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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 32/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 32/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Fragni del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni di cui al ricorso presentato il 3 gennaio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 3 gennaio 2025 e premettevano di avere Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Pontremoli (MS), il 9 luglio 2011, e che dalla loro unione è nata (il 20 Per_ dicembre 2011) la figlia .
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, alle visite paterne, al suo mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie e strumentali di carattere eminentemente patrimoniale), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 3 Essi proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione proposta in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla univoca prospettiva di una cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione (da cui il godimento della casa familiare) e frequentazioni paterne, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie (talune delle quali, peraltro, riguardanti diritti disponibili).
Nulla in materia di spese processuali, tenuto conto della natura del procedimento e dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio civile in Pontremoli (MS) il 9 luglio 2011 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 7, P. II, S. A, Ufficio 1, anno 2011).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 18 dicembre 2024, presentato dalle parti il 3 gennaio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontremoli (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 29 aprile 2025
pagina 2 di 3 Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 32/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Fragni del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni di cui al ricorso presentato il 3 gennaio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 3 gennaio 2025 e premettevano di avere Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Pontremoli (MS), il 9 luglio 2011, e che dalla loro unione è nata (il 20 Per_ dicembre 2011) la figlia .
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione preferenziale materna, alle visite paterne, al suo mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie e strumentali di carattere eminentemente patrimoniale), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 3 Essi proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione proposta in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla univoca prospettiva di una cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione (da cui il godimento della casa familiare) e frequentazioni paterne, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie (talune delle quali, peraltro, riguardanti diritti disponibili).
Nulla in materia di spese processuali, tenuto conto della natura del procedimento e dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio civile in Pontremoli (MS) il 9 luglio 2011 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 7, P. II, S. A, Ufficio 1, anno 2011).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 18 dicembre 2024, presentato dalle parti il 3 gennaio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontremoli (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 29 aprile 2025
pagina 2 di 3 Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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