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Sentenza 11 dicembre 2020
Sentenza 11 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2020, n. 35534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35534 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) NI AR, nato a [...] il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 16/06/2020 dal Tribunale del riesame di Catania;
Sentita la relazione del Consigliere ES Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35534 Anno 2020 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 21/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 16/06/2020 il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di AR NI il 13/05/2020 per i reati di cui ai capi 1 e 5 della rubrica. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nel contesto di una più ampia attività d'indagine, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan UN, che operava nelle aree di Riposto, IA, ME, LI e AL. Si accertava, in tale ambito, che il sodalizio mafioso attualmente egemonizzato da ET AR ER, contestato al capo 1 della rubrica e ascritto a AR NI, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio - e risultava collegato al clan Santapaola-Ercolano, che rappresentava Cosa Nostra nell'area etnea. Sulla sfera di operatività di tale sodalizio mafioso nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area ionica catanese del clan UN, tra i quali i processi denominati "Orsa Maggiore" e "Kallipolis", che chiarivano gli scenari nei quali operava la consorteria e i suoi collegamenti con la criminalità mafiosa etnea. In questa ampia cornice, al capo 1, si contestava all'indagato la partecipazione al clan UN, all'interno del quale era coinvolto nella gestione dei settori degli stupefacenti e delle estorsioni, operando in collegamento con IU DÒ e ES DÒ e raccordandosi con i vertici del sodalizio mafioso, come detto, egemonizzato da ET AR ER. In questo contesto consortile, si concretizzava l'ipotesi delittuosa di cui al capo 5, che riguardava l'attività di spaccio di stupefacenti posta in essere da NI nel suo territorio di riferimento, per lo svolgimento della quale il ricorrente si raccordava con alcuni esponenti del clan UN, come IU DÒ, DR AR e TE M usumeci . Il coinvolgimento del ricorrente nelle attività delittuose contestategli ai capi 1 e 5 si riteneva accertato grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LU RE - le cui propalazioni erano state già valutate positivamente in altri procedimenti penali, richiamati nel provvedimento censurato - e alle attività di captazione condotte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate analiticamente in rassegna nelle pagine 3-6 dell'ordinanza impugnata, dalle quali 2 emergevano i rapporti consortili esistenti tra il ricorrente e i già citati IU DÒ, DR AR e TE ME. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della custodia cautelare in carcere applicata a AR NI, rilevanti ai sensi dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte delittuose commesse dal ricorrente e della loro riconducibilità a una consorteria mafiosa radicata nell'area giarrese come il clan UN. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avvero tale ordinanza AR Canniniti, a mezzo dell'avv. Roberta Fava, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive. Con la prima di tali censure si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione dei reati ascritti a Canniniti ai capi 1 e 5 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla consorteria in contestazione - rispetto al quale le propalazioni del collaborante LU RE apparivano prive di univocità e non sovrapponibili - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con l'ulteriore censura difensiva, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente, a fronte delle incertezze relative al ruolo associativo svolto nel sodalizio di cui al capo 1, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, su cui il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AR NI è inammissibile. 3 2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice dell'impugnazione di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalla stessa disposizione normativa, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, così come affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 dell'08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento consolidato, da cui questo Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in pronunzie più recenti di questa Corte (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). A questi principi ci si dovrà conformare nella verifica della posizione di AR Canniniti, sia con riferimento al giudizio di gravità indiziaria sia con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, censurati con il ricorso in esame. 3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile la prima delle due censure difensive, attraverso cui veniva articolato il ricorso in esame, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la 4 Tg decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione dei reati ascritti a NI ai capi 1 e 5 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla consorteria in contestazione - rispetto al quale le propalazioni dei collaborante LU RE apparivano prive di univocità e non corroborate dagli ulteriori elementi probatori - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo dei reati ascritti al ricorrente. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale su cui il Tribunale del riesame di Catania fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di AR NI nel provvedimento cautelare genetico, relativamente alle ipotesi delittuose di cui ai capi 1 e 5 della rubrica, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 3-6 dell'ordinanza impugnata, che si ritenevano corroborate dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia LU RE. Tra queste captazioni, limitandoci a considerare quelle che coinvolgevano il ricorrente, si ritiene opportuno richiamare per la loro rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, le intercettazioni nn. 350, 352, 354 e 355 del 27/08/2018, registrate tra l'indagato, TE ME, NI AR CO, DO AN e DR AR;
le intercettazioni nn. 97 e 98 del 22/09/2018, registrate tra l'indagato, IU DÒ e DR AR;
l'intercettazione n. 165 del 12/09/2018, registrata tra DR AR e ES DÒ; le intercettazioni nn. 260, 264 e 265 del 21/09/2018, registrate tra gli stessi colloquianti;
le intercettazioni nn. 97, 98 e 122 del 21/09/2018, registrate tra i medesimi conversanti. Gli esiti indiziari di queste attività di intercettazione facevano emergere il ruolo svolto da NI nella gestione delle attività illecite riconducibili alla consorteria criminale di cui al capo 1, con specifico riferimento al settore degli stupefacenti, nel quale era coinvolto, corroborando le dichiarazioni accusatorie rese dai collaborante RE. Tale coinvolgimento associativo imponeva di ribadire la stabilità dei rapporti esistenti tra NI e i vertici della cosca mafiosa di cui al capo 1, attestata dagli elementi indiziari, dichiarativi e captativi, che si sono richiamati, da cui si evinceva la consapevolezza del ricorrente di contribuire al perseguimento delle strategie consortili in questione, affermata dal Tribunale del riesame di Catania nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte 5 (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177-01; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloja, Rv. 261379-01). Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da AR NI all'interno del sodalizio mafioso di cui al capo 1 della rubrica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che dal compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari emergeva che il ricorrente era un esponente «un esponente del gruppo di ME [...] direttamente riconducibile ad ER AR». Le conclusioni del Tribunale del riesame di Catania appaiono perfettamente rispettose del compendio indiziario acquisito nei confronti di AR NI e risultano conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della [...] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01). 3.1. A tali, dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nelle quali NI risulta convolto, costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere scrupolosamente (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di AR NI nell'atto di impugnazione in esame, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di 6 intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588-01). Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici cautelari etnei sui risultati delle intercettazioni censurate, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv, 268414-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni unite, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3.2. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 7 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi la residua censura difensiva, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente, a fronte delle incertezze relative al ruolo associativo svolto nel sodalizio di cui al capo 1, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale di Canniniti, su cui il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino definitivamente interrotti i suoi legami con la consorteria criminale ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi processuali concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01). Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione di pericolosità sociale richiamata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento alle ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa e ai reati-fine aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. - analogamente a quello contestato a NI al capo 5 -, atteso che gli elementi processuali che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta ritenuta espressiva di un rapporto di contiguità (Sez. 6, n. 14803 dell'08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851-01; Sez. 2, n. 2242 dell'11/12/2013, Riela, Rv. 261701-01). Ne discende che, in queste ipotesi, il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze del caso concreto, dovendosi verificare, all'interno del processo, se il rischio di ulteriori condotte illecite - analoghe a quelle contestate a NI al capo 1 - sia concreto e reso probabile dai collegamenti associativi esistenti tra l'indagato e il sodalizio criminale di riferimento. Questi collegamenti, nel caso di specie, risultano pienamente dimostrati, per effetto del rapporto di collegamento consortile, cui ci si è riferiti diffusamente nei paragrafi 2 e 2.1, esistente tra il ricorrente e il gruppo mafioso in contestazione, in conseguenza del quale il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario e della posizione del ricorrente (Sez. 1, n. 24135 del 8 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01). A tali considerazioni deve aggiungersi che, essendo il reato su cui si è formulato un giudizio di gravità indiziaria inserito nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., vige una duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. Ne consegue che la ricorrenza di questa presunzione pericolosità sociale relativa inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire l'effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, deve osservarsi che, nell'ordinanza in esame, veniva eseguita una verifica concreta e attuale sulla capacità di AR NI di reiterare le condotte illecite che gli venivano contestate al capo 1, sulla base di un giudizio prognostico espresso in termini conformi alla sua posizione cautelare e pienamente rispettosi delle emergenze indiziarie, rispetto alle quali le censure difensive appaiono generiche e inidonee a disarticolare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Catania. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile la censura difensiva oggetto di vaglio. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da AR NI deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
9 A trasmessa capta x art. 23 n. i ter L. 8-8- 95 n. 33 9 -3oma, lì Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/10/2020.
Sentita la relazione del Consigliere ES Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35534 Anno 2020 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 21/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 16/06/2020 il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di AR NI il 13/05/2020 per i reati di cui ai capi 1 e 5 della rubrica. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nel contesto di una più ampia attività d'indagine, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan UN, che operava nelle aree di Riposto, IA, ME, LI e AL. Si accertava, in tale ambito, che il sodalizio mafioso attualmente egemonizzato da ET AR ER, contestato al capo 1 della rubrica e ascritto a AR NI, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio - e risultava collegato al clan Santapaola-Ercolano, che rappresentava Cosa Nostra nell'area etnea. Sulla sfera di operatività di tale sodalizio mafioso nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area ionica catanese del clan UN, tra i quali i processi denominati "Orsa Maggiore" e "Kallipolis", che chiarivano gli scenari nei quali operava la consorteria e i suoi collegamenti con la criminalità mafiosa etnea. In questa ampia cornice, al capo 1, si contestava all'indagato la partecipazione al clan UN, all'interno del quale era coinvolto nella gestione dei settori degli stupefacenti e delle estorsioni, operando in collegamento con IU DÒ e ES DÒ e raccordandosi con i vertici del sodalizio mafioso, come detto, egemonizzato da ET AR ER. In questo contesto consortile, si concretizzava l'ipotesi delittuosa di cui al capo 5, che riguardava l'attività di spaccio di stupefacenti posta in essere da NI nel suo territorio di riferimento, per lo svolgimento della quale il ricorrente si raccordava con alcuni esponenti del clan UN, come IU DÒ, DR AR e TE M usumeci . Il coinvolgimento del ricorrente nelle attività delittuose contestategli ai capi 1 e 5 si riteneva accertato grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LU RE - le cui propalazioni erano state già valutate positivamente in altri procedimenti penali, richiamati nel provvedimento censurato - e alle attività di captazione condotte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate analiticamente in rassegna nelle pagine 3-6 dell'ordinanza impugnata, dalle quali 2 emergevano i rapporti consortili esistenti tra il ricorrente e i già citati IU DÒ, DR AR e TE ME. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della custodia cautelare in carcere applicata a AR NI, rilevanti ai sensi dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte delittuose commesse dal ricorrente e della loro riconducibilità a una consorteria mafiosa radicata nell'area giarrese come il clan UN. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avvero tale ordinanza AR Canniniti, a mezzo dell'avv. Roberta Fava, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive. Con la prima di tali censure si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione dei reati ascritti a Canniniti ai capi 1 e 5 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla consorteria in contestazione - rispetto al quale le propalazioni del collaborante LU RE apparivano prive di univocità e non sovrapponibili - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con l'ulteriore censura difensiva, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente, a fronte delle incertezze relative al ruolo associativo svolto nel sodalizio di cui al capo 1, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, su cui il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AR NI è inammissibile. 3 2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice dell'impugnazione di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalla stessa disposizione normativa, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, così come affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 dell'08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento consolidato, da cui questo Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in pronunzie più recenti di questa Corte (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). A questi principi ci si dovrà conformare nella verifica della posizione di AR Canniniti, sia con riferimento al giudizio di gravità indiziaria sia con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, censurati con il ricorso in esame. 3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile la prima delle due censure difensive, attraverso cui veniva articolato il ricorso in esame, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la 4 Tg decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione dei reati ascritti a NI ai capi 1 e 5 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla consorteria in contestazione - rispetto al quale le propalazioni dei collaborante LU RE apparivano prive di univocità e non corroborate dagli ulteriori elementi probatori - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo dei reati ascritti al ricorrente. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale su cui il Tribunale del riesame di Catania fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di AR NI nel provvedimento cautelare genetico, relativamente alle ipotesi delittuose di cui ai capi 1 e 5 della rubrica, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 3-6 dell'ordinanza impugnata, che si ritenevano corroborate dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia LU RE. Tra queste captazioni, limitandoci a considerare quelle che coinvolgevano il ricorrente, si ritiene opportuno richiamare per la loro rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, le intercettazioni nn. 350, 352, 354 e 355 del 27/08/2018, registrate tra l'indagato, TE ME, NI AR CO, DO AN e DR AR;
le intercettazioni nn. 97 e 98 del 22/09/2018, registrate tra l'indagato, IU DÒ e DR AR;
l'intercettazione n. 165 del 12/09/2018, registrata tra DR AR e ES DÒ; le intercettazioni nn. 260, 264 e 265 del 21/09/2018, registrate tra gli stessi colloquianti;
le intercettazioni nn. 97, 98 e 122 del 21/09/2018, registrate tra i medesimi conversanti. Gli esiti indiziari di queste attività di intercettazione facevano emergere il ruolo svolto da NI nella gestione delle attività illecite riconducibili alla consorteria criminale di cui al capo 1, con specifico riferimento al settore degli stupefacenti, nel quale era coinvolto, corroborando le dichiarazioni accusatorie rese dai collaborante RE. Tale coinvolgimento associativo imponeva di ribadire la stabilità dei rapporti esistenti tra NI e i vertici della cosca mafiosa di cui al capo 1, attestata dagli elementi indiziari, dichiarativi e captativi, che si sono richiamati, da cui si evinceva la consapevolezza del ricorrente di contribuire al perseguimento delle strategie consortili in questione, affermata dal Tribunale del riesame di Catania nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte 5 (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177-01; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloja, Rv. 261379-01). Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da AR NI all'interno del sodalizio mafioso di cui al capo 1 della rubrica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che dal compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari emergeva che il ricorrente era un esponente «un esponente del gruppo di ME [...] direttamente riconducibile ad ER AR». Le conclusioni del Tribunale del riesame di Catania appaiono perfettamente rispettose del compendio indiziario acquisito nei confronti di AR NI e risultano conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della [...] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01). 3.1. A tali, dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nelle quali NI risulta convolto, costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere scrupolosamente (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di AR NI nell'atto di impugnazione in esame, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di 6 intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588-01). Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici cautelari etnei sui risultati delle intercettazioni censurate, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv, 268414-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni unite, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3.2. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 7 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi la residua censura difensiva, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente, a fronte delle incertezze relative al ruolo associativo svolto nel sodalizio di cui al capo 1, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale di Canniniti, su cui il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino definitivamente interrotti i suoi legami con la consorteria criminale ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi processuali concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01). Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione di pericolosità sociale richiamata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento alle ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa e ai reati-fine aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. - analogamente a quello contestato a NI al capo 5 -, atteso che gli elementi processuali che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta ritenuta espressiva di un rapporto di contiguità (Sez. 6, n. 14803 dell'08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851-01; Sez. 2, n. 2242 dell'11/12/2013, Riela, Rv. 261701-01). Ne discende che, in queste ipotesi, il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze del caso concreto, dovendosi verificare, all'interno del processo, se il rischio di ulteriori condotte illecite - analoghe a quelle contestate a NI al capo 1 - sia concreto e reso probabile dai collegamenti associativi esistenti tra l'indagato e il sodalizio criminale di riferimento. Questi collegamenti, nel caso di specie, risultano pienamente dimostrati, per effetto del rapporto di collegamento consortile, cui ci si è riferiti diffusamente nei paragrafi 2 e 2.1, esistente tra il ricorrente e il gruppo mafioso in contestazione, in conseguenza del quale il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario e della posizione del ricorrente (Sez. 1, n. 24135 del 8 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01). A tali considerazioni deve aggiungersi che, essendo il reato su cui si è formulato un giudizio di gravità indiziaria inserito nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., vige una duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. Ne consegue che la ricorrenza di questa presunzione pericolosità sociale relativa inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire l'effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, deve osservarsi che, nell'ordinanza in esame, veniva eseguita una verifica concreta e attuale sulla capacità di AR NI di reiterare le condotte illecite che gli venivano contestate al capo 1, sulla base di un giudizio prognostico espresso in termini conformi alla sua posizione cautelare e pienamente rispettosi delle emergenze indiziarie, rispetto alle quali le censure difensive appaiono generiche e inidonee a disarticolare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Catania. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile la censura difensiva oggetto di vaglio. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da AR NI deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
9 A trasmessa capta x art. 23 n. i ter L. 8-8- 95 n. 33 9 -3oma, lì Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/10/2020.