Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1103
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. 212/2000 per omessa o insufficiente motivazione

    La Corte ritiene che gli avvisi siano sufficientemente motivati in quanto contengono i dati essenziali relativi agli immobili, distinguono le quote fissa e variabile, richiamano le delibere di approvazione delle tariffe con rinvio agli atti pubblicati nell'albo pretorio, espongono chiaramente l'applicazione dei coefficienti, il dettaglio delle somme richieste e la base normativa. La giurisprudenza afferma che la motivazione che si fonda su atti consultabili presso l'amministrazione è conforme all'obbligo di cui all'art. 7 della L. n. 212/2000.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 per tardività della deliberazione della tariffa

    Le tariffe per il 2018 e 2019 sono state approvate con delibere rispettivamente del 20/02/2018 e del 19/02/2019. L'art. 1, commi 683-684, L. n.147/2013 prevede che, se le tariffe sono deliberate entro i termini per l'adozione del bilancio di previsione, hanno efficacia retroattiva dal 1° gennaio. Non risulta provato che le delibere siano state pubblicate tardivamente. La pubblicazione sul sito web del MEF è stata dimostrata.

  • Rigettato
    Violazione dei commi 9 e 11 dell'art. 14 D.L. 201 del 2011 per errata determinazione nel quantum

    La TARI si compone di quota fissa (calcolata sulla superficie imponibile e categoria di attività) e quota variabile (determinata sulla base della consistenza dell'utenza). I dati di calcolo allegati dal Comune confermano la coerenza della superficie tassata, l'applicazione dei coefficienti per utenze non domestiche 'ristorazione con somministrazione', l'esplicitazione della quota fissa e variabile, e l'assenza di errori di duplicazione. La struttura della tariffa è coerente con i parametri nazionali e comunitari.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto impositivo per affitto del ramo d'azienda

    Il soggetto passivo della TARI è chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte. La cessazione dell'obbligo tributario presuppone un'apposita dichiarazione del contribuente e la prova dell'avvenuto subentro. La società appellante non ha comunicato né dichiarato all'Ente l'avvenuto subentro del terzo. La concessione demaniale e i dati catastali sono ancora intestati alla società appellante. L'onere della prova della dichiarazione di cessazione grava sul contribuente.

  • Rigettato
    Illegittimità della maggiorazione delle spese per mediazione

    La disposizione normativa (art. 15, co.2-septies, D. Lgs. n.546/1992) prevede la maggiorazione del 50% delle spese in caso di integrale soccombenza del ricorrente e valore della controversia non superiore a € 50.000, ove sia intervenuto diniego dell'Ufficio in sede di mediazione. La pronuncia impugnata rispetta tali criteri, essendo la procedura di mediazione conclusa con esito negativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1103
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1103
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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