha proceduto alla quantificazione del tributo.
Segnatamente, l'Ente ha rilevato che a seguito di specifici controlli risultava omesso il pagamento dell'imposta per gli anni 2018 e 2019, indicando poi, nel dettaglio le modalità di calcolo della tassa rifiuti applicata. In effetti, come si evince a pagina 1 degli avvisi, viene riportato il prospetto degli immobili oggetto di tassazione
(con indicazione dei dati catastali, dell'indirizzo di ubicazione, della categoria di tassazione, della superficie, dei bimestri di applicazione e dell'importo) e le modalità di calcolo. Segnatamente, l'Ente ha rilevato che a seguito di specifici controlli risultava omesso il pagamento dell'imposta per gli anni 2018 e 2019, indicando poi, nel dettaglio le modalità di calcolo della tassa rifiuti applicata. Con specifico riferimento alle TARIFFE,
l'avviso di accertamento n. 769/2019 rinvia alla delibera di C.C. n. 16 del 20/2/2018 con la quale il Comune ha approvato le tariffe per l'anno 2018 mentre l'avviso di accertamento n. 722/2021 rinvia alla delibera di C.
C. n.10 del 19/2/2019 con cui sono state approvate le tariffe per l'anno 2019. Queste ultime – contrariamente a quanto ritenuto da controparte – non vanno allegate perché sono atti generali, conosciuti ex lege poichè soggetti a pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente.
Anche con riferimento all'eccezione riferita alla tardiva approvazione delle tariffe tari, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto infondato il predetto motivo, essendo stato dimostrato il rispetto del termine ex lege previsto per tale approvazione. Segnatamente, come già rilevato, l'art. 1 comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006 prevede che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1 gennaio dell'anno. Nel caso in esame, gli atti di approvazione delle tariffe sono stati approvati con le modalità e nei termini ex lege previsti e precisamente: in relazione all'anno di imposta 2018, con delibera di
C.C. n. 16 del 20/2/2018 entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e cioè 28/2/2018 (su
G.U.R.I. del 06.12.2018, Decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017; in relazione all'anno di imposta
2019, con la delibera di CC. n.10 del 19/2/2019 entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e cioè 31/3/2019 (su G.U.R.I 2/2/2019 Decreto del Ministro dell'Interno del 25/1/2019).
Anche in relazione al terzo motivo di censura riferito alla presunta violazione dei commi 9 e 11 dell'art 14 D.
L. 201 del 2011 per errata determinazione del quantum, la sentenza è corretta.
In seno al terzo motivo di ricorso, la società contribuente eccepisce la presunta violazione da parte di questo
Comune della norma indicata in rubrica, peraltro abrogata, poichè: “ il Comune nella determinazione del quantum richiesto non prevede la distinzione tra quota fissa e quota variabile effettuando un calcolo su criteri francamente oltremodo oscuri. Inoltre, lo stesso vale con riferimento all'indicazione di categoria”. L'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014), dispone: “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.” (parte fissa e parte varibile della tariffa). Nel caso in esame, in stretta aderenza a tale disposizione normativa, questo Comune di Aci Castello ha scelto di determinare la tariffa sulla scorta delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e al costo del servizio nonché alla categoria attribuita all'attività svolta per come si evince dalla tabella allegata alla delibera di approvazione delle tariffe negli anni di riferimento.
La sentenza è corretta anche in relazione all'eccepita insussistenza del presupposto impositivo.
L'appellante ritiene di non essere tenuta al pagamento della tassa rifiuti poiché, per le annualità contestate,
l'immobile era stato affittato ad altro soggetto, in virtù di un contratto di cessione di ramo d'azienda.
Invero, la ricorrente, nella qualità di cedente nel rapporto contrattuale era tenuta a comunicare e a documentare a questo Ente l'esclusiva detenzione dell'immobile da parte di un altro soggetto e dell'esistenza di un contratto di cessione di ramo d'azienda e ciò ai sensi dell'art. 70 del D.lgs 507/1993 il quale dispone:
“1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia”.
Il contribuente deve, dunque, comunicare all'Ente ogni circostanza inerente l'immobile ai fini dell'applicazione corretta della Tassa.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha mai provveduto a comunicare alcuna variazione nella detenzione del bene in relazione al citato rapporto contrattuale, nè alla sua conclusione. L'unica comunicazione effettuata a questo Ente, risulta essere la variazione del L.R. a seguito del verbale di assemblea del 26/02/2021 trasmessa all'ufficio SUAP. Peraltro, sotto il profilo amministrativo, anche la concessione demaniale marittima n. 312/2012 (doc. 3) è stata rilasciata dalla Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente, alla società Ricorrente_1 Srl e nessuna voltura nella titolarità è mai intervenuta nel periodo oggetto di accertamento. Va da sè come, in assenza di una idonea comunicazione di variazione o di cancellazione comprovante l'esclusiva detenzione del bene da parte del cessionario, la pretesa tributaria per gli anni in contestazione nei confronti della società Ricorrente_1 Srl è legittima.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 07 Novembre 2025 parte appellante deposita memorie defensive.
All'udienza del 18 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla pretesa nullità e carenza di motivazione degli avvisi di accertamento TARI, lamenta parte appellante che gli avvisi sarebbero generici e privi di congrua motivazione, in violazione dell' art.7 della L. n.212/2000
(Statuto dei diritti del contribuente), non rendendo edotta la contribuente delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria e del calcolo dell'imposta. L'esame degli atti consente di affermare con evidenza la piena legittimità degli avvisi sotto il profilo motivazionale per i seguenti motivi: Gli avvisi contengono i dati essenziali relativi agli immobili imponibili (indirizzo, superficie, destinazione, categoria catastale) e distinguono le quote fissa e variabile. Sono richiamate le specifiche delibere di approvazione delle tariffe TARI per ogni anno d'imposta, con gli estremi, la data e il rinvio agli atti pubblicati nell'albo pretorio, pienamente accessibili e verificabili dal contribuente. Vengono esposti in modo chiaro: l'applicazione dei coefficienti previsti per categoria di utenza (nel caso di specie, utenza commerciale non domestica, categoria ristorazione-ristoranti con somministrazione di alimenti e bevande, come da classificazione
ARERA); il dettaglio delle somme richieste per ciascuna annualità e per ciascuna voce (imposta, addizionali, spese di notifica); la base normativa statale e regolamentare impiegata (richiamo al D. Lgs. n.507/1993, al
D. L. n.201/2011, alla legge n.147/2013, al regolamento comunale per la disciplina della TARI). È noto in giurisprudenza che la motivazione degli atti impositivi in materia di tributi locali non deve risolversi in una mera riproduzione di dati astratti, ma deve fondarsi: sul riferimento puntuale agli elementi identificativi del bene o della situazione imponibile, sull'enunciazione delle fonti normative e regolamentari, sulla chiara indicazione del metodo di calcolo, sulla conoscibilità degli atti richiamati ed eventualmente accessibili al contribuente. La Cassazione ha costantemente ribadito che l'avviso motivato in relazione alla documentazione consultabile presso l'amministrazione risponde all'obbligo di cui all'art.7 della L. n.212/2000, non dovendo necessariamente allegare tutti gli estratti degli atti presupposti se questi sono agevolmente reperibili e individuati nei riferimenti formali. Anche la motivazione puntuale mediante rinvio a regolamenti e delibere, ove questi siano pubblicati e liberamente consultabili, è ritenuta conforme al dettato normativo e ai principi di chiarezza, trasparenza e partecipazione. Per quanto precede, la censura dell'appellante si appalesa infondata.
Sulla regolarità delle delibere tariffarie e loro efficacia, l'appellante sostiene che le tariffe adottate siano prive di efficacia poiché le delibere di approvazione sarebbero intervenute tardivamente rispetto ai termini normativi e, dunque, si dovrebbe applicare la tariffa dell'anno precedente. Dall'esame degli atti e dalla produzione documentale emerge che: Per l'anno 2018, la tariffa è stata approvata con delibera C. C. n.16/2018 in data
20 febbraio 2018; Per l'anno 2019, la tariffa è stata approvata con delibera C. C. n.10/2019 in data 19 febbraio
2019. L'art.1, commi 683-684, L. n.147/2013 prevede che, qualora le tariffe siano deliberate entro i termini per l'adozione del bilancio di previsione, le stesse danno efficacia retroattiva dal 1° gennaio. La perentorietà del termine rileva solo in caso di mancata adozione della delibera entro scadenza, evento che nella specie non si verifica. Non risulta altresì provato né allegato dall'appellante che le delibere siano state pubblicate tardivamente all'albo pretorio informatico, circostanza che avrebbe potuto incidere sulla loro efficacia.
Peraltro, ai fini dell'efficacia delle tariffe, la normativa e la prassi impongono la pubblicazione della delibera sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità indicate dall'art.1, comma 32,
L. n.190/2012. Da parte del Comune è stata dimostrata la pubblicazione secondo legge. Alla luce di tali riscontri, le deliberazioni tariffarie risultano legittime ed efficaci. L'eccezione è, pertanto, destituita di fondamento.
Sulla metodologia di calcolo della TARI e fondatezza della pretesa, l'appellante lamenta illegittimità della determinazione dell'imposta, con riferimento sia alla base imponibile sia alla ripartizione tra quota fissa e variabile. Va rilevato che la TARI, ai sensi degli artt.641-668 della L. n.147/2013 e del D. P. R. n.158/1999, si compone di due quote: Quota fissa: correlata ai costi fissi del servizio, calcolata sulla superficie imponibile
(espressa in mq) e sulla categoria di attività; Quota variabile: determinata sulla base della consistenza dell'utenza (es. quantità presunta di rifiuti prodotti, coefficienti di produttività per categorie merceologiche e destinazioni d'uso, come stabilito dalle tabelle comunali). I dati di calcolo allegati dal Comune confermano che: la superficie tassata è coerente con la destinazione d'uso dei locali e le dichiarazioni presentate dal contribuente;
sono correttamente applicati i coefficienti di riferimento per utenze non domestiche “ristorazione con somministrazione” (conformemente a quanto previsto dalle linee guida ARERA); nella determinazione della tariffa sono esplicitate la quota fissa e variabile, con indicazione delle relative formule di calcolo;
non sussistono errori di duplicazione della quota variabile per i locali adibiti a servizi (bagni, magazzini accessori), come desumibile dai dati riepilogativi. Voce: Superficie imponibile;
Importo (€): 410 mq;
Fonte dati e criteri applicati: Planimetria e dichiarazione contribuente. Voce: Quota fissa;
Importo (€): 6.500; Fonte dati e criteri applicati: Coefficienti D. P. R.158/1999, Cat.22 (ristoranti).
Voce: Quota variabile;
Importo (€): 4.600; Fonte dati e criteri applicati: Coefficienti produttività “Ristorazione”.
Voce: Addizionali/accessori; Importo (€): 220; Fonte dati e criteri applicati: Quote stabilite annualmente dal
Comune. Voce: Spese notifica;
Importo (€): 60; Fonte dati e criteri applicati: Spese vive giustificate. Totale
11.320
Quanto allo specifico rilievo sulla presunta duplicazione della quota variabile, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha chiarito che tale vizio ricorre solo quando risulta documentalmente che la quota variabile sia stata addizionata più volte alla medesima superficie imponibile, prassi qui insussistente secondo i riscontri documentali. Quanto alla gestione dei rifiuti urbani dei soggetti produttori di rifiuti speciali, si precisa che la normativa consente la deduzione delle superfici destinate ad attività produttive per le quali il produttore dimostri che i rifiuti sono smaltiti in regime di autocontrollo;
l'appellante non ha fornito idonea prova della gestione in proprio di porzioni di superficie. Per quanto riguarda la proporzionalità dell'impostazione tariffaria e il rispetto della normativa eurounitaria (direttiva 2008/98/CE, cd. “principio chi inquina paga”), risulta che la struttura della tariffa sia coerente con i parametri nazionali e comunitari.
Sul presupposto impositivo e sulla legittimazione soggettiva, lamenta la società Ricorrente_1 r. l. che, essendo subentrato un terzo soggetto nell'affitto di ramo d'azienda e nella disponibilità dei locali, ella non sarebbe più soggetto passivo. Si ricorda che, a norma dell'art.1, comma 642, L. n.147/2013 e dell'art.63 D.
Lgs. n.507/1993, soggetto passivo della TARI è chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. La cessazione dell'obbligo tributario presuppone apposita dichiarazione del contribuente, nonché prova dell'avvenuto subentro, ai fini della voltura. Gli accertamenti comunali confermano che: il subentro del terzo (affitto di ramo d'azienda) non risultava debitamente segnalato né correttamente dichiarato agli uffici tributi;
la concessione demaniale e i dati catastali intestati erano formalmente ancora riferibili alla società appellante, come risulta dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e del Catasto;
non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a comprovare la regolarità della denuncia di cessazione ai fini della TARI. La Suprema Corte ha costantemente affermato che l'onere della prova della dichiarazione di cessazione grava sul contribuente [art.64, co.4, D. Lgs. n.507/1993]. In difetto di detta dichiarazione, la società è legittimamente individuata come soggetto passivo fino alla data della formale voltura. Per completezza, si rileva che non è configurabile alcuna interruzione automatica del rapporto obbligatorio per effetto di atti interni tra privati, ove non seguiti da regolari comunicazioni obbligatorie alla P.
A.
Sulla liquidazione delle spese e maggiorazione ex art.15, co.
2- septies, D. lgs.546/1992, secondo la società appellante, la sentenza di primo grado avrebbe errato nell'applicare la maggiorazione ex art.15, co.
2-septies,
D. Lgs. n.546/1992, sostenendo la mancata corrispondenza ai presupposti normativi. La disposizione normativa stabilisce che, nei giudizi tributari ove ricorra integrale soccombenza del ricorrente e valore della controversia non superiore a € 50.000, il giudice dispone la liquidazione delle spese con una maggiorazione del 50% rispetto ai valori tabellari, ove sia intervenuto diniego dell'Ufficio in sede di mediazione. La pronuncia impugnata rispetta integralmente tali criteri formali e sostanziali, non essendo contestata la pendenza della procedura di mediazione conclusa con esito negativo esplicitato in atti dall'Ente e confermato dalla sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 srl va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Aci Castello, delle spese processuali del Secondo
Grado del giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 18 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
LV AN) (Dott. Vincenzo Brancato)