CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2024, n. 25954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25954 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DudWristian, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25954 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 16/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia pronunciava sulla richiesta di riesame, formulata da IA UD avverso il provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere, adottato a suo carico dal locale G.i.p. in relazione al reato, ascrittogli in concorso, di tentato omicidio. 1.1. L'indagato e i connazionali AN CE e RX DR avevano - in prospettazione accusatoria - attentato alla vita di AL UC, nel corso di un'aggressione condotta nei confronti suoi, di RE OP e di altri, quale drammatica evoluzione di una pregressa discussione che aveva contrapposto i due gruppi. I fatti si erano verificati il 19 luglio 2023, sulla pubblica via, poco lontano dall'abitato di Chiari. Qui, secondo le dichiarazioni degli astanti (UC, OP, nonché MI GU e AT PA, che erano assieme a loro), l'autovettura della vittima, dopo essersi fermata, era stata circondata dagli aggressori, discesi dalla propria automobile. Due almeno degli albanesi erano armati di coltello. Numerosi fendenti erano da costoro sferrati all'indirizzo degli antagonisti. UC era stato attinto sei volte;
quattro colpi (due penetranti) lo avevano raggiunto all'addome, uno alla superficie infero-laterale destra del tronco, l'ultimo alla sua superficie infero- laterale sinistra. 1.2. L'idoneità della condotta a cagionare la morte, e la sua univoca direzionalità in tal senso, erano argomentate dai giudici del riesame. Per quanto, poi, l'autore materiale della condotta fosse identificabile in DR, essa rappresentava, per i medesimi giudici, lo sviluppo più che prevedibile, e come tale preventivamente accettato, della comune aggressione del terzetto nei confronti della vittima (e delle altre persone che si trovavano in sua compagnia), sicché andava ritenuta la partecipazione di natura concorsuale. 1.3. Il Tribunale del riesame riteneva la gravità indiziaria alla stregua di tali considerazioni e riteneva, per le modalità del fatto e la personalità di UD, l'esigenza cautelare di prevenire il pericolo di recidiva criminosa, in grado tale, tuttavia, da poter essere fronteggiata con la misura cautelare degli arresti domiciliari (rafforzati dall'impiego di dispositivi elettronici di controllo), che disponeva in sostituzione di quella originariamente applicata. 2. L'indagato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico di ricorso è dedotta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2 Il Tribunale del riesame stesso avrebbe sottolineato, afferma il ricorrente, la necessità di futuri approfondimenti istruttori sulle ragioni del dissidio, che dell'accaduto costituiva la genesi, e sarebbe dunque incomprensibile come le dichiarazioni dell'offeso e dei suoi amici, ritenute a quel riguardo lacunose e inattendibili, avessero potuto essere appieno accreditate in chiave ricostruttiva delle vicende terminali della contesa. Così come il presunto movente, anche la dinamica dell'occorso risulterebbe in realtà incerta, a causa dei dubbi e delle perplessità che i narrati in discorso inevitabilmente susciterebbero e sui quali il ricorrente si intrattiene. Non sarebbe facilmente spiegabile, ad esempio, perché nessuno dei dichiaranti avesse mai chiamato un'autoambulanza o le forze dell'ordine, o come UC potesse essersi trovato isolato al momento dell'attacco direttamente subito. UC, in ogni caso, avrebbe individuato i suoi immediati aggressori nei soli CE e DR. UD non era, dunque, l'autore materiale dell'accoltellamento, né si sarebbe potuto a lui addebitare un concorso di natura morale, non avendo egli in alcun modo contribuito all'azione e non avendo maturato alcuna volontà orientata alla sua realizzazione. UD neppure conosceva, infatti, le intenzioni dei suoi connazionali (che avevano agito, peraltro, sotto la spinta dell'esasperazione originata dalle provocazioni della vittima), e comunque non vi aveva aderito in forma diretta, non bastando rispetto al delitto tentato un dolo di tipo meramente eventuale. L'occorso avrebbe potuto, nella sua interezza, essere riqualificato come mero reato di lesione personale, sia per l'astratta inidoneità della condotta a provocare la morte, sia perché ad altri scopi era diretta l'azione di DR, cui - al più, ed ugualmente - si sarebbe potuto intestare il mero, insufficiente, dolo eventuale. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Quale che sia l'esatta ricostruzione dell'antefatto, l'aggressione patita da AL UC (e dai suoi compagni) e le sue modalità risaltano da precise dichiarazioni testimoniali, che il Tribunale del riesame ha valutato congruamente allo stato, cogliendone i necessari caratteri di attendibilità e convergenza rappresentativa. 3 In presenza di una logica motivazione al riguardo, le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01), e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà di argomentazione solo perché contrario agli assunti difensivi (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). 3. Sula base delle predette dichiarazioni, e delle risultanze medico-legali, il Tribunale ha ritenuto il dolo diretto, in capo all'autore materiale della condotta di accoltellamento (DR), con ragionamento che si sottrae a censura. La sussistenza dell'animus necandi è stata ineccepibilmente basata, secondo il corretto approccio della prognosi postuma (tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339-01), sulla reiterazione e violenza dei colpi, sulla natura offensiva dello strumento impiegato, sulle zone del corpo attinte. Tali risultanze sono state valutate alla stregua dell'esatto principio, in forza del quale il dolo di omicidio non si misura, in caso di tentativo, sugli esiti ex post determinatisi. Il fatto che la vittima non si sia trovata, a consuntivo, a rischio di morte non esclude il requisito della pericolosità della condotta rispetto al bene protetto della vita, e con esso l'idoneità dell'azione, da apprezzare ponendosi nella medesima posizione dell'agente all'inizio dell'attività delittuosa, in modo da valutare, in base alla situazione del momento, se gli atti posti in essere fossero in grado di realizzare il reato;
la scarsa entità, e finanche l'inesistenza, delle conseguenze lesive provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere, di per sé, l'intenzione omicida, in quanto esse sono rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (tra le molte, Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702-01). 4. Benché la condotta di accoltellamento di UC sia stata realizzata dal solo DR, il Tribunale del riesame ha poi rilevato, inappuntabilmente allo stato, gli estremi della piena responsabilità concorsuale, posto che la condotta stessa, quand'anche ulteriore rispetto a quella concordata, è causalmente correlata all'azione di tutti i compartecipi, UD incluso, il quale (contribuendo all'accerchiamento della vettura avversaria, in compagnia di soggetti entrambi 4 armati) ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave (cfr. Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849-01). Non bisogna infatti confondere il piano attinente la volontà dolosa dell'autore materiale (DR), che è ricostruibile in termini di dolo diretto, adeguato ad integrare l'omicidio tentato, con il piano attinente il titolo della responsabilità del concorrente ex art. 116 cod. pen., bastando sempre il dolo eventuale per radicarla in termini di concorso pieno (e bastando la mera prevedibilità dell'evento disvoluto, più grave, per radicare il concorso anomalo: Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv. 252405-01). 5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/04/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25954 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 16/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia pronunciava sulla richiesta di riesame, formulata da IA UD avverso il provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere, adottato a suo carico dal locale G.i.p. in relazione al reato, ascrittogli in concorso, di tentato omicidio. 1.1. L'indagato e i connazionali AN CE e RX DR avevano - in prospettazione accusatoria - attentato alla vita di AL UC, nel corso di un'aggressione condotta nei confronti suoi, di RE OP e di altri, quale drammatica evoluzione di una pregressa discussione che aveva contrapposto i due gruppi. I fatti si erano verificati il 19 luglio 2023, sulla pubblica via, poco lontano dall'abitato di Chiari. Qui, secondo le dichiarazioni degli astanti (UC, OP, nonché MI GU e AT PA, che erano assieme a loro), l'autovettura della vittima, dopo essersi fermata, era stata circondata dagli aggressori, discesi dalla propria automobile. Due almeno degli albanesi erano armati di coltello. Numerosi fendenti erano da costoro sferrati all'indirizzo degli antagonisti. UC era stato attinto sei volte;
quattro colpi (due penetranti) lo avevano raggiunto all'addome, uno alla superficie infero-laterale destra del tronco, l'ultimo alla sua superficie infero- laterale sinistra. 1.2. L'idoneità della condotta a cagionare la morte, e la sua univoca direzionalità in tal senso, erano argomentate dai giudici del riesame. Per quanto, poi, l'autore materiale della condotta fosse identificabile in DR, essa rappresentava, per i medesimi giudici, lo sviluppo più che prevedibile, e come tale preventivamente accettato, della comune aggressione del terzetto nei confronti della vittima (e delle altre persone che si trovavano in sua compagnia), sicché andava ritenuta la partecipazione di natura concorsuale. 1.3. Il Tribunale del riesame riteneva la gravità indiziaria alla stregua di tali considerazioni e riteneva, per le modalità del fatto e la personalità di UD, l'esigenza cautelare di prevenire il pericolo di recidiva criminosa, in grado tale, tuttavia, da poter essere fronteggiata con la misura cautelare degli arresti domiciliari (rafforzati dall'impiego di dispositivi elettronici di controllo), che disponeva in sostituzione di quella originariamente applicata. 2. L'indagato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico di ricorso è dedotta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2 Il Tribunale del riesame stesso avrebbe sottolineato, afferma il ricorrente, la necessità di futuri approfondimenti istruttori sulle ragioni del dissidio, che dell'accaduto costituiva la genesi, e sarebbe dunque incomprensibile come le dichiarazioni dell'offeso e dei suoi amici, ritenute a quel riguardo lacunose e inattendibili, avessero potuto essere appieno accreditate in chiave ricostruttiva delle vicende terminali della contesa. Così come il presunto movente, anche la dinamica dell'occorso risulterebbe in realtà incerta, a causa dei dubbi e delle perplessità che i narrati in discorso inevitabilmente susciterebbero e sui quali il ricorrente si intrattiene. Non sarebbe facilmente spiegabile, ad esempio, perché nessuno dei dichiaranti avesse mai chiamato un'autoambulanza o le forze dell'ordine, o come UC potesse essersi trovato isolato al momento dell'attacco direttamente subito. UC, in ogni caso, avrebbe individuato i suoi immediati aggressori nei soli CE e DR. UD non era, dunque, l'autore materiale dell'accoltellamento, né si sarebbe potuto a lui addebitare un concorso di natura morale, non avendo egli in alcun modo contribuito all'azione e non avendo maturato alcuna volontà orientata alla sua realizzazione. UD neppure conosceva, infatti, le intenzioni dei suoi connazionali (che avevano agito, peraltro, sotto la spinta dell'esasperazione originata dalle provocazioni della vittima), e comunque non vi aveva aderito in forma diretta, non bastando rispetto al delitto tentato un dolo di tipo meramente eventuale. L'occorso avrebbe potuto, nella sua interezza, essere riqualificato come mero reato di lesione personale, sia per l'astratta inidoneità della condotta a provocare la morte, sia perché ad altri scopi era diretta l'azione di DR, cui - al più, ed ugualmente - si sarebbe potuto intestare il mero, insufficiente, dolo eventuale. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Quale che sia l'esatta ricostruzione dell'antefatto, l'aggressione patita da AL UC (e dai suoi compagni) e le sue modalità risaltano da precise dichiarazioni testimoniali, che il Tribunale del riesame ha valutato congruamente allo stato, cogliendone i necessari caratteri di attendibilità e convergenza rappresentativa. 3 In presenza di una logica motivazione al riguardo, le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01), e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà di argomentazione solo perché contrario agli assunti difensivi (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). 3. Sula base delle predette dichiarazioni, e delle risultanze medico-legali, il Tribunale ha ritenuto il dolo diretto, in capo all'autore materiale della condotta di accoltellamento (DR), con ragionamento che si sottrae a censura. La sussistenza dell'animus necandi è stata ineccepibilmente basata, secondo il corretto approccio della prognosi postuma (tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339-01), sulla reiterazione e violenza dei colpi, sulla natura offensiva dello strumento impiegato, sulle zone del corpo attinte. Tali risultanze sono state valutate alla stregua dell'esatto principio, in forza del quale il dolo di omicidio non si misura, in caso di tentativo, sugli esiti ex post determinatisi. Il fatto che la vittima non si sia trovata, a consuntivo, a rischio di morte non esclude il requisito della pericolosità della condotta rispetto al bene protetto della vita, e con esso l'idoneità dell'azione, da apprezzare ponendosi nella medesima posizione dell'agente all'inizio dell'attività delittuosa, in modo da valutare, in base alla situazione del momento, se gli atti posti in essere fossero in grado di realizzare il reato;
la scarsa entità, e finanche l'inesistenza, delle conseguenze lesive provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere, di per sé, l'intenzione omicida, in quanto esse sono rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (tra le molte, Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702-01). 4. Benché la condotta di accoltellamento di UC sia stata realizzata dal solo DR, il Tribunale del riesame ha poi rilevato, inappuntabilmente allo stato, gli estremi della piena responsabilità concorsuale, posto che la condotta stessa, quand'anche ulteriore rispetto a quella concordata, è causalmente correlata all'azione di tutti i compartecipi, UD incluso, il quale (contribuendo all'accerchiamento della vettura avversaria, in compagnia di soggetti entrambi 4 armati) ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave (cfr. Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849-01). Non bisogna infatti confondere il piano attinente la volontà dolosa dell'autore materiale (DR), che è ricostruibile in termini di dolo diretto, adeguato ad integrare l'omicidio tentato, con il piano attinente il titolo della responsabilità del concorrente ex art. 116 cod. pen., bastando sempre il dolo eventuale per radicarla in termini di concorso pieno (e bastando la mera prevedibilità dell'evento disvoluto, più grave, per radicare il concorso anomalo: Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv. 252405-01). 5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/04/2024