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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3196/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500033160000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500033160000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500033160000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500033160000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 in data 16/9/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3196/25) contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Palermo avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202500033160000, notificata in data 30/6//2025, in relazione alla cartella di pagamento n.
29620200048123707000 per addizionale Comunale e Regionale IRPEF 2015 e TARI 2014.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica della predetta cartella di pagamento e aggiungeva che per la TARI
2014 aveva comunque provveduto al versamento dovuto con modello F24, come da documentazione estratta dal proprio cassetto fiscale, che produceva. Relativamente alla contestazione per IRPEF 2015, rilevava che in quell'anno risultava dipendente e le somme erano dovute al sostituto d'imposta. Evidenziava, altresì, che la vettura per cui si intendeva chiedere il fermo amministrativo era un suo bene strumentale, essendo utilizzata per lo svolgimento della sua attività.
Chiedeva, pertanto, di annullare la comunicazione preventiva di fermo impugnata, dichiarando che l'autovettura Seat Ibiza tg. Targa_1, oggetto del provvedimento impugnato risultava bene strumentale all'esercizio della sua attività, e , in subordine, di rideterminare il quantum dovuto con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alla legittimità dei carichi tributari iscritti a ruolo, sempre in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 21
D.Lgs 546/92, perchè sia la cartella di pagamento sottesa che la successiva intimazione erano state regolarmente notificate e non impugnate;
nel merito, di dichiarare la piena legittimità dell'atto esattoriale opposto e, in subordine, di dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con vittoria di spese.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché la cartella di pagamento sottesa all'atto opposto era stata regolarmente notificata e non impugnata, così come erano stati notificati gli avvisi di accertamento da ADE
e dal Comune di Palermo. Rilevava, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma
6bis, D.Lgs. 546/92 perchè non costituito il litisconsorzio necessario.
Evidenziava poi che la cartella di pagamento era stata notificata il 30/5/2022 ( all.1) e alla predetta notifica era seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620249029136459, avvenuta il 30/112/2024 ( All.
2-2A) e del preavviso di fermo impugnato. Rilevava, infine, la sua carenza di legittimazione passiva per gli atti sottesi alla cartella di pagamento e per la legittimità dell'iscrizione a ruolo ed evidenziava la sospensione dei termini per OV.
La ricorrente con successiva memoria evidenziava che la cartella di pagamento non era stata prodotta in atti, con conseguente impossibilità di verifica del suo contenuto e che la notifica dell'avviso di intimazione successivo alla notifica della cartella di pagamento non si era perfezionata, atteso che l'atto era stato restituito perchè destinatario “sconosciuto”.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva, preliminarmente, che va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per i carichi non tributari.
Ciò posto, si osserva che con la comunicazione preventiva di fermo o con l'intimazione di pagamento non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di atti precedenti, che non sono stati eccepiti nel momento in cui erano stati regolarmente notificati. Invero, la Suprema Corte ha affermato che n tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” ( Cfr. Ord. Cass., Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024). Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/
2013 della stessa Corte, Sez. 5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa
Corte n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che la cartella di pagamento n.
29620200048123707000 era stata notificata personalmente al ricorrente in data 30/5/2022 ( all.1) e alla predetta notifica era seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620249029136459, avvenuta con deposito alla casa comunale e successivo invio di raccomandata non ritirata, con conseguente compiuta giacenza in data 14/2/2025.
Sia la cartella di pagamento che la successiva intimazione di pagamento, sebbene regolarmente notificate, non sono state impugnate dalla ricorrente.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra indicata, considerato che con la Comunicazione preventiva di fermo non possono essere impugnati gli atti prodromici che erano stati in precedenza notificati e non impugnati nei termini, deve escludersi che si sia verificata alcuna prescrizione dei crediti tributari contestati.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i carichi non tributari e dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 300,00 (trecento) in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo. Così deciso in Palermo in data 16/01/2026. Il Giudice
SA AP "firmato digitalmente"
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3196/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500033160000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500033160000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500033160000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500033160000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 in data 16/9/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3196/25) contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Palermo avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202500033160000, notificata in data 30/6//2025, in relazione alla cartella di pagamento n.
29620200048123707000 per addizionale Comunale e Regionale IRPEF 2015 e TARI 2014.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica della predetta cartella di pagamento e aggiungeva che per la TARI
2014 aveva comunque provveduto al versamento dovuto con modello F24, come da documentazione estratta dal proprio cassetto fiscale, che produceva. Relativamente alla contestazione per IRPEF 2015, rilevava che in quell'anno risultava dipendente e le somme erano dovute al sostituto d'imposta. Evidenziava, altresì, che la vettura per cui si intendeva chiedere il fermo amministrativo era un suo bene strumentale, essendo utilizzata per lo svolgimento della sua attività.
Chiedeva, pertanto, di annullare la comunicazione preventiva di fermo impugnata, dichiarando che l'autovettura Seat Ibiza tg. Targa_1, oggetto del provvedimento impugnato risultava bene strumentale all'esercizio della sua attività, e , in subordine, di rideterminare il quantum dovuto con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alla legittimità dei carichi tributari iscritti a ruolo, sempre in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 21
D.Lgs 546/92, perchè sia la cartella di pagamento sottesa che la successiva intimazione erano state regolarmente notificate e non impugnate;
nel merito, di dichiarare la piena legittimità dell'atto esattoriale opposto e, in subordine, di dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con vittoria di spese.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché la cartella di pagamento sottesa all'atto opposto era stata regolarmente notificata e non impugnata, così come erano stati notificati gli avvisi di accertamento da ADE
e dal Comune di Palermo. Rilevava, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma
6bis, D.Lgs. 546/92 perchè non costituito il litisconsorzio necessario.
Evidenziava poi che la cartella di pagamento era stata notificata il 30/5/2022 ( all.1) e alla predetta notifica era seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620249029136459, avvenuta il 30/112/2024 ( All.
2-2A) e del preavviso di fermo impugnato. Rilevava, infine, la sua carenza di legittimazione passiva per gli atti sottesi alla cartella di pagamento e per la legittimità dell'iscrizione a ruolo ed evidenziava la sospensione dei termini per OV.
La ricorrente con successiva memoria evidenziava che la cartella di pagamento non era stata prodotta in atti, con conseguente impossibilità di verifica del suo contenuto e che la notifica dell'avviso di intimazione successivo alla notifica della cartella di pagamento non si era perfezionata, atteso che l'atto era stato restituito perchè destinatario “sconosciuto”.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva, preliminarmente, che va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per i carichi non tributari.
Ciò posto, si osserva che con la comunicazione preventiva di fermo o con l'intimazione di pagamento non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di atti precedenti, che non sono stati eccepiti nel momento in cui erano stati regolarmente notificati. Invero, la Suprema Corte ha affermato che n tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” ( Cfr. Ord. Cass., Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024). Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/
2013 della stessa Corte, Sez. 5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa
Corte n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che la cartella di pagamento n.
29620200048123707000 era stata notificata personalmente al ricorrente in data 30/5/2022 ( all.1) e alla predetta notifica era seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620249029136459, avvenuta con deposito alla casa comunale e successivo invio di raccomandata non ritirata, con conseguente compiuta giacenza in data 14/2/2025.
Sia la cartella di pagamento che la successiva intimazione di pagamento, sebbene regolarmente notificate, non sono state impugnate dalla ricorrente.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra indicata, considerato che con la Comunicazione preventiva di fermo non possono essere impugnati gli atti prodromici che erano stati in precedenza notificati e non impugnati nei termini, deve escludersi che si sia verificata alcuna prescrizione dei crediti tributari contestati.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i carichi non tributari e dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 300,00 (trecento) in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo. Così deciso in Palermo in data 16/01/2026. Il Giudice
SA AP "firmato digitalmente"