CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 9990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9990 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, L. M. Flamini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. PATTA GIUSEPPE del foro di SASSARI per la Parte Civile PARILLO ROSA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese;
udito il difensore, avv. CARTA GIORGIO del foro di CAGLIARI in difesa di IT NN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9990 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 novembre 2021 la Corte Militare di appello di Roma ha respinto l'appello di NN IT avverso la sentenza del Tribunale militare in sede del 22 aprile 2021, che aveva condannato l'imputato, Tenente colonnello Ed. in servizio presso la Direzione sanitaria del Policlinico Militare Celio, in Roma, per il reato di ingiuria a un inferiore, aggravata e continuata (artt. 81 cod. pen., 47 comma primo e n.4 , 196 comma secondo cod. pen, m.p.), per aver in più occasioni, in presenza di altri militari in servizio presso l'Ufficio, offeso l'onore, il prestigio e la dignità dell'inferiore in grado Caporal maggiore scelto E.I. SA IL, in sua presenza, con battute di vario tenore, con le quali alludeva a un rapporto di tipo sessuale della militare con il Tenente Colonnello NA in servizio presso il medesimo reparto. L'imputato è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione militare e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. G. Carta, deducendo tre motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale ed errata qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 196 cod. pen. m.p. Si tratta di rilievo già svolto in sede di appello e respinto dalla Corte di secondo grado. Il reato di ingiuria militare è a forma libera ed è necessario che vi sia un'offesa percepibile come tale, idonea in re ipsa a recare nocumento al destinatario. La Corte territoriale evidenzia che il militare avrebbe abusato del suo grado, ledendo l'immagine della IL in ambìto lavorativo, di fronte a colleghi, mentre la contestazione fa espresso riferimento a battute, di vario tenore, atte a provocare pubblico scandalo. Sicché, fin dalla contestazione ciò che emerge, al più, è la condotta contravvenzionale di cui all'art. 660 cod. pen. tanto che anche la Corte di appello si sofferma su messaggi confidenziali e battute amichevoli, scambiati tra le parti, che, secondo la difesa, si caratterizzavano, per la loro insistenza e petulanza, nella capacità di provocare nella parte offesa forte disagio, non anche per una carica offensiva in sé quanto al loro contenuto o a quello dei messaggi. 2 A conferma che la parte civile avesse subito molestie più che offese sarebbero le deposizioni del teste De Leo, del teste de relato Baita, dello stesso coniuge della persona offesa e di NA, deposizioni delle quali il ricorso riporta stralci a pag. 15 e ss. Inoltre, si sostiene che, alternativamente, la condotta potrebbe integrare quella del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. posto che la parte lesa, in conseguenza delle condotte poste in essere dall'imputato, avrebbe subito dei cambi di turno, spostamenti dal proprio ufficio, espressamente da lei chiesti per evitare l'imputato, creando anche malessere in ragione della ripetizione delle condotte. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Non vi sono state offese che hanno integrato la lesione della reputazione della parte offesa e, comunque, di queste non darebbe conto la Corte di appello. Né le battute riportate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 20 del ricorso) farebbero riferimento a una relazione di tipo sessuale tra la IL e NA, come contestato. Peraltro, non si tratta di condotte di chiara e inconfutabile attitudine lesiva ed espressiva di disprezzo, come richiesto per integrare il reato di ingiuria. Tanto, considerato il clima complessivo che si viveva nell'Ufficio, gioviale e giocoso, in cui si inserivano le battute di IT. Sul punto, la difesa inquadra la vicenda nel contesto in cui si sono svolti i fatti, descrivendo i rapporti tra la parte civile e il tenente colonnello NA precisando che i due erano stati spesso "sorpresi a vezzeggiarsi in reciprochi lusinghieri apprezzamenti", tanto che, rispetto a tali rapporti, l'IT aveva avviato un accertamento, indicato come doveroso in ragione della sua qualità di superiore gerarchico della IL e delle regole che sono imposte, nei rapporti tra militari, uomo e donna, negli Uffici. Anche dal punto di vista soggettivo si contesta vizio di motivazione assumendo che, per la sussistenza del dolo, è necessario che il soggetto abbia la mera consapevolezza di pronunciare espressioni ingiuriose e dal contenuto offensivo, anche se non sia intimamente mosso dalla volontà di ledere l'onore del destinatario. L'IT, invece, era intento a svolgere interrogativi e battute, in modo goliardico e non certo dispregiativo, comunque finalizzate ad accertare una situazione incerta creatasi nell'Ufficio. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 495 comma 2 cod. proc. pen. per mancata assunzione di prova decisiva rappresentata dall'acquisizione della chat intercorsa tra imputato e parte lesa. 3 Tanto al fine di dimostrare il contenuto innocuo dei messaggi inoltrati non a tarda sera, come chiesto con il secondo motivo di appello. 3.Le parti, all'esito della discussione orale tempestivamente richiesta, con p.e.c. del 2 settembre 2022, dal difensore, avv. G. Carta, hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile perché perplesso quanto alla prospettazione delle possibili, alternative, qualificazioni proposte (cfr. pag. 18 e 19 in ordine alle richieste definitivamente svolte, circa la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 660 cod. pen. o diversamente, ai sensi dell'art. 612-bis cod. pen.) e, comunque, reiterativo di argomenti devoluti al giudice di secondo grado, già vagliati con motivazione non manifestamente illogica, comunque immune da censure di ogni tipo. Corretta è la qualificazione giuridica attribuita dai convergenti provvedimenti di merito alla condotta del ricorrente, rispetto alla quale la difesa prospetta una ricostruzione diversa, alternativa, fondata sul riesame di elementi di prova, non consentito a questa Corte di legittimità. Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507) Invero, la Corte territoriale, con ragionamento non manifestamente illogico e corretto in punto di qualificazione del fatto, sottolinea che la condotta in sé era senz'altro munita di carica offensiva, tenuto conto che, alla stregua dell'istruttoria espletata, era emerso che vi erano battute in pubblico, da parte dell'imputato, che alludevano, sulla base di una sviata rappresentazione della vicenda, alla relazione tra la persona offesa ed il collega NA e che queste erano ripetute, mentre il rapporto che intercorreva tra i due, era solo di tipo lavorativo. Tanto, in 4 considerazione dell'ulteriore circostanza che anche il coniuge della parte lesa lavorava presso il medesimo Policlinico. Si tratta, dunque, di comportamento intrinsecamente idoneo a vulnerare, oggettivamente, l'apprezzamento da parte della comunità di riferimento, del complesso dei valori e delle qualità che la persona offesa esprime, quale dinamica sintesi della sua dignità personale, apprezzamento cui si correla la lesione dell'altrui reputazione, che integra il reato di ingiuria contestato. Quanto alla proposta qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 660 cod. pen., si osserva che, nel caso al vaglio, la condotta evidenziata anche con il ricorso, relativa a messaggi confidenziali, indicati come ripetutamente inviati alla persona offesa, non è oggetto di formale contestazione nell'imputazione ascritta all'odierno ricorrente e che il comportamento individuato e posto in essere, senz'altro, è condotta contraria alla dignità e al prestigio della parte lesa, dunque che lede un bene giuridico diverso, oltre che diversa è la condotta rispetto a quella prevista e punita ai sensi dell'art. 660 cod. pen. Così come osserva il Collegio che, nel caso al vaglio, non risulta contestato il verificarsi di uno dei tre eventi tipici della condotta di cui all'art. 612-bis cod. pen. necessario per la configurazione del reato che, alternativamente, la difesa ha prospettato come possibile qualificazione della condotta dell'agente. Infine, si osserva che alcuna specifica argomentazione viene devoluta a questa Corte con il ricorso, circa la qualificazione della condotta quale abuso di mezzi di correzione o disciplina, ai sensi dell'art. 571 cod.pen., cui si è fatto riferimento nella discussione orale. 1.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato. I convergenti provvedimenti di merito, le cui motivazioni, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione dì responsabilità si fondono in un unico percorso giustificativo (in tal senso Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722) evidenziano che la carica offensiva dei comportamenti dell'imputato doveva rinvenirsi nell'evidente lesione all'immagine per la parte offesa (cfr. pag. 15 della sentenza di appello), tenuto conto che questi avvenivano in ambito lavorativo e alla presenza di colleghi, sottolineando, peraltro, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, che l'imputato era a conoscenza della circostanza che la persona offesa aveva il coniuge che lavorava nello stesso Policlinico militare, quindi dei possibili effetti lesivi del suo comportamento, sia dal punto di vista professionale che personale. La motivazione, sul punto, va ricollegata anche a quanto afferma la sentenza di primo grado (pag. 9) dove viene rimarcata la chiara natura ingiuriosa della condotta consistente nel rivolgersi, ripetutamente, ad una persona legata da 5 vincolo matrimoniale, assumendo l'esistenza di una relazione extraconiugale segreta con un superiore, a fronte della contestuale presenza nel medesimo contesto lavorativo, del coniuge della persona offesa. 1.2.11 terzo motivo è inammissibile. La motivazione della Corte territoriale (cfr. pag. 14) è esauriente ed immune da illogicità manifesta, nonché corretta. Invero, quella richiesta dal ricorrente non è prova assolutamente necessaria perché attinente a tema di prova non pertinente, dal punto di vista della contestazione. Infatti, si osserva che oggetto della richiesta istruttoria era dimostrare che i messaggi non avvenivano a tarda sera e che il clima della conversazione, tra mittente e destinatario, era amichevole, mentre la contestazione attiene alla condotta che si è sostanziata in plurime battute offensive per la reputazione della persona offesa, avvenute alla presenza dei militari dell'Ufficio, fatto descritto con ragionamento esauriente e non manifestamente illogico, come riscontrato dalla esaustiva prova dichiarativa raccolta attraverso l'esame dei testimoni. 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. 2.1.Segue altresì, la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile IL SA che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, L. M. Flamini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. PATTA GIUSEPPE del foro di SASSARI per la Parte Civile PARILLO ROSA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese;
udito il difensore, avv. CARTA GIORGIO del foro di CAGLIARI in difesa di IT NN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9990 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 novembre 2021 la Corte Militare di appello di Roma ha respinto l'appello di NN IT avverso la sentenza del Tribunale militare in sede del 22 aprile 2021, che aveva condannato l'imputato, Tenente colonnello Ed. in servizio presso la Direzione sanitaria del Policlinico Militare Celio, in Roma, per il reato di ingiuria a un inferiore, aggravata e continuata (artt. 81 cod. pen., 47 comma primo e n.4 , 196 comma secondo cod. pen, m.p.), per aver in più occasioni, in presenza di altri militari in servizio presso l'Ufficio, offeso l'onore, il prestigio e la dignità dell'inferiore in grado Caporal maggiore scelto E.I. SA IL, in sua presenza, con battute di vario tenore, con le quali alludeva a un rapporto di tipo sessuale della militare con il Tenente Colonnello NA in servizio presso il medesimo reparto. L'imputato è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione militare e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. G. Carta, deducendo tre motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale ed errata qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 196 cod. pen. m.p. Si tratta di rilievo già svolto in sede di appello e respinto dalla Corte di secondo grado. Il reato di ingiuria militare è a forma libera ed è necessario che vi sia un'offesa percepibile come tale, idonea in re ipsa a recare nocumento al destinatario. La Corte territoriale evidenzia che il militare avrebbe abusato del suo grado, ledendo l'immagine della IL in ambìto lavorativo, di fronte a colleghi, mentre la contestazione fa espresso riferimento a battute, di vario tenore, atte a provocare pubblico scandalo. Sicché, fin dalla contestazione ciò che emerge, al più, è la condotta contravvenzionale di cui all'art. 660 cod. pen. tanto che anche la Corte di appello si sofferma su messaggi confidenziali e battute amichevoli, scambiati tra le parti, che, secondo la difesa, si caratterizzavano, per la loro insistenza e petulanza, nella capacità di provocare nella parte offesa forte disagio, non anche per una carica offensiva in sé quanto al loro contenuto o a quello dei messaggi. 2 A conferma che la parte civile avesse subito molestie più che offese sarebbero le deposizioni del teste De Leo, del teste de relato Baita, dello stesso coniuge della persona offesa e di NA, deposizioni delle quali il ricorso riporta stralci a pag. 15 e ss. Inoltre, si sostiene che, alternativamente, la condotta potrebbe integrare quella del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. posto che la parte lesa, in conseguenza delle condotte poste in essere dall'imputato, avrebbe subito dei cambi di turno, spostamenti dal proprio ufficio, espressamente da lei chiesti per evitare l'imputato, creando anche malessere in ragione della ripetizione delle condotte. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Non vi sono state offese che hanno integrato la lesione della reputazione della parte offesa e, comunque, di queste non darebbe conto la Corte di appello. Né le battute riportate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 20 del ricorso) farebbero riferimento a una relazione di tipo sessuale tra la IL e NA, come contestato. Peraltro, non si tratta di condotte di chiara e inconfutabile attitudine lesiva ed espressiva di disprezzo, come richiesto per integrare il reato di ingiuria. Tanto, considerato il clima complessivo che si viveva nell'Ufficio, gioviale e giocoso, in cui si inserivano le battute di IT. Sul punto, la difesa inquadra la vicenda nel contesto in cui si sono svolti i fatti, descrivendo i rapporti tra la parte civile e il tenente colonnello NA precisando che i due erano stati spesso "sorpresi a vezzeggiarsi in reciprochi lusinghieri apprezzamenti", tanto che, rispetto a tali rapporti, l'IT aveva avviato un accertamento, indicato come doveroso in ragione della sua qualità di superiore gerarchico della IL e delle regole che sono imposte, nei rapporti tra militari, uomo e donna, negli Uffici. Anche dal punto di vista soggettivo si contesta vizio di motivazione assumendo che, per la sussistenza del dolo, è necessario che il soggetto abbia la mera consapevolezza di pronunciare espressioni ingiuriose e dal contenuto offensivo, anche se non sia intimamente mosso dalla volontà di ledere l'onore del destinatario. L'IT, invece, era intento a svolgere interrogativi e battute, in modo goliardico e non certo dispregiativo, comunque finalizzate ad accertare una situazione incerta creatasi nell'Ufficio. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 495 comma 2 cod. proc. pen. per mancata assunzione di prova decisiva rappresentata dall'acquisizione della chat intercorsa tra imputato e parte lesa. 3 Tanto al fine di dimostrare il contenuto innocuo dei messaggi inoltrati non a tarda sera, come chiesto con il secondo motivo di appello. 3.Le parti, all'esito della discussione orale tempestivamente richiesta, con p.e.c. del 2 settembre 2022, dal difensore, avv. G. Carta, hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile perché perplesso quanto alla prospettazione delle possibili, alternative, qualificazioni proposte (cfr. pag. 18 e 19 in ordine alle richieste definitivamente svolte, circa la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 660 cod. pen. o diversamente, ai sensi dell'art. 612-bis cod. pen.) e, comunque, reiterativo di argomenti devoluti al giudice di secondo grado, già vagliati con motivazione non manifestamente illogica, comunque immune da censure di ogni tipo. Corretta è la qualificazione giuridica attribuita dai convergenti provvedimenti di merito alla condotta del ricorrente, rispetto alla quale la difesa prospetta una ricostruzione diversa, alternativa, fondata sul riesame di elementi di prova, non consentito a questa Corte di legittimità. Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507) Invero, la Corte territoriale, con ragionamento non manifestamente illogico e corretto in punto di qualificazione del fatto, sottolinea che la condotta in sé era senz'altro munita di carica offensiva, tenuto conto che, alla stregua dell'istruttoria espletata, era emerso che vi erano battute in pubblico, da parte dell'imputato, che alludevano, sulla base di una sviata rappresentazione della vicenda, alla relazione tra la persona offesa ed il collega NA e che queste erano ripetute, mentre il rapporto che intercorreva tra i due, era solo di tipo lavorativo. Tanto, in 4 considerazione dell'ulteriore circostanza che anche il coniuge della parte lesa lavorava presso il medesimo Policlinico. Si tratta, dunque, di comportamento intrinsecamente idoneo a vulnerare, oggettivamente, l'apprezzamento da parte della comunità di riferimento, del complesso dei valori e delle qualità che la persona offesa esprime, quale dinamica sintesi della sua dignità personale, apprezzamento cui si correla la lesione dell'altrui reputazione, che integra il reato di ingiuria contestato. Quanto alla proposta qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 660 cod. pen., si osserva che, nel caso al vaglio, la condotta evidenziata anche con il ricorso, relativa a messaggi confidenziali, indicati come ripetutamente inviati alla persona offesa, non è oggetto di formale contestazione nell'imputazione ascritta all'odierno ricorrente e che il comportamento individuato e posto in essere, senz'altro, è condotta contraria alla dignità e al prestigio della parte lesa, dunque che lede un bene giuridico diverso, oltre che diversa è la condotta rispetto a quella prevista e punita ai sensi dell'art. 660 cod. pen. Così come osserva il Collegio che, nel caso al vaglio, non risulta contestato il verificarsi di uno dei tre eventi tipici della condotta di cui all'art. 612-bis cod. pen. necessario per la configurazione del reato che, alternativamente, la difesa ha prospettato come possibile qualificazione della condotta dell'agente. Infine, si osserva che alcuna specifica argomentazione viene devoluta a questa Corte con il ricorso, circa la qualificazione della condotta quale abuso di mezzi di correzione o disciplina, ai sensi dell'art. 571 cod.pen., cui si è fatto riferimento nella discussione orale. 1.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato. I convergenti provvedimenti di merito, le cui motivazioni, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione dì responsabilità si fondono in un unico percorso giustificativo (in tal senso Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722) evidenziano che la carica offensiva dei comportamenti dell'imputato doveva rinvenirsi nell'evidente lesione all'immagine per la parte offesa (cfr. pag. 15 della sentenza di appello), tenuto conto che questi avvenivano in ambito lavorativo e alla presenza di colleghi, sottolineando, peraltro, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, che l'imputato era a conoscenza della circostanza che la persona offesa aveva il coniuge che lavorava nello stesso Policlinico militare, quindi dei possibili effetti lesivi del suo comportamento, sia dal punto di vista professionale che personale. La motivazione, sul punto, va ricollegata anche a quanto afferma la sentenza di primo grado (pag. 9) dove viene rimarcata la chiara natura ingiuriosa della condotta consistente nel rivolgersi, ripetutamente, ad una persona legata da 5 vincolo matrimoniale, assumendo l'esistenza di una relazione extraconiugale segreta con un superiore, a fronte della contestuale presenza nel medesimo contesto lavorativo, del coniuge della persona offesa. 1.2.11 terzo motivo è inammissibile. La motivazione della Corte territoriale (cfr. pag. 14) è esauriente ed immune da illogicità manifesta, nonché corretta. Invero, quella richiesta dal ricorrente non è prova assolutamente necessaria perché attinente a tema di prova non pertinente, dal punto di vista della contestazione. Infatti, si osserva che oggetto della richiesta istruttoria era dimostrare che i messaggi non avvenivano a tarda sera e che il clima della conversazione, tra mittente e destinatario, era amichevole, mentre la contestazione attiene alla condotta che si è sostanziata in plurime battute offensive per la reputazione della persona offesa, avvenute alla presenza dei militari dell'Ufficio, fatto descritto con ragionamento esauriente e non manifestamente illogico, come riscontrato dalla esaustiva prova dichiarativa raccolta attraverso l'esame dei testimoni. 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. 2.1.Segue altresì, la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile IL SA che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente