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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2678/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Abbro, 1 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 32459 TARI 2016
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201600004514 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6352/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 nella qualità di erede del padre Nominativo_1 e quale difensore di se medesimo, rappresentato e difeso dell'avv. Difensore_1 si costituisce in giudizio contro la Soget Spa, quale concessionaria della riscossione, nonché Comune di Cava de' Tirreni quale Ente impositore, avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 0032459, notificata via pec il 26 febbraio 2025, intimante il pagamento del complessivo importo di €uro 568,98.
L'intimazione si fonda su un avviso di accertamento n. 201600004514, asseritamente notificato il 16 gennaio
2021, ma il ricorrente ne contesta radicalmente l'esistenza e la validità, sostenendo la prescrizione quinquennale della TARI (art. 2948 n. 4 c.c.) per mancanza di atti interruttivi e la carenza di potere di Soget per scadenza del contratto di concessione Rep. n. 3314/2016 il 17 marzo 2024. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce:
1-Inesistenza o nullità della notifica dell'avviso di accertamento n. 4514 (TARI 2016), asseritamente perfezionatasi per compiuta giacenza il 16/01/2021 nei confronti del de cuius,
2- intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario e la decadenza dal potere accertativo, in assenza di validi atti interruttivi
3- illegittimità dell'operato della SO.G.E.T. S.p.A. per scadenza del rapporto concessorio con il Comune, contestando la validità delle proroghe tecniche intervenute.
Si costituisce il Comune di Cava de' Tirreni, eccependo la definitività del credito per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento regolarmente notificato, la solidarietà passiva del ricorrente, residente nell'utenza nel 2016, e la legittimità della riscossione in forza delle determine di proroga del servizio.
Si costituisce altresì la SO.G.E.T. S.p.A., ribadendo la regolarità del procedimento notificatorio e la propria legittimazione ad agire in regime di proroga tecnica per la gestione dei carichi pendenti.
Dopo la costituzione delle controparti il ricorrente presenta memorie con le quali insiste sulle eccezioni già sollevate nell'atto introduttivo del giudizio e insta per l'accoglimento del ricorso con condanna delle resistenti a lite temeraria, vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione è fondata e per questo accolta.
La questione centrale riguarda la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento n. 4514, spedito il
23/10/2020 che il resistente Comune ritiene perfezionata per "compiuta giacenza" il 16/01/2021.
La disciplina delle notificazioni postali degli atti tributari è retta dalla Legge n. 890/1982 e, per i casi di irreperibilità relativa (assenza temporanea del destinatario), dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del D.
P.R. n. 600/1973. Sotto il profilo probatorio, l'avviso di ricevimento riveste la natura di atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., godendo di fede privilegiata fino a querela di falso per quanto attiene alle attività compiute dall'ufficiale postale e ai fatti avvenuti in sua presenza. Tuttavia, tale efficacia è subordinata al rispetto dei requisiti formali minimi che consentano di ricondurre l'attestazione a un pubblico ufficiale identificabile.
Dall'esame della copia dell'avviso di ricevimento relativa alla raccomandata n° 616972492207, emergono lacune documentali insanabili: Il documento non riporta la firma dell'agente postale incaricato della distribuzione;
non è indicata la data di tentata consegna, né quella di immissione dell'avviso di deposito;
manca il bollo dell'ufficio postale di distribuzione, necessario per asseverare la provenienza dell'atto dal fornitore del servizio universale;
non vi sono indicazioni circa le modalità di consegna o i motivi della mancata consegna. Tali omissioni privano il documento della funzione di "prova legale", rendendo l'intero procedimento notificatorio privo di validità.
Anche l'eccezione di intervenuta prescrizione è fondata. La TARI è soggetta al termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., accertata l'irritualità della notifica dell'avviso di accertamento il termine di prescrizione per l'annualità 2016 si è prescritto il 31/12/21.
All'accoglimento delle eccezioni di omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta prescrizione del credito segue l'accoglimento dell'intero ricorso, assorbita ogni altra eccezione, spese compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2678/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Abbro, 1 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 32459 TARI 2016
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201600004514 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6352/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 nella qualità di erede del padre Nominativo_1 e quale difensore di se medesimo, rappresentato e difeso dell'avv. Difensore_1 si costituisce in giudizio contro la Soget Spa, quale concessionaria della riscossione, nonché Comune di Cava de' Tirreni quale Ente impositore, avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 0032459, notificata via pec il 26 febbraio 2025, intimante il pagamento del complessivo importo di €uro 568,98.
L'intimazione si fonda su un avviso di accertamento n. 201600004514, asseritamente notificato il 16 gennaio
2021, ma il ricorrente ne contesta radicalmente l'esistenza e la validità, sostenendo la prescrizione quinquennale della TARI (art. 2948 n. 4 c.c.) per mancanza di atti interruttivi e la carenza di potere di Soget per scadenza del contratto di concessione Rep. n. 3314/2016 il 17 marzo 2024. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce:
1-Inesistenza o nullità della notifica dell'avviso di accertamento n. 4514 (TARI 2016), asseritamente perfezionatasi per compiuta giacenza il 16/01/2021 nei confronti del de cuius,
2- intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario e la decadenza dal potere accertativo, in assenza di validi atti interruttivi
3- illegittimità dell'operato della SO.G.E.T. S.p.A. per scadenza del rapporto concessorio con il Comune, contestando la validità delle proroghe tecniche intervenute.
Si costituisce il Comune di Cava de' Tirreni, eccependo la definitività del credito per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento regolarmente notificato, la solidarietà passiva del ricorrente, residente nell'utenza nel 2016, e la legittimità della riscossione in forza delle determine di proroga del servizio.
Si costituisce altresì la SO.G.E.T. S.p.A., ribadendo la regolarità del procedimento notificatorio e la propria legittimazione ad agire in regime di proroga tecnica per la gestione dei carichi pendenti.
Dopo la costituzione delle controparti il ricorrente presenta memorie con le quali insiste sulle eccezioni già sollevate nell'atto introduttivo del giudizio e insta per l'accoglimento del ricorso con condanna delle resistenti a lite temeraria, vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione è fondata e per questo accolta.
La questione centrale riguarda la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento n. 4514, spedito il
23/10/2020 che il resistente Comune ritiene perfezionata per "compiuta giacenza" il 16/01/2021.
La disciplina delle notificazioni postali degli atti tributari è retta dalla Legge n. 890/1982 e, per i casi di irreperibilità relativa (assenza temporanea del destinatario), dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del D.
P.R. n. 600/1973. Sotto il profilo probatorio, l'avviso di ricevimento riveste la natura di atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., godendo di fede privilegiata fino a querela di falso per quanto attiene alle attività compiute dall'ufficiale postale e ai fatti avvenuti in sua presenza. Tuttavia, tale efficacia è subordinata al rispetto dei requisiti formali minimi che consentano di ricondurre l'attestazione a un pubblico ufficiale identificabile.
Dall'esame della copia dell'avviso di ricevimento relativa alla raccomandata n° 616972492207, emergono lacune documentali insanabili: Il documento non riporta la firma dell'agente postale incaricato della distribuzione;
non è indicata la data di tentata consegna, né quella di immissione dell'avviso di deposito;
manca il bollo dell'ufficio postale di distribuzione, necessario per asseverare la provenienza dell'atto dal fornitore del servizio universale;
non vi sono indicazioni circa le modalità di consegna o i motivi della mancata consegna. Tali omissioni privano il documento della funzione di "prova legale", rendendo l'intero procedimento notificatorio privo di validità.
Anche l'eccezione di intervenuta prescrizione è fondata. La TARI è soggetta al termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., accertata l'irritualità della notifica dell'avviso di accertamento il termine di prescrizione per l'annualità 2016 si è prescritto il 31/12/21.
All'accoglimento delle eccezioni di omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta prescrizione del credito segue l'accoglimento dell'intero ricorso, assorbita ogni altra eccezione, spese compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.